Cassazione Civile, Sentenza n. 17496/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Avv. Severino aveva consegnato al proprio cliente, il 5 dicembre 2014, una mail inviata dall'Avv. Perini (patrocinatore della controparte) che conteneva, almeno in parte, proposte transattive ritenute riservate. A seguito di esposto dell'Avv. Perini il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto aprì procedimento disciplinare e comminò l'avvertimento (decisione n. 6/2017). Il CNF confermò (sentenza n. 258/2022), ritenendo applicabile il divieto assoluto di consegnare atti contenenti proposte transattive ex art. 48 codice deontologico. Severino ricorse in Cassazione con quattro motivi (tra cui la prescrizione dell'azione disciplinare, la presunta errata interpretazione dell'art. 48, la discrepanza nella sanzione e la presunta contraddittorietà della motivazione). La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la questione della prescrizione applicando il regime di cui all'art. 56 della legge n. 247/2012 e ha ritenuto che, in base agli atti interruttivi prodotti, il termine ordinario risultasse spirato prima del deposito/notifica della decisione del CNF.
La decisione
Il primo motivo (prescrizione) è stato ritenuto fondato; le restanti censure sono state assorbite. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. Ha ritenuto che l'ultimo atto interruttivo fosse la comunicazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina del 27 marzo 2017; da tale evento è decorrso il termine quinquennale previsto dagli atti interruttivi, scaduto il 27 marzo 2022 (in ogni caso anche considerando il termine massimo di 7 anni e mezzo, la prescrizione sarebbe maturata nel corso del giudizio di appello). Per la sopravvenuta prescrizione, la Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 56, legge n. 247 del 2012
"Il termine di prescrizione, con riguardo all'azione disciplinare... si prescrive nel termine di sei anni e, qualora intervengano eventi interruttivi, da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto."
Applicato ratione temporis alla condotta del 5 dicembre 2014: termine ordinario di 6 anni; ogni interruzione fa decorrere un nuovo termine di 5 anni; la cumulazione degli atti interruttivi non può estendere il termine oltre un quarto (consentendo un termine massimo di 7 anni e mezzo). La Corte ha calcolato la prescrizione a partire dall'ultimo atto interruttivo (27/03/2017) e ha ritenuto spirato il termine prima del deposito/notifica del provvedimento impugnato.
art. 48 codice deontologico forense (commi 1 e 3)
Il CNF, nella decisione impugnata, aveva interpretato il comma 1 come imponendo un divieto assoluto e generale di consegna di atti contenenti proposte transattive o relative risposte, estendendo tale divieto anche al comma 3 e ritenendo dunque irrilevante la presenza di una clausola formale di riservatezza nella missiva. Tale interpretazione è stata richiamata ma non meritata dalla Cassazione, che ha deciso per la prescrizione e ha quindi assorbito le contestazioni di merito.
art. 22 codice deontologico forense
Il ricorrente aveva invocato, a titolo di principio del favor rei, l'applicazione del richiamo verbale anziché dell'avvertimento; la questione è stata però assorbita dalla decisione sulla prescrizione e non decisa in modo sostanziale dalla Corte di cassazione.
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 4) - motivi di ricorso per cassazione
Il ricorso deduceva vizi di violazione di legge e di nullità per manifesta contraddittorietà; la Corte ha ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione (questione rilevabile in ogni stato e grado) e, accogliendo il primo motivo ex art. 360 n.3, ha assorbito gli altri, mentre il quarto motivo ex art. 360 n.4 relativo a presunta contraddittorietà è stato anch'esso assorbito.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 (come prorogato)
Norma processuale organizzativa che autorizza il trattamento del ricorso in camera di consiglio (assenza di discussione orale). La Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio ai sensi di questa disposizione.
Decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto n. 6/2017
Atto interruttivo rilevante: la comunicazione/notifica di tale decisione (27/03/2017) è stata considerata dalla Corte come ultimo atto interruttivo da cui è decorrso il termine quinquennale che ha portato alla prescrizione.
Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 258/2022
Decisione impugnata che aveva confermato la sanzione disciplinare (avvertimento) e aveva interpretato in senso ampio il divieto di consegna di atti contenenti proposte transattive; sulla base di questa sentenza è stato proposto il ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Per i fatti posti in essere dal 2 febbraio 2013 in poi si applica il regime di prescrizione previsto dall'art. 56 L. n. 247/2012: termine ordinario 6 anni; ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine di 5 anni; il cumulo degli atti interruttivi non può prolungare il termine oltre un quarto (termine massimo 7 anni e mezzo).
- Per calcolare la prescrizione disciplinare occorre individuare l'ultimo atto interruttivo valido (es. comunicazione dell'illecito, notifica di provvedimenti disciplinari); dal suo compimento decorre il termine utile (di norma 5 anni se l'atto ha interrotto) e la prescrizione può maturare durante il processo di impugnazione, con conseguente cassazione senza rinvio quando prescritta.
- L'eccezione di prescrizione è rilevabile in ogni stato e grado e non richiede indagini fattuali complesse; pertanto deve essere valutata preliminarmente dal giudice di legittimità e può determinare l'assorbimento delle questioni di merito.
- Attenzione alla trasmissione di corrispondenza tra colleghi contenente proposte transattive: il CNF ha ritenuto (nella sentenza impugnata) che il codice deontologico ponga un divieto di consegna di atti contenenti proposte transattive anche in assenza di espressa clausola di riservatezza; tale interpretazione, sebbene assorbita dalla pronuncia di Cassazione per prescrizione, segnala un rischio disciplinare concreto. In situazioni analoghe è prudente astenersi dalla consegna o ottenere chiara autorizzazione/consenso o valutare modalità alternative di informazione del cliente senza trasmettere integralmente il contenuto riservato.
- Se si riceve contestazione disciplinare, registrare con precisione date di comunicazioni e notifiche: esse determinano gli effetti interruttivi sulla prescrizione. La contabilizzazione dei termini è spesso decisiva per l'esito del procedimento disciplinare.
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