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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/12

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione dell'L-arginina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di due preparazioni di L-arginina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'autorizzazione copre l'uso nutrizionale di entrambe le fonti e, per la L-arginina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02186, anche l'uso come sostanza aromatizzante. Il provvedimento stabilisce inoltre condizioni d'impiego, obblighi di etichettatura, misure di protezione per gli utilizzatori e il termine di autorizzazione al 24 gennaio 2029.

Autorizzazione dell'L-arginina, prodotta da due ceppi microbici, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, anche nell'acqua di abbeveraggio per l'uso come aminoacido e come sostanza aromatizzante per una delle due fonti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi e premiscele per l'alimentazione animale nell'Unione europea, con riferimento a tutte le specie animali. L'autorizzazione riguarda: (i) L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P, nella categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi; (ii) L-arginina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02186, nella medesima categoria nutrizionale e, inoltre, nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale sostanze aromatizzanti. L'uso è ammesso anche nell'acqua di abbeveraggio per l'uso nutrizionale, ma non come aromatizzante nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; le autorizzazioni nell'allegato hanno fine il 24 gennaio 2029.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione relativo all'autorizzazione dell'L-arginina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi per mangimi e autorizza due diverse fonti di L-arginina prodotte per fermentazione microbica. La Commissione fonda la decisione sui pareri favorevoli dell'EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute dei consumatori e ambiente, richiedendo però misure di protezione per gli utilizzatori e alcune avvertenze di impiego.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e precisa che le domande erano state presentate ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento con la documentazione richiesta. Nei pareri del 18 e 19 aprile 2018 l'EFSA ha concluso che l'L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P e da Escherichia coli NITE BP-02186 non presenta rischi per animali, consumatori, ambiente e utilizzatori, purché siano adottate adeguate misure di protezione. L'Autorità ha inoltre ritenuto l'additivo una fonte efficace di arginina e ha evidenziato il rischio di squilibri nutrizionali in caso di uso nell'acqua di abbeveraggio, raccomandando l'avvertenza relativa al bilanciamento degli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali.

Oggetto dell'autorizzazione

L'articolo 1 autorizza entrambe le preparazioni di L-arginina come additivi nutrizionali, gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi, per tutte le specie animali. La preparazione prodotta da Escherichia coli NITE BP-02186 è autorizzata anche come additivo organolettico, gruppo funzionale sostanze aromatizzanti. Il considerando rilevante precisa che la mancata autorizzazione come aromatizzante nell'acqua di abbeveraggio non impedisce l'uso nei mangimi composti somministrati tramite acqua.

Condizioni tecniche di impiego

Le specifiche di composizione sono fissate nell'allegato: entrambe le forme sono polveri con almeno il 98 % di L-arginina sulla sostanza secca; differiscono per il tenore massimo di acqua e per il ceppo di produzione. L'additivo nutrizionale può essere immesso sul mercato e utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Per l'uso come aromatizzante, invece, l'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e non può essere impiegato nell'acqua di abbeveraggio; è inoltre indicato un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con 12 % di umidità.

Etichettatura, istruzioni e protezione degli utilizzatori

L'allegato impone che le istruzioni per l'uso riportino condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico; per l'uso nutrizionale nell'acqua di abbeveraggio deve essere indicata anche la stabilità in tale matrice. L'etichetta deve indicare il tenore di umidità e contenere l'avvertenza sul possibile squilibrio degli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, specialmente nell'impiego nell'acqua di abbeveraggio. Sono previste misure specifiche per la sicurezza degli operatori: procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi di inalazione e, se insufficenti, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione respiratoria.

Metodi di analisi e durata dell'autorizzazione

L'allegato richiama i metodi analitici da utilizzare per identificare e quantificare l'additivo in mangime, acqua, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi. Per tutte le voci, il periodo di autorizzazione termina il 24 gennaio 2029.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle due forme di L-arginina

L'articolo 1 autorizza la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P e la L-arginina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02186, come additivi per mangimi nella categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi, alle condizioni dell'allegato. La stessa L-arginina prodotta da Escherichia coli NITE BP-02186 è autorizzata anche nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale sostanze aromatizzanti.

Condizioni d'uso e ambito di somministrazione

Per entrambe le autorizzazioni nutrizionali, l'additivo può essere immesso sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato e può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Per l'uso come sostanza aromatizzante, l'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela; l'uso come aromatizzante nell'acqua di abbeveraggio non è autorizzato. Per l'uso come aromatizzante è indicato un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con 12 % di umidità pari a 25 mg/kg.

Composizione e specifiche del prodotto

Le due preparazioni sono presentate in polvere con tenore minimo di L-arginina del 98 % sulla sostanza secca. La forma prodotta da Escherichia coli NITE BP-02186 ha un tenore massimo di acqua dell'1,5 %, mentre quella prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P ha un tenore massimo di acqua dello 0,5 %. Entrambe hanno formula chimica C6H14N4O2 e numero CAS 74-79-3; per la forma aromatizzante è indicato anche il numero FLAVIS 17.003.

Metodi di analisi

Per l'identificazione dell'L-arginina nell'additivo per mangimi è richiamata la monografia del Food Chemical Codex. Per la quantificazione nell'additivo e nell'acqua si utilizza cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS). Per la quantificazione in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi si applica il metodo IEC/VIS richiamato dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.

Indicazioni obbligatorie e avvertenze in ეტichetta

L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve indicare il tenore di umidità. Devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; per l'uso nutrizionale nell'acqua di abbeveraggio deve essere indicata anche la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. È obbligatoria un'avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Per l'uso come aromatizzante deve inoltre figurare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo.

Tutela della salute degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione per gli utilizzatori dell'additivo e della premiscela. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

Durata dell'autorizzazione

Per tutte le voci dell'allegato il termine finale del periodo di autorizzazione è il 24 gennaio 2029.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturasalute animale

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