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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-564/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 novembre 2021. — Procedimento penale a carico di IS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ricevibilità – Impugnazione nell’interesse della legge contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-564/19

Giurisprudenza europea62019CJ0564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha tutelato in modo molto netto il meccanismo del rinvio pregiudiziale: né un giudice supremo nazionale né un procedimento disciplinare possono scoraggiare il giudice nazionale dal rivolgersi alla Corte. Sul piano del processo penale, ha ribadito che l'imputato deve poter comprendere in modo effettivo l'accusa, tramite interpretazione di qualità sufficiente, e che la contumacia non è ammessa se tale comprensione non è garantita o verificabile. Le questioni sull'indipendenza generale del sistema giudiziario ungherese e sulla retribuzione dei giudici sono state dichiarate irricevibili.

Rinvio pregiudiziale su interpretazione e traduzione nei procedimenti penali, processo in contumacia, indipendenza del giudice e tutela del meccanismo dell'articolo 267 TFUE contro interferenze disciplinari o del giudice supremo nazionale.

La questione giuridica

1) Se l'articolo 5 della direttiva 2010/64/UE imponga allo Stato membro di istituire un registro di interpreti e traduttori qualificati, o comunque di predisporre un controllo effettivo sulla qualità dell'interpretazione; e, in mancanza di un'interpretazione adeguata o di un controllo sulla sua qualità, se la direttiva 2012/13/UE, letta alla luce della Carta, consenta di celebrare il processo in contumacia. 2) Se l'articolo 267 TFUE osti a che la Corte suprema nazionale dichiari illegittimo un rinvio pregiudiziale senza toccarne gli effetti e se il giudice di merito debba disapplicare tale decisione; 3) Se l'articolo 267 TFUE osti all'avvio di un procedimento disciplinare contro il giudice che ha presentato il rinvio pregiudiziale. Le questioni su indipendenza giudiziaria e trattamento economico dei giudici risultano dichiarate irricevibili per difetto di nesso con la controversia principale.

Principio di diritto

L'articolo 267 TFUE impedisce che il giudice supremo di uno Stato membro dichiari illegittimo un rinvio pregiudiziale per difetto di rilevanza o necessità, perché tale valutazione spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia; il giudice di merito deve quindi disapplicare la decisione del giudice supremo che ostacoli il rinvio. Inoltre, l'articolo 267 TFUE osta all'avvio di procedimenti disciplinari contro un giudice per il solo fatto di avere adito la Corte in via pregiudiziale. Quanto alla tutela linguistica, l'articolo 5 della direttiva 2010/64 impone misure concrete per garantire una qualità sufficiente dell'interpretazione e della traduzione, senza imporre necessariamente un registro nazionale; se l'imputato non è stato informato in una lingua comprensibile dell'accusa, o se non è possibile accertare la qualità dell'interpretazione, la celebrazione del processo in contumacia è incompatibile con la direttiva 2010/64, con la direttiva 2012/13 e con l'articolo 48, paragrafo 2, della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 2010/64/UE
  • Articolo 2 della direttiva 2010/64/UE
  • Articolo 3 della direttiva 2010/64/UE
  • Articolo 5 della direttiva 2010/64/UE
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343

Rinvio pregiudiziale su interpretazione, processo penale in contumacia e tutela dell'articolo 267 TFUE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest, Ungheria) in un procedimento penale a carico di IS, cittadino svedese di origine turca, accusato di violazioni della normativa ungherese sulle armi da fuoco e munizioni. La causa solleva, da un lato, questioni sul diritto all'interpretazione e all'informazione dell'imputato e, dall'altro, sul rispetto dell'autonomia del giudice del rinvio rispetto a un intervento del giudice supremo nazionale e a un procedimento disciplinare.

Fatti e procedimento principale

IS è stato arrestato in Ungheria e interrogato come indagato in presenza di un interprete di lingua svedese, ma senza l'assistenza del difensore, che aveva chiesto di poter consultare. Il giudice del rinvio segnala che non vi sono elementi sufficienti per verificare la modalità di scelta dell'interprete né la sua effettiva competenza, mentre l'imputato non comprende l'ungherese e può comunicare solo tramite interprete.

Nel procedimento giudiziario l'imputato risulterebbe residente all'estero e, poiché il pubblico ministero aveva chiesto una pena pecuniaria e non vi erano i presupposti per un mandato d'arresto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto proseguire il processo anche in assenza dell'imputato. Il giudice nazionale ha quindi dubitato della compatibilità della normativa e della prassi ungherese con le direttive 2010/64 e 2012/13.

Contesto normativo dell'Unione

La Corte richiama la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in particolare:

  • articolo 2, sul diritto all'interpretazione;
  • articolo 3, sulla traduzione dei documenti fondamentali;
  • articolo 5, sulla qualità dell'interpretazione e della traduzione. Richiama inoltre la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, con particolare attenzione agli articoli 4, paragrafo 5, e 6, paragrafo 1, nonché all'articolo 8 sui ricorsi contro il diniego di informazioni.

Sul versante istituzionale e processuale, la Corte esamina anche l'articolo 267 TFUE, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e l'articolo 47 e l'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La direttiva (UE) 2016/343 è richiamata in relazione al diritto di presenziare al processo e al nuovo processo in caso di processo in assenza non conforme alle condizioni previste.

Ricevibilità delle questioni sulla giustizia ungherese

Il giudice del rinvio aveva anche interrogato la Corte sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di taluni aspetti strutturali dell'ordinamento giudiziario ungherese: la nomina temporanea di presidenti di tribunale da parte del presidente dell'OBH, il trattamento economico dei giudici rispetto ai pubblici ministeri e la possibilità di ritenere compromesso il diritto a un processo equo in un tale contesto.

