Cassazione Civile, Ordinanza n. 07619/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione, per l’anno d’imposta 2006, maggiori imponibili ai fini IRES e IRAP nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994. La società aveva dato in locazione per anni la propria struttura alberghiera a un’altra società a fronte di un canone ritenuto basso; la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo non provata l’esistenza di oggettive situazioni che impedissero il conseguimento di ricavi minimi e valorizzando, tra l’altro, l’esiguità del canone, l’ubicazione dell’immobile in località turistica e la continuità dell’attività ricettiva. In Cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 1 e 4-bis, L. n. 724 del 1994, nonché vizi motivazionali e omessa considerazione della prova contraria: ha sostenuto che l’affitto dell’intera azienda a terzi escludesse la possibilità di considerarla una società-schermo, che il canone dovesse essere valutato secondo le concrete condizioni del mercato e che la CTR non avesse spiegato perché le circostanze addotte non integrassero le "oggettive situazioni" idonee alla disapplicazione della disciplina antielusiva. Ha inoltre richiamato la disciplina dell’interpello disapplicativo e la necessità di contraddittorio e di effettiva verifica delle prove offerte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente, in parte infondati e in parte inammissibili. Ha precisato che il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato al minimo costituzionale della motivazione e non consente di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Quanto alla violazione dell’art. 30 L. n. 724 del 1994, la Corte ha affermato che la CTR ha correttamente applicato la disciplina sulle società di comodo, valorizzando elementi rilevanti come il canone, la collocazione dell’albergo e la continuità dell’attività, senza travalicare l’ambito della norma. Ha inoltre ribadito che, in materia di società non operative, l’impossibilità di conseguire i ricavi presunti deve essere provata dal contribuente in termini economici e in rapporto alle effettive condizioni di mercato; l’interpello disapplicativo non è una condizione di procedibilità e non preclude la tutela giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia con controricorso.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724
Nel testo vigente ratione temporis, la norma introduce una presunzione relativa di non operatività delle società che conseguono ricavi inferiori ai parametri legali; il giudizio di legittimità può verificare solo la corretta sussunzione della fattispecie concreta nella disciplina astratta, senza nuovo apprezzamento dei fatti.
art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724
"In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario... la società interessata può richiedere la disapplicazione"
La disposizione consente al contribuente di dimostrare, anche in sede contenziosa, l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie che hanno reso impossibile conseguire i ricavi presunti; l’interpello disapplicativo non è una condizione di procedibilità né limita la tutela in giudizio.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come norma procedurale cui rinvia l’istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge; non consente di sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non copre insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo motivazione mancante o meramente apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per delimitare il parametro minimo di sufficienza costituzionale della motivazione.
art. 24 Cost.
È evocato a fondamento della piena tutela giurisdizionale del contribuente anche dopo un interpello negativo.
art. 53 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di capacità contributiva e alla possibilità di superare la presunzione di non operatività con prova contraria.
art. 97 Cost.
È richiamato a sostegno della funzionalità dell’azione amministrativa e del sistema dell’interpello disapplicativo.
art. 2697 c.c.
È evocato dalla ricorrente per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che la prova delle oggettive situazioni straordinarie grava sul contribuente.
art. 116 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente nella critica alla valutazione delle prove, ma la Corte non ravvisa violazione del principio di valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 1, comma 109, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296
È menzionato per precisare che la modifica soppressiva dell’inciso "salvo prova contraria" non si applica al periodo d’imposta 2006.
art. 1, comma 109, lett. h), L. 27 dicembre 2006, n. 296
È richiamato per delimitare l’ambito temporale delle modifiche alla disciplina delle società di comodo, non applicabili al caso concreto.
art. 35, commi 15 e 16, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
È richiamato come fonte dell’introduzione del comma 4-bis e della sua applicazione al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
l. 4 agosto 2006, n. 248
È citata quale legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006.
circolare Agenzia delle Entrate n. 5 del 2 febbraio 2007
È richiamata dalla ricorrente come supporto interpretativo dell’istanza disapplicativa, in particolare sull’impossibilità di modificare contratti di locazione in corso.
circolare Agenzia delle Entrate 7/E/2013
È richiamata dalla ricorrente per sostenere che la disciplina delle società di comodo colpisce società che gestiscono il patrimonio nell’interesse dei soci senza effettiva attività d’impresa.
Massime di principio
- In tema di società non operative, la disciplina dell’art. 30 L. n. 724 del 1994 introduce una presunzione relativa di non operatività quando i ricavi contabilizzati siano inferiori a quelli minimi determinati per legge; il contribuente può superarla solo provando specifiche situazioni oggettive che rendano impossibile il raggiungimento dei risultati presunti.
- L’impossibilità di conseguire i ricavi presunti, ai fini della disapplicazione della normativa antielusiva, va valutata in termini economici e alla luce delle concrete condizioni di mercato, non in senso assoluto.
- L’interpello disapplicativo previsto dalla disciplina delle società di comodo non è una condizione di procedibilità né un onere che precluda la tutela giurisdizionale successiva: il contribuente può contestare l’atto impositivo e far valere in giudizio la sussistenza delle cause esimenti.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi confinato al minimo costituzionale: non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né richieste di nuova valutazione del merito.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; il controllo di legittimità riguarda la corretta sussunzione dei fatti accertati nella norma astratta.
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