Regolamento (UE) 2019/49
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/49 della Commissione, del 4 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione del selenito di sodio, del selenito di sodio in granuli rivestiti e della zinco-L-selenometionina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a determinate condizioni, tre additivi nutrizionali a base di selenio per tutte le specie animali: selenito di sodio, selenito di sodio in granuli rivestiti e zinco-L-selenometionina. L’autorizzazione segue la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e tiene conto dei pareri favorevoli dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Il testo fissa inoltre limiti massimi di impiego, prescrizioni di uso e protezione degli utilizzatori, nonché un regime transitorio per i prodotti a base di selenito di sodio già immessi sul mercato prima delle nuove regole.
Autorizzazione di selenito di sodio, selenito di sodio in granuli rivestiti e zinco-L-selenometionina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, all’immissione sul mercato e all’uso nell’alimentazione animale dei tre additivi indicati nell’allegato. Riguarda tutte le specie animali e disciplina sia gli additivi sia le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti che li contengono. Prevede una disciplina transitoria specifica solo per il selenito di sodio e i prodotti che lo contengono, con termini diversi per animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare. Non emergono esclusioni settoriali ulteriori oltre alle condizioni specifiche riportate nell’allegato.
Autorizzazione del selenito di sodio, del selenito di sodio in granuli rivestiti e della zinco-L-selenometionina come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/49 della Commissione autorizza tre additivi a base di selenio per l’alimentazione di tutte le specie animali, nell’ambito del sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento recepisce le valutazioni scientifiche favorevoli dell’EFSA e stabilisce condizioni tecniche, limiti massimi di impiego e misure di protezione per gli utilizzatori.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. In questo quadro, il selenito di sodio, già autorizzato a tempo indeterminato, è stato oggetto di rivalutazione; contestualmente sono state presentate anche una domanda per il selenito di sodio in granuli rivestiti e una domanda di autorizzazione per la zinco-L-selenometionina.
Valutazione scientifica
La Commissione si fonda sui pareri EFSA del 20 ottobre 2015, 28 gennaio 2016, 8 marzo 2016 e 20 febbraio 2018. L’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, i tre additivi non producono effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto che essi costituiscano fonti efficaci di selenio per tutte le specie animali e che non siano necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito di autorizzazione
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e opera alle condizioni dettagliate nell’allegato.
Condizioni tecniche e limiti massimi
L’allegato prevede, per ciascun additivo, un tenore massimo di 0,50 mg di selenio totale per kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %. Per la zinco-L-selenometionina è prevista anche una limitazione specifica della supplementazione con selenio organico:
- massimo 0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %.
Sono inoltre indicati per ogni additivo i metodi analitici da utilizzare per la caratterizzazione e la quantificazione del selenio, e, nel caso della zinco-L-selenometionina, anche dello zinco totale.
Prescrizioni di impiego e tutela degli utilizzatori
Per il selenito di sodio e per il selenito di sodio in granuli rivestiti, l’allegato richiede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per tutti e tre gli additivi, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e della premiscela deve avvenire con dispositivi di protezione individuale.
Per la zinco-L-selenometionina, l’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria solo per il selenito di sodio e i prodotti che lo contengono.
- Selenito di sodio e premiscele prodotte ed etichettate prima del 3 agosto 2019 secondo la normativa previgente possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
- Materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti selenito di sodio, prodotti ed etichettati prima del 3 febbraio 2020 secondo la normativa previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte se destinati ad animali da produzione alimentare.
- Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è più ampio: prodotti ed etichettati prima del 3 febbraio 2021 possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è indicata come data di riferimento finale dell’autorizzazione il 3 febbraio 2029 per tutti e tre gli additivi.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato, classificate nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi", come additivi per mangimi per tutte le specie animali, alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Base giuridica e rivalutazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la rivalutazione degli additivi già autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE e la presentazione delle domande ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Valutazione di sicurezza e idoneità
La Commissione richiama i pareri EFSA del 20 ottobre 2015, 28 gennaio 2016, 8 marzo 2016 e 20 febbraio 2018, dai quali risulta che, alle condizioni proposte, gli additivi non hanno effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente. L’EFSA considera efficaci le tre sostanze come fonti di selenio e non ritiene necessari specifici programmi di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Condizioni tecniche e limiti di impiego
Nell’allegato sono fissati i tenori massimi di 0,50 mg di selenio totale per kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 % per i tre additivi. Per la zinco-L-selenometionina è prevista inoltre una supplementazione massima con selenio organico pari a 0,20 mg Se/kg di mangime completo con umidità del 12 %.
Prescrizioni di uso e protezione degli utilizzatori
Per il selenito di sodio e il selenito di sodio in granuli rivestiti, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per tutti e tre gli additivi, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale. Per la zinco-L-selenometionina devono inoltre essere indicate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure transitorie per il selenito di sodio
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di selenito di sodio e premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 3 agosto 2019 secondo le vecchie regole. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti selenito di sodio, la prosecuzione è ammessa se destinati ad animali da produzione alimentare quando prodotti ed etichettati prima del 3 febbraio 2020, e se destinati ad animali non da produzione alimentare quando prodotti ed etichettati prima del 3 febbraio 2021.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Nell’allegato sono inoltre indicate come date di scadenza dell’autorizzazione il 3 febbraio 2029 per ciascun additivo.
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