Cassazione Penale, Sentenza n. 42892/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per lesioni volontarie; articola tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di nullità del decreto penale di condanna alla luce della sentenza della Corte costituzionale (messa alla prova); 2) vizio per mancata sospensione del procedimento con ammissione alla messa alla prova; 3) vizio per il diniego dell'espletamento di una perizia medico-legale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha ritenuto che il decreto penale era anteriore alla declaratoria di incostituzionalità richiamata e che la nullità derivante dall'omesso avviso sulla facoltà di chiedere la messa alla prova è di ordine generale non assoluta e va eccepita immediatamente: nel verbale dell'udienza del 09/01/2017 non risulta tale eccezione, con conseguente decadenza dalla relativa doglianza. Anche l'eventuale rilievo della tardività dell'istanza di messa alla prova avrebbe imposto un'eccezione immediata, che non è stata svolta. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il giudice d'appello ha motivato che, alla luce delle dichiarazioni ritenute credibili della persona offesa e della documentazione medica, la perizia era superflua. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; l'istanza della parte civile di correzione materiale del dispositivo è stata preclusa dall'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
decreto-legge 28/10/2020, n.137, art.23 comma 8
convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n.176
Disciplina procedurale sulla requisitoria scritta e sospensione/messe alla prova nella situazione pandemica; citato in relazione alle modalità di trattazione del ricorso in Cassazione
decreto-legge 30/12/2021, n.228, art.16
convertito, con modificazioni, nella legge 25/02/2022, n.15
Proroga della disciplina processuale eccepita (riferimento formale sulla prosecuzione dell'applicabilità delle norme procedurali citate)
art. 460, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che impone l'avviso, nel procedimento per decreto, della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova; l'omissione genera una nullità di carattere generale non assoluta
art. 180 c.p.p.
Principio di sanatoria della nullità processuale non eccepita tempestivamente
art. 182, comma 2, c.p.p.
Regola secondo cui le nullità di ordine generale non assolute, quando pronunciate in udienza, devono essere eccepite immediatamente dalle parti per non rimanere sanate
Sentenza della Corte costituzionale n.201/2016
Riferita dal ricorrente come principio che ha inciso sull'obbligo di avviso circa la messa alla prova; la Cassazione valuta l'efficacia temporale e la rilevanza nel caso concreto
Sentenza della Corte costituzionale n.210/2016
Presente nel testo come richiamo alla declaratoria di illegittimità; la Corte valuta che il decreto penale era anteriore a detta declaratoria e quindi la situazione processuale va valutata alla luce dei tempi
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Consente al Collegio di esaminare il verbale di udienza quando si deduce un error in procedendo
Sez. 4, n. 17659 del 14/02/2019 (Giorgeschi)
Giurisprudenza che conferma che l'omesso avviso sulla messa alla prova costituisce nullità generale non assoluta sanabile se non eccepita tempestivamente
Massime di principio
- L'omesso avviso, nel procedimento per decreto, circa la facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova determina una nullità di ordine generale non assoluta: va eccepita immediatamente o si considera sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p.
- Se il decreto penale è stato emesso anteriormente alla pronuncia costituzionale che modifica l'ambito applicativo di una norma, la rilevanza di quella pronuncia va valutata alla luce della temporalità: non sempre produce automatica nullità o vantaggio processuale retroattivo.
- La richiesta tardiva di ammissione alla messa alla prova, e il relativo rigetto pronunciato in udienza, impongono un'eccezione immediata della nullità o della illegittimità del provvedimento; l'omissione comporta decadenza dalla doglianza.
- Il diniego di una perizia medico-legale è giustificato quando il giudice ritiene, con adeguata motivazione, che le dichiarazioni ritenute credibili e la documentazione medica siano sufficienti per la decisione; in tali casi il ricorso avverso la mancata perizia è frequentemente dichiarato manifestamente infondato.
- Un ricorso in Cassazione privo di motivi ammissibili può essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese, possibile ammenda e rifusione delle spese della parte civile; un'istanza di correzione materiale diventa inammissibile se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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