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Ordinanza

Ordinanza n. 1976/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del D.M. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui modifica retroattivamente i criteri di accesso alla graduatoria nazionale di Medicina; consente l’accesso anche a candidati che non abbiano superato tutti gli esami del semestre filtro; introduce criteri premiali e penalizzanti legati all’accettazione o rifiuto dei voti; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente; - nonché della graduatoria nazionale pubblicata l’8 gennaio 2026 e dei successivi scorrimenti; con istanza di riammissione del ricorrente alla graduatoria nazionale previa rideterminazione del punteggio e riesame della sede di assegnazione, con particolare riferimento all’Università degli Studi di Brescia.

Giustizia amministrativa202602598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha modificato i criteri di formazione della graduatoria nazionale di Medicina e graduatoria nazionale dell'8 gennaio 2026, con successivi scorrimenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale nella parte in cui avrebbe modificato retroattivamente i criteri di accesso alla graduatoria nazionale, consentendo l'inserimento anche di candidati privi della sufficienza in tutti gli esami del semestre filtro e attribuendo rilievo a votazioni conseguite al primo appello e successivamente rifiutate. Ha inoltre impugnato la graduatoria e gli scorrimenti, chiedendo la riammissione o la rideterminazione del punteggio e il riesame dell'assegnazione della sede, con particolare riferimento all'Università degli Studi di Brescia. Il ricorrente aveva conseguito al primo appello una sufficienza in Chimica e in Biologia, ma non aveva accettato tali votazioni; al secondo appello aveva conseguito una sola sufficienza e una ulteriore valutazione utile era derivata dal recupero di un voto precedentemente rifiutato. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del nuovo sistema di graduatoria, la lesione dell'affidamento e della parità di trattamento, nonché una perdita di chance quanto alla collocazione e all'assegnazione della sede. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non favorevole la prognosi sulle censure. Il sistema introdotto dal decreto ministeriale, inserito nel quadro del d.lgs. n. 71/2025, amplia la platea dei candidati ma li distribuisce in sezioni e fasce graduatorie secondo il numero delle sufficienze e le modalità con cui sono state conseguite, attribuendo bonus di fascia. Secondo il TAR, tale meccanismo preserva la posizione dei candidati che hanno conseguito e mantenuto le tre sufficienze secondo le regole originarie, evitando che i candidati ammessi grazie alla disciplina sopravvenuta li sopravanzino; la differenziazione è quindi coerente con la tutela dell'affidamento, la par condicio e la ragionevolezza. La scelta di rifiutare le votazioni del primo appello rientrava nell'autodeterminazione del candidato e comportava l'assunzione del rischio di una collocazione meno favorevole. La perdita di chance è stata ritenuta meramente congetturale. Quanto alla sede richiesta, il ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, non avendo dimostrato che, anche in caso di accoglimento delle censure, avrebbe conseguito una posizione utile per l'assegnazione alla sede di maggiore interesse. La sua immatricolazione ha inoltre escluso, in questa fase, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché egli ha comunque avuto accesso al percorso universitario. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con pubblicazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell’invocata misura cautelare

    La sospensione cautelare è stata negata perché la sommaria valutazione delle censure non ha evidenziato una prognosi favorevole e perché non è emerso un pregiudizio grave e irreparabile.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo nel quale si inserisce il decreto ministeriale relativo alla formazione della graduatoria nazionale, consentendo l'articolazione della graduatoria in sezioni e fasce secondo il numero e le modalità di conseguimento delle sufficienze.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    la pubblicazione per pubblici proclami

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria nei confronti di un elevato numero di controinteressati risulti sommamente difficile, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettate modalità idonee a garantire l'effettività del contraddittorio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un atto amministrativo richiede una prognosi favorevole, sia pure sommaria, sulle censure dedotte e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera possibilità di una collocazione migliore o di un risultato più favorevole non dimostrata in concreto non è sufficiente.
  • Quando una disciplina sopravvenuta amplia la platea dei partecipanti a una procedura selettiva, è coerente con i principi di ragionevolezza, par condicio e tutela dell'affidamento articolare i partecipanti in fasce o sezioni, mantenendo una posizione preferenziale per coloro che hanno rispettato le condizioni originarie e collocando in posizione meno favorevole chi beneficia della disciplina derogatoria.
  • In una graduatoria selettiva, la valorizzazione differenziata di risultati conseguiti secondo le regole originarie e di risultati recuperati o rivalutati in forza della disciplina sopravvenuta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, purché il sistema rifletta progressivamente la diversa distanza dei candidati dai requisiti inizialmente previsti e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato.
  • La scelta del candidato di rifiutare una valutazione utile, compiuta nell'ambito della sua autodeterminazione, comporta l'assunzione del rischio che le successive regole della procedura determinino una collocazione meno favorevole; la prospettazione di un risultato migliore in caso di accettazione del voto rifiutato integra, senza ulteriori elementi concreti, una mera ipotesi congetturale.
  • Chi contesta l'assegnazione a una sede nell'ambito di una procedura selettiva deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che l'eliminazione del vizio denunciato avrebbe concretamente consentito di raggiungere una posizione utile per ottenere la sede richiesta.
  • Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria è oggettivamente sommamente difficile, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo l'indicazione nominativa dei destinatari, la pubblicazione integrale degli atti e il rispetto dei termini stabiliti, a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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