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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-551/20

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 24 November 2021. — Jeronimo Martins Polska S.A. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark Riviva – Earlier EU word mark RIVELLA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Partial rejection of the application for registration – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Proof of genuine use of the earlier mark – Article 42(2) of Regulation No 207/2009 (now Article 47(2) of Regulation 2017/1001). — Case T-551/20

Giurisprudenza europea62020TJ0551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dell’Unione respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Rivella International contro il marchio Riviva. La sentenza chiarisce che la prova dell’uso genuino può derivare da un insieme di documenti convergenti e che non è necessario un uso esteso a gran parte dell’Unione. Conferma inoltre la sussistenza di un rischio di confusione tra Riviva e RIVELLA per prodotti di classe 32.

Marchio dell’Unione europea: conferma del rigetto parziale della domanda "Riviva" per rischio di confusione con il marchio anteriore "RIVELLA" e per prova sufficiente dell’uso genuino del marchio anteriore.

La questione giuridica

Se l’uso del marchio anteriore RIVELLA fosse stato provato in modo genuino per i prodotti invocati a sostegno dell’opposizione e se, tenuto conto dell’identità o somiglianza dei prodotti e della somiglianza dei segni, sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che la prova dell’uso genuino di un marchio dell’Unione può risultare da una valutazione globale di più elementi convergenti, anche se singolarmente incompleti quanto a luogo, tempo, natura ed estensione dell’uso; non è richiesto un uso in una parte sostanziale dell’Unione né un’ampia diffusione geografica, purché l’uso sia reale, pubblico e sufficiente a creare o mantenere quote di mercato. Nel caso di specie, gli elementi prodotti dimostravano un uso genuino del marchio RIVELLA per "lemonades and carbonated soft drinks" in Germania e Francia. Inoltre, per i prodotti contestati in classe 32, vi era identità o alta/medio-alta somiglianza con i prodotti anteriori e i segni Riviva/RIVELLA erano simili a livello visivo e fonetico in misura almeno media; considerati il carattere distintivo normale del marchio anteriore e il grado di attenzione medio del pubblico, sussisteva un rischio di confusione per tutti i prodotti contestati, con conseguente legittimità del rigetto dell’impugnazione e della domanda di registrazione nei limiti stabiliti.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(1)(b)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 42(2)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8(1)(b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 47(2)
  • Regolamento (CE) n. 2868/95, regola 22(3)
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 10(3)
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio dell’Unione europea Riviva contro RIVELLA: opposizione e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione tra il segno richiesto "Riviva" e il marchio anteriore dell’Unione "RIVELLA". Il contenzioso concerne prodotti della classe 32, in particolare bevande non alcoliche, succhi, acque, sciroppi e preparazioni per bevande.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2017 il predecessore della ricorrente ha depositato domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo Riviva per una vasta gamma di prodotti in classe 32. Rivella International AG ha proposto opposizione fondandola sul marchio anteriore RIVELLA, registrato dal 1999 e rinnovato fino al 2029, coprente tra l’altro "Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages".

A seguito della richiesta della richiedente, l’opponente ha dovuto fornire la prova dell’uso genuino del marchio anteriore. La divisione di opposizione ha accolto integralmente l’opposizione, ritenendo provato l’uso per alcune bevande gassate e ravvisando un rischio di confusione per tutti i prodotti contestati. La commissione di ricorso ha confermato tale esito.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 20 giugno 2017, la disciplina sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, in particolare:

  • articolo 8(1)(b), sul rischio di confusione;
  • articolo 42(2), sulla prova dell’uso genuino del marchio anteriore.

Le corrispondenti disposizioni del regolamento 2017/1001 sono richiamate solo come riferimenti equivalenti, dato che il loro contenuto è sostanzialmente identico.

Primo motivo: prova dell’uso genuino del marchio anteriore

La ricorrente contestava che l’EUIPO avesse ritenuto provato l’uso genuino del marchio RIVELLA per "lemonades and carbonated soft drinks". Sosteneva che:

  • le etichette e le fotografie dei negozi non indicavano luogo, tempo ed estensione dell’uso;
  • l’affidavit proveniva da un dirigente dell’opponente e non sarebbe stato sufficiente da solo;
  • l’uso sarebbe stato dimostrato, al più, per una piccola parte del territorio di Germania e Francia, non per una parte sostanziale dell’Unione;
  • mancavano prove solide sulla forma di uso del marchio nel periodo rilevante.

Ragionamento del Tribunale sulla prova dell’uso

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata: l’uso genuino sussiste quando il marchio è impiegato conformemente alla sua funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti, per creare o mantenere uno sbocco commerciale; non è invece sufficiente un uso meramente simbolico. La valutazione deve essere globale e tiene conto di tutti gli elementi del caso, senza che ogni documento debba, singolarmente, provare luogo, tempo, natura ed estensione dell’uso.

