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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42892/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per lesioni volontarie; articola tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di nullità del decreto penale di condanna alla luce della sentenza della Corte costituzionale (messa alla prova); 2) vizio per mancata sospensione del procedimento con ammissione alla messa alla prova; 3) vizio per il diniego dell'espletamento di una perizia medico-legale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha ritenuto che il decreto penale era anteriore alla declaratoria di incostituzionalità richiamata e che la nullità derivante dall'omesso avviso sulla facoltà di chiedere la messa alla prova è di ordine generale non assoluta e va eccepita immediatamente: nel verbale dell'udienza del 09/01/2017 non risulta tale eccezione, con conseguente decadenza dalla relativa doglianza. Anche l'eventuale rilievo della tardività dell'istanza di messa alla prova avrebbe imposto un'eccezione immediata, che non è stata svolta. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il giudice d'appello ha motivato che, alla luce delle dichiarazioni ritenute credibili della persona offesa e della documentazione medica, la perizia era superflua. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; l'istanza della parte civile di correzione materiale del dispositivo è stata preclusa dall'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28/10/2020, n.137, art.23 comma 8

    convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n.176

    Disciplina procedurale sulla requisitoria scritta e sospensione/messe alla prova nella situazione pandemica; citato in relazione alle modalità di trattazione del ricorso in Cassazione

  • decreto-legge 30/12/2021, n.228, art.16

    convertito, con modificazioni, nella legge 25/02/2022, n.15

    Proroga della disciplina processuale eccepita (riferimento formale sulla prosecuzione dell'applicabilità delle norme procedurali citate)

  • art. 460, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che impone l'avviso, nel procedimento per decreto, della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova; l'omissione genera una nullità di carattere generale non assoluta

  • art. 180 c.p.p.

    Principio di sanatoria della nullità processuale non eccepita tempestivamente

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Regola secondo cui le nullità di ordine generale non assolute, quando pronunciate in udienza, devono essere eccepite immediatamente dalle parti per non rimanere sanate

  • Sentenza della Corte costituzionale n.201/2016

    Riferita dal ricorrente come principio che ha inciso sull'obbligo di avviso circa la messa alla prova; la Cassazione valuta l'efficacia temporale e la rilevanza nel caso concreto

  • Sentenza della Corte costituzionale n.210/2016

    Presente nel testo come richiamo alla declaratoria di illegittimità; la Corte valuta che il decreto penale era anteriore a detta declaratoria e quindi la situazione processuale va valutata alla luce dei tempi

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Consente al Collegio di esaminare il verbale di udienza quando si deduce un error in procedendo

  • Sez. 4, n. 17659 del 14/02/2019 (Giorgeschi)

    Giurisprudenza che conferma che l'omesso avviso sulla messa alla prova costituisce nullità generale non assoluta sanabile se non eccepita tempestivamente

Massime di principio

  • L'omesso avviso, nel procedimento per decreto, circa la facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova determina una nullità di ordine generale non assoluta: va eccepita immediatamente o si considera sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p.
  • Se il decreto penale è stato emesso anteriormente alla pronuncia costituzionale che modifica l'ambito applicativo di una norma, la rilevanza di quella pronuncia va valutata alla luce della temporalità: non sempre produce automatica nullità o vantaggio processuale retroattivo.
  • La richiesta tardiva di ammissione alla messa alla prova, e il relativo rigetto pronunciato in udienza, impongono un'eccezione immediata della nullità o della illegittimità del provvedimento; l'omissione comporta decadenza dalla doglianza.
  • Il diniego di una perizia medico-legale è giustificato quando il giudice ritiene, con adeguata motivazione, che le dichiarazioni ritenute credibili e la documentazione medica siano sufficienti per la decisione; in tali casi il ricorso avverso la mancata perizia è frequentemente dichiarato manifestamente infondato.
  • Un ricorso in Cassazione privo di motivi ammissibili può essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese, possibile ammenda e rifusione delle spese della parte civile; un'istanza di correzione materiale diventa inammissibile se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

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