Cassazione Penale, Sentenza n. 29196/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, titolare di un esercizio pubblico di somministrazione, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi e rideterminato la pena finale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione ai reati di invasione di suolo pubblico e violazione dei sigilli, sostenendo di non avere consapevolezza della illiceità della condotta perché il sequestro avrebbe riguardato solo la tenda-struttura, senza riferirsi agli arredi e all'area pubblica occupata, e che, quanto all'occupazione del marciapiede, inizialmente riteneva legittimo operare all'esterno salvo poi attivarsi per rimuovere l'occupazione non appena compreso l'errore. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p., perché la Corte d'appello, pur riducendo la pena complessiva a seguito della prescrizione di alcuni reati, aveva fissato la pena base per il reato più grave in misura superiore a quella determinata dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e aspecificità, oltre che manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado, aveva infatti accertato che il sequestro e i sigilli riguardavano anche l'area pubblica occupata, che l'imputato era consapevole del vincolo e che la condotta di occupazione del suolo pubblico e di violazione dei sigilli era proseguita anche dopo il nuovo sopralluogo e la nomina a custode. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ribadito che il divieto di reformatio in peius opera su tutti gli elementi autonomi della pena, compresa la pena base, e che il giudice di appello non può fissarla in misura superiore a quella stabilita in primo grado se non muta il reato più grave. Poiché nella specie la pena base per il reato più grave era stata aumentata da otto a nove mesi di reclusione, pur in presenza di una pena finale complessivamente inferiore, la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto e la responsabilità penale è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
è il parametro del vizio di motivazione dedotto a sostegno del primo motivo di ricorso; la Corte ne esclude la fondatezza per aspecificità e infondatezza nel merito.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è il parametro della dedotta violazione di legge relativa al divieto di reformatio in peius in punto pena.
art. 597 c.p.p.
il divieto di reformatio in peius opera non solo sulla pena complessiva, ma su tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, compresa la pena base; il limite non vale solo quando muta il reato più grave.
art. 597, comma 3, c.p.p.
la Corte richiama il divieto di aggravamento della posizione dell'imputato appellante anche quando la pena finale risulti complessivamente più bassa.
art. 597, comma 4, c.p.p.
richiamato nel quadro del principio per cui la rideterminazione della pena non consente di aumentare la pena base oltre quanto deciso in primo grado.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di correlazione tra motivi di ricorso e ragioni della sentenza impugnata integra aspecificità e conduce all'inammissibilità.
art. 133 c.p.
citato nel parere del Procuratore generale come criterio correttamente utilizzato per la commisurazione della pena.
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
capo a) della contestazione, dichiarato estinto per prescrizione in appello.
art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato insieme all'art. 95 d.P.R. n. 380/2001 nel capo b), dichiarato estinto per prescrizione.
art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato insieme all'art. 93 d.P.R. n. 380/2001 nel capo b), dichiarato estinto per prescrizione.
art. 181 d.P.R. n. 42 del 2004
capo c), dichiarato estinto per prescrizione.
art. 633 c.p.
richiamato nel capo d) relativo all'invasione di terreni o edifici/occupazione abusiva, rimasto oggetto di contestazione ma estinto per prescrizione in appello.
art. 639-bis c.p.
richiamato nel capo d) insieme all'art. 633 c.p., rimasto oggetto di contestazione ma estinto per prescrizione in appello.
art. 349 c.p.
capo e), violazione di sigilli, ritenuto reato più grave ai fini del calcolo della pena.
art. 734 c.p.
capo f), dichiarato estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello promosso dall'imputato, il divieto di reformatio in peius non tutela soltanto il risultato finale della pena, ma anche ciascun passaggio logico-autonomo della sua determinazione: la pena base non può essere fissata in misura superiore a quella stabilita in primo grado, salvo il caso in cui muti il reato più grave.
- La violazione del divieto di reformatio in peius sussiste anche quando la pena complessiva irrogata in appello sia inferiore a quella di primo grado, se il giudice d'appello ha comunque peggiorato un elemento strutturale del calcolo sanzionatorio rispetto alla sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità non solo quando è generico in sé, ma anche quando non si confronta con le puntuali ragioni della sentenza impugnata e ne ignora il percorso argomentativo.
- L'elemento soggettivo può essere desunto da circostanze fattuali univoche, quali la consapevolezza del sequestro, la reiterazione della condotta dopo la nuova apposizione dei sigilli e la nomina dell'imputato a custode dei beni sottoposti a vincolo.
- Quando la motivazione di appello si salda con quella di primo grado e le due decisioni concordano nel descrivere i fatti e la consapevolezza dell'agente, la censura sul vizio di motivazione è destinata a essere dichiarata inammissibile se non individua specifiche aporie logiche o travisamenti decisivi.
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