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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-257/19

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021 (Estratti). — Khaldoun Al Zoubi contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione. — Causa T-257/19

Giurisprudenza europea62019TJ0257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie il ricorso di Khaldoun Al Zoubi contro le misure restrittive adottate nei suoi confronti in relazione alla Siria. Ritiene che il Consiglio non abbia fornito prove sufficienti per giustificare né lo status di imprenditore di spicco né l’associazione con il regime siriano. Vengono quindi annullati gli atti iniziali e gli atti di mantenimento del 2019 e del 2020 nella parte in cui riguardano il ricorrente. Il Consiglio è inoltre condannato alle spese.

Annullamento delle misure restrittive dell’UE nei confronti di un imprenditore siriano per insufficienza di prova dello status di "imprenditore di spicco" e del collegamento con il regime siriano.

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse fornito elementi sufficienti, concreti, precisi e concordanti per qualificare il ricorrente come "imprenditore di spicco che opera in Siria" e come persona che trae vantaggio dal regime siriano o lo sostiene, giustificando così il suo inserimento e mantenimento negli elenchi delle misure restrittive; e, in particolare, se fossero fondati i motivi relativi alla sua presunta qualità di vicepresidente della Aman Holding, alla sua partecipazione al progetto Marota City, ai suoi legami con Samer Foz e alla sua qualità di membro fondatore della Asas Iron Company.

Principio di diritto

Il Tribunale annulla gli atti di inserimento e mantenimento nelle liste sanzionatorie quando il Consiglio non dimostra, con un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, che la persona interessata rientri nei criteri applicabili; nel caso di specie, non è stato provato né che Khaldoun Al Zoubi fosse un "imprenditore di spicco che opera in Siria" né che sostenesse o beneficiasse del regime siriano. In particolare, il Consiglio aveva errato nel qualificarlo vicepresidente della Aman Holding, non aveva provato il suo coinvolgimento nel progetto Marota City, non aveva dimostrato legami rilevanti con Samer Foz e non aveva provato la sua qualità di membro fondatore della Asas Iron Company; di conseguenza, gli atti impugnati sono stati annullati nella parte in cui lo riguardano.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Decisione 2013/255/PESC
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87
  • Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85
  • Decisione (PESC) 2019/806
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/798
  • Decisione (PESC) 2020/719
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716
  • Decisione 2015/1836
  • Regolamento (UE) 2015/1828
  • Articolo 27 della decisione 2013/255/PESC
  • Articolo 28 della decisione 2013/255/PESC
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 36/2012

Annullamento delle misure restrittive dell’UE nei confronti di Khaldoun Al Zoubi

La sentenza concerne un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dal sig. Khaldoun Al Zoubi contro una serie di atti del Consiglio relativi alle misure restrittive adottate nei confronti della Siria. Il Tribunale, Quarta Sezione, esamina la legittimità dell’inserimento e del mantenimento del nominativo del ricorrente negli elenchi delle sanzioni UE, fondati sul presunto status di imprenditore di spicco operante in Siria e sul supposto sostegno o vantaggio tratto dal regime siriano.

Fatti e atti impugnati

Il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi sanzionatori con la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85. Successivamente, il Consiglio ha mantenuto il suo nominativo con gli atti di mantenimento del 2019, ossia la decisione (PESC) 2019/806 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798, e poi con gli atti di mantenimento del 2020, ossia la decisione (PESC) 2020/719 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716.

Le motivazioni addotte dal Consiglio riguardavano, in sintesi:

  • il ruolo del ricorrente quale presunto vicepresidente della Aman Holding;
  • la sua presunta qualità di azionista di maggioranza di Fly Aman;
  • il collegamento con il progetto Marota City tramite Aman Dimashq;
  • i legami con Samer Foz;
  • e, negli atti del 2020, il suo presunto ruolo di membro fondatore della Asas Iron Company.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama i criteri di inserimento previsti:

  • dall’articolo 27, paragrafo 1, e dall’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione 2015/1836;
  • dall’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e dall’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della stessa decisione, relativi agli "imprenditori di spicco che operano in Siria";
  • dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera a), e dell’articolo 15, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828.

