Cassazione Civile, Ordinanza n. 29519/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società e annullando l'atto di diniego del rimborso. Ha disposto la compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità per la particolarità della vicenda.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2007, poi rimasta inevasa con formazione di silenzio-rifiuto. In precedenza l'Ufficio aveva disposto una sospensione del rimborso e, successivamente, aveva emesso un avviso di accertamento per il medesimo anno d'imposta, contestando la detraibilità dell'IVA e la deducibilità di alcuni costi. La contribuente aveva ottenuto in altro giudizio l'annullamento dell'accertamento e il riconoscimento della detraibilità dei costi e dell'IVA. Nel presente giudizio chiedeva che fosse riconosciuto il diritto al rimborso e censurava la decisione regionale che aveva ritenuto definitivo un presunto diniego di rimborso non tempestivamente impugnato. I motivi di ricorso erano quattro: nullità della sentenza per motivazione apparente e per avere supposto l'esistenza di un diniego di rimborso mai adottato; violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra/extra petita e omessa decisione sulla reale domanda di illegittimità del silenzio-rifiuto; violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 per avere attribuito efficacia preclusiva alla mancata impugnazione del supposto diniego, nonostante la possibilità di agire nel termine prescrizionale decennale; omesso esame di un fatto decisivo in relazione al giudicato già formatosi sul credito IVA.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione nel motivo respinto, ma poi rileva che il giudice di merito non poteva sottrarsi all'esame della domanda effettivamente proposta sul silenzio-rifiuto e sul credito IVA.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per qualificare l'atto di diniego di rimborso come autonomamente impugnabile.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È la norma sul termine di impugnazione del diniego; la Corte però non la considera ostativa quando la controversia sul credito sia stata interrotta/sospesa dal successivo contenzioso sull'accertamento relativo al medesimo credito.
art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in relazione al rimborso dell'eccedenza IVA.
art. 2946 c.c.
È evocato dalla ricorrente come termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso.
art. 2943, secondo comma, c.c.
La domanda giudiziale proposta contro l'avviso di accertamento produce effetto interruttivo della prescrizione del credito IVA richiesto a rimborso, quando l'accertamento ne disconosca integralmente l'esistenza.
art. 2945, secondo comma, c.c.
L'effetto interruttivo della domanda giudiziale permane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio sull'accertamento.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione, con un accertamento riferito al medesimo periodo d'imposta, contesta integralmente la sussistenza del credito IVA esposto dal contribuente, tra il credito chiesto a rimborso e il debito accertato esiste una corrispondenza biunivoca: il riconoscimento del debito esclude il credito, mentre l'annullamento dell'accertamento comporta il riconoscimento del credito.
- Nel giudizio sul rimborso IVA, il giudice non può arrestarsi alla qualificazione formale di un preteso diniego o alla mancata impugnazione di atti antecedenti, se il successivo contenzioso sull'accertamento ha già inciso sul medesimo credito e ne ha definito l'esistenza.
- La domanda giudiziale proposta avverso un avviso di accertamento che disconosce integralmente il credito IVA richiesto a rimborso interrompe la prescrizione del diritto al rimborso e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce quel giudizio.
- L'impugnazione del provvedimento di sospensione del rimborso IVA non può limitarsi ai soli vizi propri dell'atto: il contribuente deve allegare i fatti costitutivi del proprio credito e l'Amministrazione deve indicare e dimostrare le ragioni ostative al rimborso.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto perché l'esistenza, certezza e liquidità del credito risultano già definite nel precedente giudizio, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, annullando il diniego di rimborso.
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