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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32960/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oktisi impugna l'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere, denunciando difetto di motivazione (mancanza o apparente, meramente assertiva e manifestamente illogica). Sostiene che il Procuratore Generale aveva richiesto solo la revoca dell'autorizzazione al lavoro e il ripristino degli arresti domiciliari "ordinari"; che il datore di lavoro avrebbe dichiarato che nei giorni dei controlli l'imputato era in altro cantiere a pochi metri per recuperare materiale; che immagini di videosorveglianza confermerebbero la versione; che la violazione sarebbe minimale e che l'autorità di controllo era stata previamente avvertita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il motivo invocato fosse soprattutto di fatto e proponesse una diversa lettura delle emergenze, senza confutare adeguatamente le affermazioni contrarie contenute nel provvedimento impugnato. Ha inoltre richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può aggravare d'ufficio la misura cautelare in seguito alla segnalazione di trasgressione delle prescrizioni (procedura sanzionatoria ex art. 276 c.p.p.), con ciò escludendo un vizio per mancata richiesta del P.M. L'impugnazione è stata quindi rigettata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina la detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti; nel contesto è la fattispecie contestata all'imputato (detenzione di 400 grammi di cocaina).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza/forma del Tribunale per il riesame nell'adozione del provvedimento impugnato; usata per descrivere il procedimento impugnato.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte come norma che attribuisce al giudice il potere di attivarsi d'ufficio e di aggravare la misura cautelare a seguito della segnalazione da parte degli organi di polizia giudiziaria sulla trasgressione delle prescrizioni: si tratta di una procedura sanzionatoria che prescinde dalla richiesta del P.M. ai sensi dell'art. 299, comma quarto.

  • art. 299, comma quarto, cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i casi in cui l'aggravamento più grave richiede la richiesta del P.M. e il contraddittorio previsto dall'art. 299(4): la Corte ha precisato che tale prescrizione non ostacola l'aggravamento d'ufficio svolto ai sensi dell'art. 276 in caso di segnalazione di trasgressione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (comunicazioni e prescrizioni tecniche previste per l'esecuzione del provvedimento).

Massime di principio

  • Il giudice può aggravare d'ufficio una misura cautelare (ad es. sostituire arresti domiciliari con carcere) in seguito alla segnalazione degli organi di polizia giudiziaria circa la violazione delle prescrizioni: non è sempre necessaria una richiesta formale del P.M.
  • Un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito senza confutare specificamente e con elementi di prova le risultanze del provvedimento impugnato è destinato a essere considerato aspecifico e infondato in Cassazione.
  • Se si vuole contrastare efficacemente un aggravamento di misura fondato su presunte violazioni, è importante produrre e far verbalizzare in sede di riesame (o nei gradi precedenti) prove documentali e testimonianze che chiariscano la condotta (es. dichiarazioni del datore di lavoro inserite nel fascicolo, immagini video, registrazioni di comunicazioni ai controllori), affinché non restino meri allegati non valutati.
  • La circostanza che il P.M. abbia chiesto un aggravamento meno grave non vincola il giudice che, valutate le circostanze e la sussistenza di trasgressioni, può disporre misure più gravi nei limiti di legge; pertanto la strategia difensiva non può basarsi solo sul fatto che la richiesta dell'accusa fosse più cauta.
  • Quando si contesta la motivazione del provvedimento cautelare, occorre indicare con precisione quali passaggi logici sarebbero carenti o contraddittori e fornire elementi processuali idonei a dimostrare l'errore di fatto o di diritto; l'asserzione generica di "mancanza di motivazione" è spesso insufficiente.

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