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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/10

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/10 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza a livello unionale un preparato naturale di illite-montmorillonite-caolinite come additivo per mangimi, in quanto la valutazione scientifica dell’EFSA ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto come legante e antiagglomerante. L’autorizzazione è concessa nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e riguarda specifiche categorie di animali, con condizioni di impiego, requisiti di etichettatura e misure di sicurezza per gli utilizzatori. Il testo fissa inoltre un periodo di autorizzazione fino al 24 gennaio 2029.

Autorizzazione, come additivo per mangimi, di un preparato di miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite per tutte le specie animali, con funzioni di legante e antiagglomerante.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego del preparato di illite-montmorillonite-caolinite nei mangimi per animali nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda gli usi come additivo tecnologico, nei gruppi funzionali "leganti" e "antiagglomeranti", per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, bovini da ingrasso e specie minori di ruminanti da ingrasso, suini da ingrasso e suinetti svezzati, nonché per tutte le altre specie e categorie di animali, alle condizioni dell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è pertinente ai fini del SEE. Non risultano esclusioni generali, ma valgono i limiti d’uso, le avvertenze in ეტichetta e le condizioni tecniche dell’allegato.

Autorizzazione di un preparato di illite-montmorillonite-caolinite come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/10 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite come additivo per mangimi. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e dà seguito a una domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama, nei considerando, che il sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda riguarda un preparato da classificare tra gli additivi tecnologici. L’EFSA, nei pareri del 1° dicembre 2015, del 5 luglio 2017 e del 5 luglio 2018, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente, ed è efficace come legante e antiagglomerante; inoltre non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi, nella categoria degli "additivi tecnologici" e nei gruppi funzionali "leganti" e "antiagglomeranti". Il prodotto è identificato con il numero 1g599 e viene descritto come miscela naturale con tenore minimo di 40 % di illite, 10 % di montmorillonite e 8 % di caolinite. Sono specificate anche le caratteristiche della sostanza attiva: illite, montmorillonite e caolinite con i rispettivi numeri CAS, ferro strutturale in media pari al 10 % ed assenza di amianto.

Specie destinatarie e livelli di impiego

L’allegato distingue due gruppi di destinatari:

  • polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, bovini da ingrasso e specie minori di ruminanti da ingrasso, suini da ingrasso e suinetti svezzati, per i quali è previsto un tenore compreso tra 5 000 e 50 000 mg di additivo per kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %;
  • tutte le altre specie e categorie di animali, per le quali il tenore è compreso tra 5 000 e 20 000 mg/kg.

È inoltre stabilito che, nei diversi usi, la quantità totale di illite-montmorillonite-caolinite nel mangime completo non può superare il livello massimo consentito per la specie o categoria interessata.

Condizioni di impiego, sicurezza ed etichettatura

L’allegato impone specifiche condizioni operative e informative. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele contenenti il prodotto deve riportare la dicitura: «L'additivo illite-montmorillonite-caolinite è ricco di ferro (inerte)». Le istruzioni per l’uso devono inoltre contenere l’avvertenza: «Evitare l'uso contemporaneo di macrolidi somministrati per via orale».

Metodi di analisi e controllo

Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi è previsto un metodo di analisi fondato su diffrazione dei raggi X (XRD) in combinazione con fluorescenza a raggi X (XRF). Il testo rinvia anche ai rapporti di valutazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 24 gennaio 2029. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nei gruppi funzionali "leganti" e "antiagglomeranti", come additivo per mangimi alle condizioni ivi stabilite.

Presupposti dell’autorizzazione

Il considerando richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la valutazione positiva dell’EFSA, che ha concluso per l’assenza di effetti negativi alle condizioni proposte e per l’efficacia come legante e antiagglomerante. La Commissione rileva che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Specifica del preparato e composizione minima

L’allegato identifica l’additivo con numero 1g599 e lo descrive come preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite con tenore minimo di 40 % di illite, 10 % di montmorillonite e 8 % di caolinite. Sono indicate anche le caratteristiche della sostanza attiva: illite (CAS 106958-53-6), montmorillonite (CAS 1318-93-0), caolinite (CAS 1318-74-7), ferro strutturale 10 % in media ed assenza di amianto.

Specie destinatarie, dosi e limiti di impiego

Per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, bovini da ingrasso e specie minori di ruminanti da ingrasso, suini da ingrasso e suinetti svezzati, il tenore è fissato tra 5 000 e 50 000 mg di additivo per kg di mangime completo al 12 % di umidità. Per tutte le altre specie e categorie di animali il tenore è fissato tra 5 000 e 20 000 mg/kg. È inoltre stabilito che, nei diversi usi, la quantità totale di illite-montmorillonite-caolinite nel mangime completo non può superare il livello massimo consentito per la specie o categoria interessata.

Condizioni tecniche e misure di sicurezza

L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Etichettatura e avvertenze

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono deve recare la dicitura: «L'additivo illite-montmorillonite-caolinite è ricco di ferro (inerte)». Le istruzioni per l’uso devono inoltre riportare l’avvertenza: «Evitare l'uso contemporaneo di macrolidi somministrati per via orale».

Metodo di analisi e controlli

Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi è previsto un metodo di analisi basato su diffrazione dei raggi X (XRD) in combinazione con fluorescenza a raggi X (XRF). Il testo rinvia ai rapporti di valutazione disponibili presso il laboratorio di riferimento.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione al 24 gennaio 2029.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animaleetichettatura dei mangimi

Testo integrale

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