Tribunale, Sentenza T-256/19
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021 (Estratti). — Bashar Assi contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo. — Causa T-256/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale esamina il mantenimento di misure restrittive contro Bashar Assi, inserito negli elenchi perché considerato imprenditore di spicco operante in Siria e vicino al regime. Dopo aver verificato le prove relative a Fly Aman, Aman Dimashq, Aman Holding e Aman Facilities, conclude che il Consiglio non ha dimostrato in modo sufficiente i presupposti del mantenimento nel 2020. Gli atti del 28 maggio 2020 vengono quindi annullati nei confronti del ricorrente, mentre il ricorso è respinto per il resto.
Misure restrittive contro la Siria: il Tribunale annulla il mantenimento del congelamento dei capitali di Bashar Assi nel 2020 per difetto di prova dei criteri di inserimento, confermando invece la legittimità degli atti iniziali e del mantenimento del 2019.
La questione giuridica
Se il Consiglio avesse fornito elementi di prova sufficienti, concreti, precisi e concordanti per mantenere il nome di Bashar Assi negli elenchi delle persone soggette a misure restrittive, in particolare: 1) quale "imprenditore di spicco che opera in Siria"; 2) quale persona associata al regime siriano; 3) se gli elementi addotti sulle attività in Fly Aman, Aman Dimashq, Aman Holding e Aman Facilities giustificassero il mantenimento delle misure nel 2020; e, in caso negativo, se gli atti di mantenimento del 2020 dovessero essere annullati per errore di valutazione e difetto di motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ribadisce che il Consiglio, per mantenere una persona negli elenchi di misure restrittive contro la Siria, deve fondarsi su elementi di prova sufficientemente concreti, precisi e concordanti, idonei a dimostrare sia lo status di imprenditore di spicco che opera in Siria sia l’associazione con il regime siriano. Nel caso di specie, il Consiglio ha provato solo in parte le attività del ricorrente, ma non ha dimostrato che, al momento degli atti di mantenimento del 2020, tali attività fossero ancora idonee a giustificare il mantenimento delle misure; perciò gli atti del 2020 sono annullati nei suoi confronti, mentre restano fermi gli atti iniziali e quelli di mantenimento del 2019.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Decisione 2013/255/PESC
- Decisione 2015/1836/PESC
- Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85
- Decisione (PESC) 2019/806
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/798
- Decisione (PESC) 2020/719
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Regolamento (UE) 2015/1828
Misure restrittive contro Bashar Assi in relazione alla Siria
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Bashar Assi avverso diversi atti PESC e di esecuzione del Consiglio relativi alle misure restrittive contro la Siria. Il Tribunale esamina soprattutto il mantenimento del congelamento dei capitali e il rispetto dell’onere probatorio del Consiglio in relazione ai criteri di inserimento negli elenchi.
Fatti e svolgimento della procedura
Il nome del ricorrente è stato inserito inizialmente negli elenchi in forza della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85. La motivazione lo qualificava come "imprenditore di spicco che opera in Siria", con interessi in più settori dell’economia siriana, richiamando il ruolo di socio fondatore di Fly Aman e di presidente del consiglio di amministrazione di Aman Dimashq, joint venture collegata al progetto Marota City.
Nel 2019 il Consiglio ha mantenuto l’inserimento con motivazione sostanzialmente identica; nel 2020 ha adottato nuovi atti di mantenimento, introducendo anche un riferimento alla creazione di Aman Facilities con Samer Foz e per conto di quest’ultimo. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti iniziali, degli atti di mantenimento del 2019 e di quelli del 2020, limitatamente alla sua posizione.
Normativa e criteri rilevanti
Il Tribunale ricorda che l’inserimento si fondava su due criteri distinti previsti dalla decisione 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione 2015/1836, e dal regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828:
- il criterio dell’"imprenditore di spicco che opera in Siria";
- il criterio dell’"associazione con il regime siriano".
La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui il Consiglio deve disporre di un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per dimostrare il collegamento tra la persona e il regime o per giustificare il mantenimento di una misura restrittiva.
