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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10663/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca di agevolazioni pubbliche concesse a una società, revoca disposta dall’amministrazione competente per asserito mancato raggiungimento dell’incremento occupazionale richiesto dal provvedimento di finanziamento. La società ha impugnato la revoca sostenendo, in sintesi, che: 1) la normativa sopravvenuta di cui all’art. 29 del D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, avrebbe avuto natura di sanatoria, escludendo per le imprese beneficiarie l’obbligo di rispettare gli indicatori utilizzati per la graduatoria; 2) la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per errori sostanziali che avrebbero riguardato soggetti, petitum e quantum; 3) la sentenza d’appello sarebbe nulla per difetto di motivazione, perché non avrebbe esaminato specifici motivi di gravame relativi alla violazione della disciplina sulle agevolazioni per l’imprenditoria femminile e alle circolari ministeriali richiamate. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: ha escluso l’applicabilità della norma di sanatoria ai provvedimenti di revoca già adottati; ha affermato che, fuori dalle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, il giudice d’appello deve decidere nel merito correggendo eventualmente errori materiali o vizi della sentenza di primo grado; ha infine escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la Corte territoriale aveva indicato la norma applicabile e spiegato perché non risultasse integrato l’incremento occupazionale richiesto, nonché perché alcuni soggetti conteggiati come nuove occupate non potessero esserlo in quanto già amministratrici con rappresentanza legale e titolari del capitale sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva respinto l’impugnazione della società contro la revoca delle agevolazioni pubbliche. In particolare ha ritenuto corretta: l’esclusione dell’efficacia sanante dell’art. 29 D.L. n. 83/2012 rispetto a provvedimenti di revoca già adottati; la mancata rimessione della causa al primo giudice; la sufficienza della motivazione della sentenza d’appello, che aveva individuato la disciplina applicabile e spiegato l’assenza del requisito dell’incremento occupazionale. Non è stata disposta pronuncia sulle spese per mancata costituzione delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    "le imprese beneficiarie ... non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati"

    La norma sopravvenuta non si applica ai provvedimenti di revoca già adottati per mancato raggiungimento dell’incremento occupazionale; non opera quindi come sanatoria retroattiva del caso concreto.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione della causa al primo giudice è consentita solo nelle ipotesi tassativamente previste; se il giudice d’appello riscontra errori materiali o vizi emendabili, deve trattenere la causa e decidere nel merito.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Il vizio della sentenza di primo grado si converte in motivo di impugnazione; non determina automaticamente rimessione al primo giudice.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non quando la critica attenga alla sola sufficienza o condivisione della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro evocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge formulate nel ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Consente di denunciare l’anomalia motivazionale che si traduce in nullità della sentenza per violazione di legge processuale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, decisivo, discusso tra le parti; non basta dedurre un’insufficienza argomentativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Una disposizione sopravvenuta che esoneri le imprese beneficiarie dal rispetto di determinati indicatori per la graduatoria non opera, di regola, sui provvedimenti di revoca già adottati, se la norma prevede espressamente la salvezza degli atti pregressi.
  • Nel giudizio d’appello civile la rimessione al primo giudice è eccezionale e tassativa: fuori dai casi espressamente previsti dal codice, il giudice di secondo grado deve correggere eventuali vizi emendabili e decidere nel merito.
  • L’errore materiale o l’omessa indicazione di un nominativo non impongono la regressione del processo se dal complessivo contenuto della sentenza risulta con chiarezza il soggetto effettivamente destinatario della decisione.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte ritenga la motivazione insufficiente o non convincente.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, discusso nel giudizio di merito, il cui esame sia stato omesso; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Ai fini dell’accertamento del requisito occupazionale in procedure di agevolazione pubblica, non possono essere conteggiate come nuove assunzioni persone che, sin dall’origine, rivestano la qualità di amministratori con rappresentanza legale e titolarità del capitale sociale, perché manca il vincolo di subordinazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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