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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/8

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/8 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'uso dell'analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L'autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell'EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente, riconoscendo al contempo l'efficacia dell'additivo come fonte di metionina. L'allegato fissa condizioni d'uso, metodi di analisi, obblighi di sicurezza per gli utilizzatori ed elementi minimi di etichettatura. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Autorizzazione dell'analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, alla messa in commercio e all'uso in alimentazione animale dell'analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio, classificati nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali ed è valida alle condizioni tecniche e di etichettatura indicate nell'allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono richiamate specifiche misure di sicurezza per gli utilizzatori e obblighi informativi per additivo, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti.

Autorizzazione dell'analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/8 della Commissione autorizza l'impiego dell'analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e recepisce l'esito positivo della valutazione scientifica dell'EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d'uso proposte.

Base normativa e presupposti dell'autorizzazione

La Commissione richiama l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché i presupposti sostanziali di autorizzazione previsti dall'articolo 5 del medesimo regolamento. La domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 era corredata della documentazione richiesta; l'EFSA, nel parere del 20 febbraio 2018, ha anche verificato il rapporto sul metodo di analisi predisposto dal laboratorio di riferimento. Secondo la valutazione scientifica, l'additivo è una fonte efficace di metionina per tutte le specie animali; per i ruminanti, pur rilevandosi una degradazione ruminale inferiore a quella della DL-metionina, l'additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine.

Ambito dell'autorizzazione e classificazione dell'additivo

L'autorizzazione riguarda la sostanza identificata nell'allegato con il numero 3c310, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". La misura ha portata generale per tutte le specie animali e si applica alle condizioni tecniche specificate nell'allegato, che costituisce parte integrante dell'atto.

Condizioni tecniche, composizione e metodi di analisi

L'allegato descrive il prodotto come preparato di analogo idrossilato di metionina e sale di calcio dell'analogo idrossilato di metionina, con tenore minimo di analogo idrossilato di metionina dell'88 % e di calcio dell'8 %. Sono indicati i dati di identificazione delle sostanze attive, inclusi denominazioni IUPAC, numeri CAS e formule chimiche. Per il controllo ufficiale e l'autocontrollo sono previsti metodi analitici specifici: titrimetria con titolazione potenziometrica per la determinazione nell'additivo, HPLC-UV per la determinazione in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi, nonché AAS o ICP-AES per il calcio totale nell'additivo.

Obblighi per operatori, sicurezza ed etichettatura

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative atte a prevenire i rischi per gli utilizzatori, in particolare in ragione dell'effetto corrosivo su pelle e occhi. Se tali rischi non sono eliminabili o riducibili sufficientemente, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve riportare la dicitura "Tenore di analogo idrossilato di metionina". Inoltre, l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti l'additivo deve indicare, nell'elenco degli additivi, il nome dell'additivo e la quantità aggiunta di analogo idrossilato di metionina.

Durata dell'autorizzazione ed entrata in vigore

L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 24 gennaio 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'analogo idrossilato di metionina e il suo sale di calcio, indicati nell'allegato con numero di identificazione 3c310, sono autorizzati come additivo per mangimi nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi" per tutte le specie animali, alle condizioni stabilite nell'allegato.

Base giuridica e valutazione scientifica

L'autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama il parere EFSA del 20 febbraio 2018, che esclude effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente e conclude per l'efficacia del prodotto come fonte di metionina.

Condizioni tecniche e composizione

L'allegato descrive la composizione dell'additivo, con tenore minimo di analogo idrossilato di metionina dell'88 % e tenore minimo di calcio dell'8 %. Sono riportati denominazioni IUPAC, numeri CAS e formule chimiche delle sostanze attive, nonché i metodi di analisi per la determinazione dell'additivo e del calcio totale.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori, in particolare per l'effetto corrosivo su pelle e occhi. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.

Obblighi di istruzioni ed etichettatura

Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve riportare la dicitura "Tenore di analogo idrossilato di metionina". Per materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti l'additivo, l'etichettatura deve includere il nome dell'additivo e la quantità aggiunta di analogo idrossilato di metionina.

Periodo di autorizzazione

L'allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 24 gennaio 2029.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimenti e mangimisicurezza alimentaresalute animaleetichettaturamercato interno

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