Esame dello status di imprenditore di spicco che opera in Siria
Il Tribunale analizza separatamente gli elementi relativi alle varie attività menzionate dal Consiglio.
Fly Aman
Per quanto riguarda Fly Aman, il Tribunale ritiene provato che il ricorrente fosse socio fondatore al momento della costituzione della società, sulla base dello statuto del 22 febbraio 2018 e di fonti web richiamate dal Consiglio. Le contestazioni del ricorrente, secondo cui sarebbe stato sostituito come fondatore o non avrebbe avuto una partecipazione, non sono state ritenute sufficienti a infirmare tale conclusione.
Aman Dimashq e Marota City
Con riferimento ad Aman Dimashq, il Tribunale osserva che, per gli atti del 2020, il Consiglio ha riconosciuto che il ricorrente si era dimesso nel maggio 2019 dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione. Tuttavia, per fondarsi sulle attività passate, il Consiglio avrebbe dovuto addurre indizi seri e concordanti che dimostrassero il permanere di legami con la struttura. Tali elementi non risultano forniti. Di conseguenza, il Tribunale esclude che il Consiglio potesse utilizzare, per il 2020, sia la pregressa funzione presso Aman Dimashq sia la partecipazione al progetto Marota City per dimostrare lo status di imprenditore di spicco.
Aman Holding
Il Tribunale riconosce che il ricorrente manteneva un legame con Aman Holding, ma in forma profondamente mutata rispetto alla situazione originaria: egli era diventato un semplice dipendente, non più un rappresentante societario, non supervisionava più progetti e aveva un ruolo ridimensionato. Tali elementi non bastano a qualificarlo come imprenditore di spicco ai fini delle misure restrittive.
Aman Facilities
Quanto ad Aman Facilities, il Tribunale rileva che il ricorrente ha effettivamente creato la società e ottenuto un’autorizzazione ministeriale, ma il Consiglio non ha dimostrato che l’avesse creata con Samer Foz e per conto di quest’ultimo. L’unico articolo giornalistico prodotto non è stato ritenuto sufficiente, né la somiglianza della denominazione sociale è stata considerata prova adeguata. Inoltre, non è stato dimostrato che l’attività della società favorisse Foz o Aman Holding.
Esame del criterio dell’associazione con il regime siriano
Il Tribunale afferma che i fatti invocati dal Consiglio per sostenere che il ricorrente traesse vantaggio dal regime o lo sostenesse coincidevano sostanzialmente con quelli già usati per qualificarlo come imprenditore di spicco. Ciononostante, i due criteri restano distinti e ciascuno deve essere autonomamente provato.
Escludendo che il ricorrente potesse essere considerato vicino al regime per la sua precedente posizione in Aman Dimashq e per Marota City, il Tribunale osserva altresì che:
- Fly Aman non risultava operativa;
- i legami con Aman Holding non dimostravano, di per sé, sostegno o vantaggio dal regime;
- la mera costituzione di Aman Facilities, con un numero limitato di dipendenti, non bastava a provare un beneficio o un sostegno al regime;
- gli elementi relativi a Samer Foz non erano corroborati in modo sufficiente.
Ragionamento decisivo e dispositivo
Il Tribunale conclude che, per gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio non ha fornito una base probatoria sufficiente né per il criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria né per quello dell’associazione con il regime siriano. Per questo annulla la decisione (PESC) 2020/719 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 nella parte in cui riguardano Bashar Assi.
Il ricorso è invece respinto quanto al resto, il che implica che gli atti iniziali e il mantenimento del 2019 non vengono annullati sulla base della pronuncia riprodotta. Il Tribunale ripartisce infine le spese tra le parti in misura paritaria.
Principio affermato
In materia di misure restrittive PESC contro la Siria, il semplice richiamo a precedenti funzioni societarie, a partecipazioni o a collegamenti indiretti con imprenditori influenti non basta: il Consiglio deve dimostrare, con elementi concreti e attuali, che la persona continua a rientrare nei criteri di inserimento al momento dell’atto di mantenimento. Se tali elementi mancano o sono contraddetti da prove serie del ricorrente, il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi deve essere annullato.
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