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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-259/19

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021 (Estratti). — Aman Dimashq JSC contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa T-259/19

Giurisprudenza europea62019TJ0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Aman Dimashq JSC contro le misure restrittive adottate nei suoi confronti nell’ambito del regime sanzionatorio UE sulla Siria. Ha riconosciuto che, per gli atti di mantenimento del 2019, la comunicazione degli elementi a carico è avvenuta troppo tardi, ma ha escluso che tale irregolarità fosse tale da determinare l’annullamento. Ha inoltre escluso la violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ritenendo provata l’esistenza di un fascicolo probatorio già prima degli atti iniziali e sufficiente l’accesso successivamente ottenuto dalla ricorrente.

Impugnazione di misure restrittive contro una società siriana: legittimità dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi UE, con particolare riguardo a diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse violato i diritti della difesa, il diritto a un processo equo e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non ascoltando la ricorrente e non comunicandole tempestivamente gli elementi di prova a sostegno dell’inserimento e del mantenimento del suo nome negli elenchi delle misure restrittive; nonché, in via più generale, se gli atti impugnati fossero inficiati da errore di valutazione, sproporzionalità, sviamento di potere e difetto di motivazione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto il ricorso: l’inserimento iniziale della ricorrente negli elenchi e il suo successivo mantenimento sono stati ritenuti legittimi; la tardiva comunicazione degli elementi di prova prima degli atti di mantenimento del 2019 ha sì inciso sui diritti della difesa, ma, in assenza della dimostrazione che una difesa anticipata avrebbe potuto condurre a un esito diverso, non ha comportato l’annullamento degli atti. Quanto alla tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio disponesse di una base probatoria anteriore agli atti iniziali e che la trasmissione del documento WK 54/2019 INIT il 13 maggio 2019 fosse sufficiente, nelle circostanze del caso, a consentire alla ricorrente di esercitare utilmente le proprie difese in giudizio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 3, CEDU
  • Decisione 2013/255/PESC
  • Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85
  • Decisione (PESC) 2019/806
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/798
  • Decisione (PESC) 2020/719
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716
  • Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89, paragrafo 3, lettere a) e d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Impugnazione di misure restrittive contro Aman Dimashq JSC

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Aman Dimashq JSC contro atti del Consiglio relativi al regime di misure restrittive adottato nei confronti della Siria. La controversia concerne il congelamento dei capitali e la legittimità dell’inserimento e del successivo mantenimento della ricorrente negli elenchi UE.

Fatti e svolgimento del procedimento

Con gli atti iniziali del 21 gennaio 2019, il nome di Aman Dimashq JSC è stato inserito negli elenchi allegati alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento n. 36/2012. La motivazione indicava che la società era una joint venture tra Damascus Cham Holding e Aman Holding e che, attraverso la partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, sosteneva il regime siriano e/o ne traeva vantaggio.

La ricorrente ha chiesto al Consiglio di accedere ai documenti di supporto con lettere del 26 marzo, 2 aprile e 12 aprile 2019. Il Consiglio ha trasmesso il documento WK 54/2019 INIT soltanto il 13 maggio 2019. Nel frattempo, il 17 maggio 2019 e il 28 maggio 2020 sono stati adottati gli atti di mantenimento del 2019 e del 2020, che la ricorrente ha impugnato mediante memorie di adattamento ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura.

Domanda e censure dedotte

La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti iniziali, degli atti di mantenimento del 2019 e del 2020, nella parte in cui la riguardano. Tra i motivi rilevanti esaminati nella sentenza figura il sesto motivo, relativo alla violazione:

  • dei diritti della difesa;
  • del diritto a un processo equo;
  • del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

La società ha sostenuto, in particolare, di non essere stata ascoltata prima dell’adozione delle misure, di non aver avuto accesso tempestivo al fascicolo probatorio e di non poter verificare la fondatezza della motivazione del suo inserimento negli elenchi.

