Sentenza n. 290/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, che aveva imposto il riconoscimento della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 822 del 25 ottobre 2023, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere ai ricorrenti il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti e a pagare le spese legali. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e ha successivamente dichiarato di avere disposto il pagamento delle spese legali, senza però fornire chiarimenti sull’attivazione della Carta elettronica del docente. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. I ricorrenti hanno quindi dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come risultava dall’attestazione di cancelleria, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della copia conforme del titolo esecutivo. Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso perché il Ministero non aveva dimostrato né documentato l’attivazione della Carta elettronica del docente, nonostante l’allegato inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta degli interessati e in sostituzione dell’Amministrazione. Il TAR ha precisato che il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice e può adottare tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, incluso l’ordine alla struttura tecnica di consentire ai ricorrenti la registrazione e l’attivazione della carta anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base processuale della decisione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stata ritenuta integrata la fattispecie relativa all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima dell’attivazione degli strumenti esecutivi; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 2, comma 2, d.m. 55/2014
È richiamato quale base del contributo forfettario riconosciuto nella sentenza del giudice del lavoro a titolo di spese professionali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, ove il titolo comporti il pagamento di somme di denaro.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve fornire chiarimenti e documentazione idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, l’allegato inadempimento del creditore può trovare accoglimento alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di compiere entro un termine determinato tutti gli atti necessari per l’integrale esecuzione del giudicato, anche quando l’adempimento richieda l’attivazione di procedure o strumenti amministrativi non ancora predisposti.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, destinato ad agire in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente quale organo ausiliario del giudice.
- Il commissario ad acta, nell’esecuzione del giudicato, non agisce per la cura di un autonomo interesse pubblico, ma per dare attuazione vincolata alla pronuncia giudiziale; può pertanto adottare gli atti amministrativi necessari, anche di contenuto non predeterminato, purché funzionali all’integrale esecuzione del comando giudiziale.
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