Cassazione Penale, Sentenza n. 28600/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/02/2025 che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto per ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere; il ricorrente era detenuto per il reato di tentato omicidio (fatto del 19/05/2019) e già condannato in primo grado a dieci anni. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., denunciando una motivazione "parcellizzata" e l'omessa considerazione che il movente fosse individuale (vendetta personale, scollegata da contesti di 'ndrangheta), nonché l'errata valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e del decorso del tempo (si contestava che il Tribunale avesse considerato il tempo dalla carcerazione 2021 invece che dalla commissione del fatto 2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse correttamente limitato il riesame ai profili giuridici e motivazionali emergenti in sede di appello cautelare e che il fatto sopravvenuto più rilevante fosse la condanna in primo grado. La Corte ha confermato che l'attualità del pericolo di reiterazione può essere desunta anche da modalità di condotta risalenti nel tempo e che il mero decorso del tempo in carcerazione non è, di per sé, idoneo ad attenuare le esigenze cautelari. È stato inoltre sottolineato il riferimento del Tribunale a elementi indicativi di collegamenti associativi (art. 74 d.P.R. 309/1990) e al luogo (Bologna) nel quale il ricorrente chiedeva gli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata come norma procedurale per l'appello contro il provvedimento cautelare; la Corte ricorda i limiti del riesame in appello cautelare.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di fuga, di inquinamento probatorio). La Corte afferma che il pericolo di reiterazione può essere desunto anche da condotte risalenti, in ragione delle modalità del fatto.
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina la revoca o la sostituzione delle misure cautelari; il ricorso deduceva violazione di tale norma ma la Corte ha ritenuto infondati i profili di vizio motivazionale denunziati.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa ai reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; nel provvedimento è richiamata per indicare il presunto coinvolgimento del ricorrente in contesti associativi, elemento valutato ai fini della pericolosità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per irrogare la condanna alle spese e la somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale connessa agli adempimenti della cancelleria in caso di inammissibilità; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In appello avverso ordinanze cautelari il Tribunale non è tenuto a un pieno riesame della sussistenza delle condizioni cautelari: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla adeguatezza motivazionale rispetto a fatti nuovi o sopravvenuti.
- Il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità della condotta anche se risalenti nel tempo; non è necessario che la condotta 'sia recente' se le modalità indicano una pericolosità attuale.
- Il mero decorso del tempo in regime di custodia cautelare non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per attenuare o revocare la misura: occorrono elementi concreti e recenti che indichino la cessazione delle esigenze cautelari.
- La presenza di elementi che indicano collegamenti a contesti associativi o procedimenti pendenti per reati connessi può rafforzare la valutazione dell'attualità del pericolo e rendere meno idonee misure alternative quali gli arresti domiciliari.
- Se in Cassazione il ricorso è dichiarato inammissibile possono essere disposte condanne alle spese e contributi a favore della Cassa delle ammende; ciò impone cautela nell'impugnare questioni già ampiamente dibattute in sede di merito e incidentalmente.
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