Nel caso concreto, il fascicolo probatorio comprendeva:

  • una dichiarazione giurata del presidente del consiglio di amministrazione dell’opponente;
  • etichette utilizzate in Germania e Francia;
  • fotografie di negozi e supermercati;
  • immagini di una campagna pubblicitaria in Francia;
  • fatture annuali dal 2013 al 2017 emesse a clienti in Germania e Francia;
  • fatture relative ad attività promozionali.

Secondo il Tribunale, tali elementi, considerati congiuntamente, costituivano una base sufficiente, oggettiva e coerente per dimostrare l’uso reale del marchio nei due Stati membri per bevande gassate e limonate. Le fatture coprivano quasi l’intero periodo rilevante, mostravano regolarità e frequenza d’uso e indicavano vendite in quantità significative. Inoltre, la giurisprudenza non richiede che il marchio sia utilizzato in una parte sostanziale dell’Unione: anche l’uso in un solo Stato membro può, secondo le circostanze, essere sufficiente.

Secondo motivo: rischio di confusione tra Riviva e RIVELLA

La ricorrente contestava sia la valutazione della somiglianza dei prodotti sia quella della somiglianza dei segni. In sostanza sosteneva che:

  • succhi, acque e sciroppi per bevande non sarebbero simili, o lo sarebbero solo in misura molto ridotta, ai prodotti coperti dal marchio anteriore;
  • i segni differirebbero visivamente e foneticamente in modo tale da escludere la confusione.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma l’approccio dell’EUIPO, ma precisa alcuni punti.

  • I "non-alcoholic beverages" sono identici a "lemonades" e "carbonated soft drinks" perché la categoria più ampia include i prodotti anteriori.
  • I "fruit juice; vegetable juices [beverages]; fruit-vegetable juice; fruit drinks; vegetable and fruit-and-vegetable beverages" non sono identici alle bevande gassate, ma sono almeno altamente simili, perché si tratta in entrambi i casi di bevande analcoliche con la medesima funzione di dissetare, spesso distribuite sugli stessi canali e talvolta percepite come alternative anche sotto il profilo nutrizionale.
  • Le "mineral water [beverages]; spring water; non-carbonated water" sono almeno mediamente simili alle bevande gassate, poiché appartengono alla medesima categoria di beni di consumo quotidiano, con canali di distribuzione analoghi.
  • Le "carbonated water" sono in realtà identiche ai "carbonated soft drinks" quando ricadono in tale categoria più ampia.
  • Gli "syrups for beverages" e le "preparations for making beverages" sono almeno mediamente simili, poiché possono essere trasformati in bevande pronte al consumo aggiungendo acqua e sono in concorrenza diretta con le bevande finite.

Comparazione dei segni

Per quanto riguarda i segni, il Tribunale ritiene che la somiglianza sia almeno media sia sul piano visivo sia su quello fonetico.

Sul piano visivo, i segni condividono le prime tre lettere "r-i-v" e la lettera finale "a"; differiscono solo nella parte centrale. Poiché il consumatore presta normalmente maggiore attenzione all’inizio del marchio, tali somiglianze incidono in modo significativo sull’impressione complessiva.

Sul piano fonetico, le due denominazioni coincidono nelle parti iniziali e finali e hanno una struttura di tre sillabe simile, con ritmo e intonazione analoghi. Le differenze interne non bastano a neutralizzare l’impressione di somiglianza complessiva.

Sul piano concettuale, i segni non evocano alcun significato chiaro in alcuna lingua dell’Unione e la comparazione resta neutra.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti, grado di attenzione del pubblico e carattere distintivo del marchio anteriore.

Nel caso concreto:

  • il pubblico rilevante è il consumatore medio dell’Unione, qui concretamente analizzato anche per la parte germanofona, con livello di attenzione medio;
  • i prodotti sono di consumo quotidiano;
  • il marchio anteriore ha carattere distintivo intrinseco normale;
  • i segni sono simili in misura almeno media;
  • i prodotti sono identici o simili in misura media/alta.

Da ciò il Tribunale deduce che il pubblico può ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. L’EUIPO ha quindi correttamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione su tutti i prodotti contestati.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. La ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese su richiesta di EUIPO e dell’interveniente.

Principi applicati dalla sentenza

La pronuncia ribadisce che:

  • la prova dell’uso genuino può essere fornita mediante una pluralità di indizi convergenti, anche se ciascuno è parzialmente incompleto;
  • non è necessario dimostrare un uso esteso a una parte sostanziale dell’Unione;
  • nella comparazione dei prodotti e dei segni conta l’impressione complessiva;
  • una somiglianza media dei segni può bastare, insieme a prodotti identici o simili e a un grado di attenzione medio, a fondare il rischio di confusione.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazioneprova dell’uso genuinorischio di confusionecomparazione di prodotti e segni

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