La Corte dichiara però irricevibili la seconda e la terza questione, perché non presentano un nesso sufficiente con la controversia principale: non sono necessarie per decidere il merito del procedimento penale pendente e riguardano, in sostanza, il sistema giudiziario nazionale nel suo complesso. La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di nesso di necessità richiesto dall'articolo 267 TFUE, in particolare la sentenza Miasto Łowicz.

La quarta questione: illegittimità del rinvio pregiudiziale dichiarata dalla Kúria

Dopo il rinvio pregiudiziale iniziale, il procuratore generale ungherese aveva proposto un'impugnazione nell'interesse della legge e la Kúria (Corte suprema) aveva dichiarato illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale, ritenendo non pertinenti le questioni sollevate. Il giudice del rinvio temeva che tale decisione potesse incidere sulla prosecuzione del procedimento principale e dissuadere i giudici inferiori dal rivolgersi alla Corte in futuro.

La Corte ritiene ricevibile la questione e stabilisce che l'articolo 267 TFUE osta a una decisione del giudice supremo nazionale che dichiari illegittimo un rinvio pregiudiziale per il motivo che le questioni non sarebbero rilevanti o necessarie ai fini della causa principale. La valutazione della rilevanza e della necessità del rinvio rientra infatti nella competenza esclusiva della Corte di giustizia. Inoltre, in forza del principio del primato del diritto dell'Unione, il giudice di merito deve disapplicare la decisione del giudice supremo nazionale che ostacoli l'esercizio della facoltà di rinvio.

La quinta questione: procedimento disciplinare per avere adito la Corte

Il giudice del rinvio riferiva anche che, a seguito del rinvio pregiudiziale, era stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare poi revocato. La Corte afferma che la sola prospettiva di essere esposti a un procedimento disciplinare per aver presentato o mantenuto un rinvio pregiudiziale è idonea a dissuadere i giudici dall'esercitare la competenza loro attribuita dall'articolo 267 TFUE e compromette il buon funzionamento del sistema di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte.

Ne consegue che l'articolo 267 TFUE osta all'avvio di un procedimento disciplinare contro un giudice nazionale per il fatto che questi ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte collega tale conclusione anche alla garanzia di indipendenza del giudice, essenziale per l'effettività del meccanismo pregiudiziale.

La prima questione: qualità dell'interpretazione e diritto a conoscere l'accusa

La Corte interpreta l'articolo 5 della direttiva 2010/64 nel senso che non impone agli Stati membri di istituire necessariamente un registro di traduttori e interpreti indipendenti e qualificati. La disposizione ha natura programmatica, ma richiede comunque l'adozione di misure concrete per assicurare una qualità sufficiente dell'interpretazione e della traduzione, tale da permettere all'indagato o imputato di comprendere l'accusa e da consentire ai giudici nazionali di controllare tale qualità.

La Corte afferma inoltre che i giudici nazionali devono poter verificare, in concreto, se l'imputato abbia ricevuto un'interpretazione adeguata. A tal fine devono disporre delle informazioni necessarie sulla selezione e sulla nomina degli interpreti.

Contumacia e diritto all'informazione dell'accusa

Quanto al processo in contumacia, la Corte collega la direttiva 2010/64 alla direttiva 2012/13 e all'articolo 48, paragrafo 2, della Carta. Essa stabilisce che una persona non può essere giudicata in assenza se, a causa di un'interpretazione inadeguata, non è stata informata in una lingua comprensibile dell'accusa a suo carico, oppure se è impossibile verificare la qualità dell'interpretazione e quindi accertare che tale informazione sia stata effettivamente comunicata.

La Corte sottolinea che il diritto a essere informati dell'accusa è essenziale per preparare la difesa e che l'articolo 6 della direttiva 2012/13 richiede informazioni tempestive, complete e fornite in una lingua comprensibile, anche tramite interpretazione o traduzione. L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non consente di sanare una violazione di questo tipo mediante la mera celebrazione del processo in assenza; il nuovo processo di cui all'articolo 9 presuppone comunque che il processo in contumacia sia stato svolto nel rispetto delle condizioni poste dal diritto dell'Unione.

Dispositivo e portata pratica

La Corte risponde quindi che:

  • l'articolo 267 TFUE osta a che il giudice supremo nazionale dichiari illegittimo un rinvio pregiudiziale per difetto di rilevanza o necessità, e il giudice di merito deve disapplicare tale decisione;
  • l'articolo 267 TFUE osta all'avvio di un procedimento disciplinare contro un giudice per aver adito la Corte;
  • l'articolo 5 della direttiva 2010/64 impone misure concrete per assicurare la qualità sufficiente dell'interpretazione e della traduzione, senza imporre necessariamente un registro nazionale;
  • l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2010/64, l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, letti alla luce dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta, ostano al giudizio in contumacia se l'imputato non ha compreso l'accusa o se non è possibile verificare che l'abbia compresa.

Effetti per la pratica professionale

La decisione è rilevante per i difensori nei procedimenti penali con imputati non italofoni o comunque non conoscitori della lingua del procedimento, perché rafforza l'obbligo di verificare concretamente la qualità dell'interpretazione e della comunicazione dell'accusa. Sul piano istituzionale, la sentenza costituisce un precedente importante contro meccanismi interni che possano scoraggiare i giudici nazionali dal ricorrere al rinvio pregiudiziale, ribadendo la centralità dell'articolo 267 TFUE nel sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penaleinterpretazione e traduzione nei procedimenti penaliprocesso in contumaciaindipendenza della magistraturarinvio pregiudiziale

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