Sentenza n. 241/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza: a) al decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, n. 40/2024 del 26/04/2024 reso nel giudizio n. 124/2024 R.G.. b) al decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, n. 27/2024 del 21/03/2024 reso nel giudizio n. 176/2024 R.G.. c) al decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, n. 100/2025 del 23/06/2025 reso nel giudizio n. 381/2024 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di tre decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi del Tribunale di Larino, relativi al pagamento di somme dovute per la rideterminazione del fondo di risultato e delle spese di procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise rispetto ai decreti ingiuntivi n. 27/2024, n. 40/2024 e n. 100/2025 del Tribunale di Larino, notificati all'indirizzo PEC istituzionale dell'amministrazione e non opposti. Hanno chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di pagamento delle somme capitali, degli interessi e degli accessori previsti dai titoli esecutivi, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. L'amministrazione, pur regolarmente intimata, non si è costituita e non ha dimostrato di aver adempiuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso perché i decreti ingiuntivi erano stati dichiarati definitivamente esecutivi e costituivano titoli equiparati alle sentenze passate in giudicato ai fini dell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inadempimento, non essendo stata fornita alcuna prova dell'integrale pagamento, e ha ordinato al Direttore Generale dell'A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di corrispondere ai ricorrenti tutte le somme dovute in base ai decreti ingiuntivi, con interessi e accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta, senza compenso, il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell'A.S.RE.M., con facoltà di delega e termine di ulteriori 60 giorni, previa istanza dei ricorrenti. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata respinta allo stato, in ragione della nomina del commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. La Gestione Liquidatoria è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inadempimento, ordinare l'esecuzione del titolo e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora è prevista dal comma 4, lett. e).
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Include tra i titoli suscettibili di ottemperanza gli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.
art. 647 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo consente di attribuirgli valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso è stato ritenuto verificato dalla notificazione dei titoli esecutivi.
art. 1988 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale base del riconoscimento del debito effettuato con deliberazioni del Commissario Liquidatore, utilizzate dai creditori nel procedimento monitorio.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. costituisce un provvedimento equiparato a una sentenza passata in giudicato e può fondare l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo esecutivo giudiziale, accertata la mancata esecuzione e decorso il termine dilatorio applicabile alle amministrazioni pubbliche, il giudice ordina all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine determinato, comprendendo capitale, interessi e accessori riconosciuti dal titolo.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è funzionale ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione; essa può giustificare, allo stato, il mancato riconoscimento della penalità di mora, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione debitrice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 86/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 87/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 88/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 89/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1320/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1321/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →