Tribunale, Sentenza T-370/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021. — KL contro Banca europea per gli investimenti. — Funzione pubblica – Personale della BEI – Stato di salute – Idoneità al lavoro – Assenza ingiustificata – Ricorso di annullamento – Nozione di invalidità – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario – Pagamento retroattivo della pensione di invalidità – Ricorso per risarcimento danni. — Causa T-370/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla le decisioni della BEI che avevano considerato KL idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019. Stabilisce che, per il personale BEI, l’invalidità va valutata solo rispetto alle funzioni interne all’istituzione e non rispetto al mercato del lavoro generale. In quanto controversia di carattere pecuniario, la causa consente anche la condanna della BEI al pagamento retroattivo della pensione di invalidità dal 1° febbraio 2019, con interessi. È invece respinta la domanda di risarcimento del danno morale.
Personale BEI e pensione di invalidità: il Tribunale chiarisce che la nozione di invalidità va valutata solo rispetto alle funzioni interne alla BEI e condanna l’istituzione al pagamento retroattivo della pensione, annullando le decisioni che avevano dichiarato il dipendente idoneo al lavoro e assente ingiustificato.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 46-1 del regolamento pensionistico transitorio della BEI (RTRP) e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative, l’invalidità debba essere accertata con riguardo alla sola incapacità di riprendere la funzione o altra funzione equivalente presso la BEI oppure anche rispetto al mercato del lavoro in generale; se la BEI potesse quindi dichiarare il dipendente idoneo al lavoro e assente ingiustificato nonostante la conclusione della commissione di invalidità; se il Tribunale potesse, nell’ambito di una controversia pecuniaria, condannare la BEI al pagamento retroattivo della pensione di invalidità; e se spettasse un risarcimento del danno morale.
Principio di diritto
La nozione di invalidità applicabile al personale della BEI, ai sensi dell’articolo 46-1 del RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative, deve essere riferita esclusivamente all’impossibilità permanente di riprendere la funzione svolta presso la BEI o un’altra funzione equivalente interna all’istituzione, e non all’incapacità di lavorare sul mercato del lavoro in generale. Ne consegue che, quando la commissione di invalidità della BEI conclude che il dipendente non è più idoneo a lavorare presso la BEI, l’istituzione deve riconoscergli lo status di invalido e la relativa pensione; il Tribunale, investito di una controversia pecuniaria, può condannare direttamente la BEI al pagamento retroattivo della pensione con interessi. La domanda autonoma di danno morale è respinta perché l’annullamento e la condanna al pagamento delle prestazioni economiche costituiscono, nel caso concreto, una riparazione sufficiente.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 46-1 del regolamento transitorio del regime pensionistico applicabile ai membri del personale della BEI (RTRP)
- Articolo 48-1 del RTRP
- Articolo 51-1 del RTRP
- Articolo 11.1 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
- Articolo 11.3 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
- Articolo 15-2 del RTRP
- Articolo 15-4 del RTRP
- Articolo 33 quinquies del regolamento del personale della BEI
- Articolo 36 del regolamento del personale della BEI
- Articolo 49-1 del RTRP
- Articolo 41 del regolamento del personale della BEI
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Personale BEI e pensione di invalidità: invalidità riferita alle funzioni interne all’istituzione
La pronuncia riguarda un ricorso di un dipendente della BEI contro le decisioni con cui l’istituzione lo aveva dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato. Il Tribunale affronta anche la domanda di pagamento retroattivo della pensione di invalidità e una pretesa di risarcimento del danno morale.
Fatti e procedimento principale
KL, dipendente a tempo indeterminato della BEI, aveva contestato la valutazione del medico di fiducia dell’istituzione e aveva chiesto l’attivazione della procedura di invalidità. Dopo la costituzione della commissione di invalidità, la BEI aveva ricevuto vari documenti medici e, sulla base dei moduli trasmessi nel gennaio 2019, aveva concluso che il ricorrente fosse "non invalido", invitandolo a riprendere servizio dal 18 febbraio 2019.
Il ricorrente contestava tale lettura, sostenendo che la commissione di invalidità lo avesse in realtà ritenuto invalido rispetto alla BEI, pur considerandolo ancora idoneo a lavorare sul mercato generale. Dopo un tentativo di conciliazione fallito, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento delle decisioni impugnate, il pagamento della pensione di invalidità dal 1° febbraio 2019 e il risarcimento del danno morale.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale ha dovuto stabilire:
- quali documenti esprimessero effettivamente il parere della commissione di invalidità;
- come interpretare la nozione di invalidità prevista dall’articolo 46-1 del RTRP e dall’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative;
- se la BEI avesse correttamente tratto le conseguenze giuridiche del parere medico;
- se il giudice dell’Unione potesse condannare la BEI al pagamento retroattivo della pensione di invalidità nell’ambito della competenza estesa al merito;
- se fosse dovuto un risarcimento per danno morale.
Normativa rilevante
Sono centrali le disposizioni interne alla BEI che disciplinano lo status del personale e il regime pensionistico:
- articolo 46-1 RTRP, sulla definizione di invalidità;
- articolo 48-1 RTRP, sulla competenza della commissione di invalidità in caso di contestazione;
- articolo 51-1 RTRP, sulla riduzione della pensione in caso di attività retribuita svolta dopo la dichiarazione di invalidità;
- articoli 11.1, 11.3, 15-2 e 15-4 delle disposizioni amministrative;
- articoli 33 quinquies, 36 e 49-1 del regolamento del personale BEI. Il Tribunale richiama inoltre, per analogia, l’articolo 78 dello Statuto dei funzionari e, sul piano processuale, l’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto dei funzionari, oltre agli articoli 266 e 270 TFUE.