Richiama inoltre la giurisprudenza sul controllo giurisdizionale delle misure restrittive e sull’onere probatorio del Consiglio, che deve fondarsi su elementi concreti, precisi e concordanti.

Questione giuridica affrontata

Il nucleo della controversia è se il Consiglio abbia provato, con un adeguato supporto probatorio, che il ricorrente:

  • fosse effettivamente un imprenditore di spicco operante in Siria;
  • fosse associato al regime siriano o ne traesse vantaggio;
  • e, quindi, potesse legittimamente rimanere inserito negli elenchi UE.

Il Tribunale analizza separatamente le singole basi fattuali invocate dal Consiglio.

Valutazione del Tribunale sullo status di imprenditore di spicco

Il Tribunale ritiene provata solo in parte la ricostruzione del Consiglio.

Quanto a Fly Aman, dagli elementi documentali risultava che il ricorrente era inizialmente azionista di maggioranza; tuttavia:

  • per gli atti iniziali, tale circostanza era ancora attuale;
  • per gli atti di mantenimento del 2019, il ricorrente aveva già trasferito le quote prima dell’adozione degli atti;
  • per gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio non aveva prodotto indizi sufficienti per dimostrare che, nonostante la cessione, il ricorrente conservasse un legame utile ai fini sanzionatori.

Quanto alla Aman Holding, il Tribunale accerta che il Consiglio aveva commesso un errore materiale nel qualificare il ricorrente come vicepresidente. La documentazione prodotta dal ricorrente dimostrava invece che egli era responsabile dei direttori esecutivi e non membro del consiglio di amministrazione. Di conseguenza, il suo presunto ruolo nel progetto Marota City non poteva essere utilizzato per fondare il criterio sanzionatorio.

Quanto ai legami con Samer Foz, il Tribunale osserva che il Consiglio non aveva fornito prova sufficiente che tali rapporti andassero oltre un ordinario rapporto professionale. Inoltre, per gli atti successivi, il venir meno delle posizioni societarie rilevanti escludeva che tali legami fossero ancora dimostrati.

Quanto alla Asas Iron Company, il Tribunale rileva che il ricorrente aveva provato di non esserne fondatore né socio alla data degli atti di mantenimento del 2020. Anche questo elemento della motivazione risultava quindi infondato.

Conclusione del Tribunale: il Consiglio non ha dimostrato che il ricorrente disponesse di "interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana" tali da qualificarlo come imprenditore di spicco che opera in Siria.

Valutazione del Tribunale sull’associazione con il regime siriano

Il Tribunale precisa che i criteri dell’"imprenditore di spicco" e dell’"associazione con il regime" sono distinti, anche se in concreto possono sovrapporsi parzialmente.

Nel caso di specie, tuttavia, il Consiglio aveva fondato l’associazione al regime essenzialmente sugli stessi elementi usati per dimostrare lo status di imprenditore di spicco. Poiché tali elementi non resistevano al controllo giurisdizionale, veniva meno anche il fondamento del secondo criterio.

Il Tribunale osserva inoltre che, per gli atti del 2020, non risultava che il ricorrente traesse vantaggio dal regime o lo sostenesse né tramite Aman Holding né tramite Fly Aman, e nessun elemento provava un sostegno o un vantaggio economico o politico riconducibile alle sue attività.

Esito del giudizio

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e non esamina gli altri motivi.

Dispositivo:

  • annulla la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85, la decisione (PESC) 2019/806, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798, la decisione (PESC) 2020/719 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716, nella parte in cui riguardano il sig. Khaldoun Al Zoubi;
  • condanna il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Principi utili per la prassi

La pronuncia conferma che, nelle misure restrittive della PESC, il Consiglio deve dimostrare in modo rigoroso il nesso tra la persona e i criteri sanzionatori applicati. Non basta la mera evocazione di incarichi societari, partecipazioni o relazioni d’affari: occorre un quadro probatorio coerente e attuale, soprattutto quando gli atti di mantenimento si fondano su fatti già superati o su qualificazioni imprecise della posizione dell’interessato.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni contro la siriacongelamento dei capitalicontrollo giurisdizionale degli atti dell’unione

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