Cassazione Penale, Ordinanza n. 07841/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava quindi ferma, compresa la regolazione della pena e dell'aumento per continuazione, che la Corte territoriale aveva già motivato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 22/02/2024. L'unico motivo deduceva l'omessa motivazione in ordine alla pena inflitta per la continuazione, lamentando in sostanza l'insufficienza della giustificazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era privo di concreta specificità, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece puntualmente argomentato sulla scelta della pena base e sull'aumento per la continuazione, riconoscendo anche un trattamento più favorevole. La censura, quindi, veniva ritenuta generica e non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento alla continuazione e all'aumento di pena per il reato continuato; la Corte valorizza la motivazione del giudice di merito sulla pena base e sull'aumento per continuazione.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente una censura assertiva o meramente ripetitiva.
- La mancanza di specificità non coincide solo con la genericità in senso stretto, ma anche con l'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo puntuale sulla determinazione della pena base e sull'aumento per continuazione, la critica che non si misuri con tale motivazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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