Sentenza del 08/03/2019 n. 6834 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il diniego del nulla osta alla fruizione di un credito d’imposta di 26.300 euro per spese di ricerca e sviluppo sostenute nel 2009. Deduceva l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 185/2008, art. 29, che aveva introdotto un tetto finanziario e una procedura telematica di prenotazione basata sull’ordine cronologico di ricezione delle domande, lamentando violazione di uguaglianza, affidamento, libertà d’impresa, concorrenza e buon andamento della pubblica amministrazione. Contestava inoltre la retroattività della disciplina, la violazione dello Statuto del contribuente, la carenza di motivazione del diniego e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la limitazione retroattiva del credito d’imposta, poiché giustificata dal contenimento della spesa pubblica, dal rispetto dell’art. 81 Cost. e dalla situazione economica eccezionale. Il criterio cronologico di ammissione tramite procedura telematica è stato considerato oggettivo e non irragionevole. Lo Statuto del contribuente non ha rango superiore alla legge ordinaria e non impedisce interventi legislativi successivi, anche incidenti su diritti già riconosciuti, quando siano adeguatamente giustificati da interessi costituzionali. Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato, avendo indicato l’esaurimento delle risorse e data e ora di ricezione della domanda. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportava nullità, anche perché la procedura era automatizzata e vincolata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, commi 281-284
Credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo
La disciplina originaria riconosceva alle imprese un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, fruibile nel periodo d’imposta di sostenimento dei costi.
D.L. n. 185/2008, art. 29, convertito dalla Legge n. 2/2009
Introduzione di limiti finanziari e procedura telematica di prenotazione
La norma ha legittimamente ridimensionato il beneficio, introducendo un tetto complessivo di spesa e subordinando l’ammissione, per le attività già avviate, all’ordine cronologico di ricezione delle domande telematiche.
Costituzione, artt. 3, 41, 81, 97 e 117
La Corte ha ritenuto non violati i principi di uguaglianza, libertà d’iniziativa economica, buon andamento, concorrenza e affidamento. La compressione del beneficio era giustificata dal rispetto dell’equilibrio di bilancio e da esigenze di stabilità economica.
Legge n. 212/2000, Statuto del contribuente, artt. 3, 7 e 10
Le disposizioni dello Statuto costituiscono criteri interpretativi e non hanno rango superiore alla legge ordinaria; pertanto, salvo il rispetto di principi costituzionali, una legge successiva può derogare ai principi di irretroattività, affidamento, motivazione e collaborazione.
Legge n. 241/1990, artt. 3 e 21-octies
Il diniego di un’agevolazione non richiede necessariamente la motivazione propria di un atto impositivo. Inoltre, l’omessa indicazione del responsabile o eventuali vizi formali non determinano automaticamente l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Corte costituzionale, sentenza n. 149/2017
La Corte ha ritenuto non fondate o inammissibili le principali censure contro il meccanismo introdotto dal D.L. n. 185/2008, riconoscendo la prevalenza delle esigenze di finanza pubblica e la ragionevolezza del criterio cronologico.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96
Il legittimo affidamento non garantisce l’immutabilità della normativa, soprattutto in settori economici soggetti a modifiche ragionevolmente prevedibili in funzione della congiuntura.
Massime di principio
- Un’agevolazione fiscale prevista dalla legge non è necessariamente intangibile: il legislatore può limitarla o ridimensionarla anche dopo il suo riconoscimento, se sussistono esigenze pubbliche rilevanti, la misura è ragionevole e viene rispettato il bilanciamento tra affidamento del contribuente e finanza pubblica.
- Quando le risorse disponibili per un incentivo fiscale sono limitate, un criterio cronologico di presentazione delle domande può essere legittimo, soprattutto se applicato tramite una procedura telematica idonea a garantire data e ora certe e parità di trattamento.
- Il principio di legittimo affidamento non tutela l’aspettativa assoluta alla conservazione di una disciplina fiscale, in particolare nei settori in cui gli interventi normativi dipendono dall’andamento economico e dalle disponibilità di bilancio.
- Il diniego di un beneficio fiscale è sufficientemente motivato se indica chiaramente la causa dell’esclusione, come l’esaurimento delle risorse, e consente al contribuente di verificare l’applicazione del criterio di priorità.
- L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità dell’atto, salvo che una specifica norma preveda espressamente tale sanzione o che il vizio abbia inciso concretamente sul contenuto del provvedimento.
- Per contestare efficacemente un diniego fondato su risorse esaurite e ordine cronologico, è necessario dimostrare errori nella gestione della procedura, nell’ordine di ricezione, nella quantificazione delle risorse o nell’applicazione concreta dei requisiti; la mera aspettativa derivante dalla disciplina originaria non è sufficiente.
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