Sentenza n. 10444/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento -del Decreto 25.1.2023 -OMISSIS- e comunicato il 14.2.2023 con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto l'istanza del ricorrente per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. F) della Legge 5.2.1992 n. 91 nonchè -di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque, connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato da una precedente condanna penale e dalla dichiarazione non veritiera sull'assenza di condanne
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe fondato il diniego esclusivamente sulla tipologia del reato, mediante una valutazione astratta e senza considerare il tempo trascorso, l'assenza di ulteriori procedimenti o condotte illecite, l'inserimento sociale e lavorativo e l'autosufficienza economica del richiedente e della sua famiglia. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che la decadenza prevista per le dichiarazioni non veritiere non sarebbe applicabile alla concessione della cittadinanza, poiché il beneficio sarebbe solo indirettamente collegato alla dichiarazione mendace. Il diniego richiamava una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile, relativa alla detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti, nonché la dichiarazione resa dal richiedente di non avere riportato condanne penali in Italia.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un potere ampiamente discrezionale, diretto a verificare se il richiedente abbia raggiunto un livello di integrazione tale da giustificare l'inserimento stabile nella comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza potersi sostituire alla valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la precedente sentenza di applicazione della pena per detenzione e vendita illecite di stupefacenti è stata ritenuta fatto storico significativo ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente, anche se risalente e indipendentemente dagli esiti del procedimento penale. L'Amministrazione può valutare il medesimo fatto sul piano amministrativo anche autonomamente rispetto all'accertamento della responsabilità penale e in un'ottica di prevenzione di future condotte pregiudizievoli per la collettività. L'inserimento lavorativo, economico, familiare e sociale è stato ritenuto ordinario o comunque prerequisito della concessione, non sufficiente a superare il giudizio negativo. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevante la dichiarazione non veritiera sull'assenza di condanne penali, quale indice di carente leale collaborazione e di non compiuta integrazione, idoneo a giustificare il rigetto anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso e dall'applicazione automatica della decadenza prevista dall'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” e non “deve” essere concessa
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, subordinato alla verifica dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'assenza di profili incompatibili con l'inserimento nella comunità nazionale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condanna per detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti è stata considerata un fatto storico significativo nel giudizio amministrativo sull'affidabilità del richiedente.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La dichiarazione non veritiera sui precedenti penali può concorrere a fondare il rigetto della domanda di cittadinanza quale indice di carente leale collaborazione e di non compiuta integrazione, anche a prescindere dall'applicazione della decadenza prevista dalla norma.
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È stato richiamato dall'Amministrazione in relazione alla possibile rilevanza penale della dichiarazione mendace resa dal richiedente.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale: il richiedente non vanta un diritto alla concessione, poiché l'art. 9 della legge n. 91/1992 prevede che la cittadinanza possa, e non debba, essere concessa.
- Il diniego di cittadinanza può essere fondato su una valutazione prognostica complessiva dell'affidabilità del richiedente, dell'integrazione sociale e del rispetto delle regole di civile convivenza; una precedente condanna penale può assumere rilievo anche se risalente e indipendentemente dalla presenza di ulteriori procedimenti o dalla valutazione penale del fatto.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, il medesimo fatto oggetto di un procedimento penale può essere autonomamente apprezzato dall'Amministrazione sul piano amministrativo, anche in un'ottica preventiva rispetto a possibili future condotte pregiudizievoli per la collettività.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla decisione in materia di cittadinanza resta circoscritto alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'Amministrazione.
- La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza circa l'assenza di precedenti penali può giustificare il rigetto della domanda quale indice di carente leale collaborazione e di non compiuta integrazione, anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso o dall'applicazione automatica della decadenza di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.
- L'inserimento lavorativo, economico, familiare e sociale del richiedente costituisce, di regola, un elemento ordinario o un prerequisito della concessione e non è sufficiente, da solo, a neutralizzare una valutazione negativa fondata su condotte penalmente rilevanti e su dichiarazioni non veritiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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