Cassazione Penale, Sentenza n. 14848/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato che la morte dell'imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si estingue per la morte dell'imputato. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza pronunciarsi nel merito (art. 129, comma secondo, c.p.p.), con decreto del 23/02/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Urbino (giudizio abbreviato), aveva confermato la responsabilità penale di Valerio Giussani per il delitto di furto aggravato e la condanna con attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva. Il ricorrente, tramite difensore, articolava un unico motivo denunciando l'illogicità della motivazione in ordine all'imputabilità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, sicché non è possibile una pronuncia di proscioglimento nel merito
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Patti, Rv. 267384); Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010 (Lombardo, Rv. 247790); Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995 (Torri, Rv. 203241)
Precedenti consolidate che confermano il principio secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione di un ricorso per Cassazione estingue il reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; non è consentita una pronuncia di proscioglimento sul merito.
- L'annullamento è di natura processuale per estinzione del reato: non equivale a un'accertamento di innocenza e la Corte non decide nel merito della colpevolezza o meno.
- Se la morte interviene prima della proposizione del ricorso o in fasi diverse del processo, occorre valutare tempi e norme applicabili: l'effetto estintivo può prodursi comunque ma la procedura concreta può variare (es. dichiarazione di estinzione in diverse fasi processuali).
- La morte dell'imputato non impedisce necessariamente la prosecuzione di azioni civili risarcitorie promosse dalle parti civili o terzi, che seguono regole proprie e possono coinvolgere gli eredi a seconda dei casi e delle norme applicabili.
- Se vi sono altri imputati viventi nel medesimo procedimento, il processo prosegue nei loro confronti; l'estinzione per la morte di uno degli imputati riguarda solo il rapporto sostanziale e processuale relativo a quel soggetto.
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