Normativa e principi richiamati dal Tribunale

Il Tribunale richiama, tra l’altro:

  • l’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta, sul diritto di essere ascoltati e di accedere al fascicolo;
  • l’articolo 47 della Carta, sulla tutela giurisdizionale effettiva;
  • l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta;
  • l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sulle limitazioni ai diritti fondamentali;
  • l’articolo 6, paragrafo 3, CEDU.

Sul piano giurisprudenziale, vengono richiamate, tra le altre, le sentenze Commissione e a./Kadi, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, Central Bank of Iran/Consiglio, Makhlouf/Consiglio, Bank Kargoshaei e a./Consiglio e First Islamic Investment Bank/Consiglio.

Ragionamento del Tribunale sui diritti della difesa

Il Tribunale distingue tra inserimento iniziale in un elenco di sanzioni e mantenimento del nominativo già incluso. Per l’inserimento iniziale, l’effetto sorpresa può giustificare l’assenza di audizione preventiva; per i successivi atti di mantenimento, invece, in linea di principio l’interessato deve ricevere comunicazione degli elementi a carico ed essere ascoltato prima della decisione.

Nel caso degli atti di mantenimento del 2019, il Tribunale rileva che il Consiglio ha comunicato il documento WK 54/2019 INIT soltanto quattro giorni prima dell’adozione degli atti. Tale lasso di tempo è stato ritenuto troppo breve per consentire alla ricorrente di presentare utilmente osservazioni e, al Consiglio, di esaminarle con la dovuta diligenza. Ne consegue una violazione dei diritti della difesa.

Tuttavia, il Tribunale precisa che non ogni violazione dei diritti della difesa comporta automaticamente l’annullamento dell’atto. Occorre verificare se, senza l’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Poiché la ricorrente non ha indicato quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere né dimostrato che essi avrebbero potuto incidere sull’esito, il Tribunale ha escluso l’annullamento degli atti di mantenimento del 2019 per tale ragione.

Ragionamento sulla tutela giurisdizionale effettiva

Quanto al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale affronta la censura della ricorrente secondo cui il Consiglio non avrebbe disposto di alcun fascicolo probatorio al momento degli atti iniziali. A tal fine rileva che il documento WK 54/2019 INIT reca una data successiva agli atti iniziali, ma che il Consiglio ha prodotto la proposta di inserimento COREU CFSP/0195/18, datata 4 dicembre 2018, che rinviava a una serie di prove tramite collegamenti ipertestuali.

Il Tribunale ritiene quindi dimostrato che il Consiglio disponeva già prima degli atti iniziali di un insieme di elementi di prova idoneo a sorreggere la motivazione dell’inserimento. Respinge perciò l’argomento secondo cui il documento WK 54/2019 INIT sarebbe stato artificiosamente creato per la controversia.

Quanto al ritardo nella comunicazione del documento, il Tribunale osserva che la ricorrente ha chiesto l’accesso il 26 marzo 2019, cioè quando mancavano ancora ventuno giorni alla scadenza del termine per il ricorso. Il documento è stato trasmesso il 13 maggio 2019, dopo il deposito del ricorso ma prima del controricorso. La ricorrente ha quindi potuto replicare sui contenuti del documento nella replica e in udienza. In tali circostanze, il Tribunale conclude che la trasmissione del documento è stata sufficiente a consentire l’esercizio effettivo del diritto di difesa in giudizio.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Aman Dimashq JSC alle spese.

Principi ricavati dalla sentenza

La sentenza conferma che:

  • per gli atti di mantenimento delle misure restrittive, l’interessato deve in linea di principio essere informato degli elementi a carico e poter presentare osservazioni prima dell’adozione;
  • una comunicazione tardiva degli elementi di prova integra una violazione dei diritti della difesa, ma l’annullamento richiede anche la prova che la violazione abbia potuto incidere sull’esito del procedimento;
  • ai fini della tutela giurisdizionale effettiva, è sufficiente che l’interessato ottenga accesso agli elementi probatori in tempo utile per discuterli nel contraddittorio giudiziale, anche se l’accesso non è avvenuto prima del ricorso.

Come è indicizzato

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