Documenti della commissione di invalidità e loro valore
La BEI sosteneva che solo i moduli del 16 e del 23 gennaio 2019 costituissero il vero parere della commissione, perché contenuti in un formato ufficiale e firmati dai tre medici. Il Tribunale respinge tale tesi: la BEI non aveva provato l’esistenza di una regola che imponesse quel formato, e i documenti ulteriori non potevano essere ignorati solo perché anteriori o firmati dal solo presidente della commissione.
Il Tribunale valorizza invece il documento intitolato "Conclusione del [c]omitato di invalidità del 9/11/2018" e la relazione medica corrispondente, rilevando che essi esprimevano la conclusione sostanziale della commissione: il ricorrente non era più idoneo a lavorare presso la BEI, pur restando in grado di svolgere un’attività nel mercato del lavoro generale.
Interpretazione della nozione di invalidità
Il punto decisivo della sentenza è l’interpretazione dell’articolo 46-1 RTRP e dell’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative. Il Tribunale afferma che l’invalidità del dipendente BEI deve essere valutata con riferimento alla sua capacità di riprendere la funzione svolta presso la BEI o un’altra funzione equivalente interna all’istituzione.
La Corte respinge l’idea che l’invalidità debba essere riferita alla capacità di lavorare in generale sul mercato del lavoro. A sostegno di tale conclusione osserva che:
- il rinvio all’assetto organizzativo interno della BEI è coerente con la logica dell’articolo 78 dello Statuto dei funzionari;
- le commissioni di invalidità della BEI sono organi interni e non possono pronunciarsi sulla capacità lavorativa rispetto ad altri datori di lavoro o sul mercato nazionale;
- l’articolo 51-1 RTRP presuppone che un agente dichiarato invalido possa svolgere attività retribuita esterna alla BEI, con un limite di cumulo reddituale, il che sarebbe incompatibile con la tesi della BEI secondo cui l’invalidità escluderebbe ogni attività equivalente fuori dall’istituzione.
Illegittimità delle decisioni della BEI
Poiché la commissione di invalidità aveva sostanzialmente concluso che KL non potesse più riprendere servizio presso la BEI, l’istituzione avrebbe dovuto riconoscergli lo status di invalido. Le decisioni dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019, confermate il 16 marzo 2020, sono dunque illegittime nella parte in cui lo dichiarano idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019.
Il Tribunale annulla tali decisioni per violazione dell’articolo 46-1 RTRP, dell’articolo 48-1 RTRP e delle disposizioni amministrative richiamate. Considera assorbiti gli ulteriori argomenti del ricorrente e il secondo motivo relativo al dovere di sollecitudine.
Condanna al pagamento della pensione di invalidità
Il Tribunale ritiene che la domanda di pagamento retroattivo della pensione di invalidità rientri in una "controversia di carattere pecuniario" ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto dei funzionari, applicabile per analogia alle controversie tra BEI e dipendenti. Di conseguenza, il giudice dell’Unione dispone di competenza estesa al merito e può statuire direttamente sul diritto economico del ricorrente.
Poiché la commissione di invalidità aveva già espresso un parere sostanziale favorevole all’invalidità interna alla BEI, l’istituzione non deve riesaminare la situazione ma soltanto trarne le conseguenze amministrative. Il Tribunale condanna quindi la BEI a versare a KL la pensione di invalidità dal 1° febbraio 2019, con interessi di mora al tasso BCE maggiorato di due punti, deducendo le somme eventualmente percepite come retribuzione nello stesso periodo.
Rigetto della domanda di risarcimento del danno morale
Quanto al danno morale, il Tribunale ricorda che l’annullamento dell’atto illegittimo può costituire, di regola, una riparazione sufficiente del pregiudizio non patrimoniale. Nel caso concreto, il ricorrente non dimostra un danno distinto e non integralmente riparabile mediante annullamento e condanna al pagamento delle prestazioni dovute.
La domanda risarcitoria è quindi respinta.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla le decisioni della BEI dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019 e la decisione del 16 marzo 2020;
- condanna la BEI a versare la pensione di invalidità dal 1° febbraio 2019 con interessi;
- respinge il ricorso per il resto;
- condanna la BEI alle spese.
Principio affermato
Per il personale della BEI, la nozione di invalidità prevista dal regime pensionistico interno va intesa come incapacità permanente di riprendere il lavoro presso la BEI o funzioni equivalenti interne, non come incapacità di svolgere qualsiasi attività sul mercato del lavoro. Quando la commissione di invalidità conclude sostanzialmente per tale incapacità interna, la BEI non può qualificare il dipendente come idoneo al lavoro e assente ingiustificato; il giudice dell’Unione, in una controversia pecuniaria, può inoltre condannare direttamente l’istituzione al pagamento della pensione di invalidità maturata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 nov 2021Tribunale, Sentenza T-256/19
- Sentenza · 24 nov 2021Tribunale, Sentenza T-257/19
- Sentenza · 24 nov 2021Tribunale, Sentenza T-259/19
- Sentenza · 24 nov 2021Tribunale, Sentenza T-434/20
- Sentenza · 24 nov 2021Tribunale, Sentenza T-551/20
- Sentenza · 23 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-564/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →