Sentenza del 12/02/2020 n. 1270 - Comm. Trib. Prov. Catania
Cartella di Pagamento - notifica - presunzione di conoscenza con la spedizione dell'avviso di giacenza postale:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo raccomandata non consegnata per assenza del destinatario; il ricorrente deduce che la mera presenza del plico all'indirizzo non implica sua conoscenza e contesta la presunzione di conoscenza invocata dall'ente notificante
La decisione
La giurisprudenza conferma che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza da parte del destinatario opera solo se il dichiarante prova che la dichiarazione è effettivamente pervenuta all'indirizzo del destinatario. Nel caso di lettera raccomandata non consegnata per assenza, il momento rilevante per la presunzione non è l'arrivo della lettera al recapito ma il rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale. Di conseguenza l'ente notificante deve dimostrare la consegna dell'avviso di giacenza (o equivalente prova che il destinatario poteva prendere conoscenza della comunicazione); se tale prova è fornita, la presunzione di conoscenza si realizza e la notifica è valida
Norme richiamate
Codice civile
Stabilisce la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni fatte a persona determinata quando la dichiarazione è pervenuta all'indirizzo del destinatario; la giurisprudenza interpreta che l'onere della prova grava sul dichiarante (colui che invia) e che, in caso di raccomandata non consegnata, il momento rilevante è il rilascio dell'avviso di giacenza
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis
Conferma che la presunzione di conoscenza per raccomandata non consegnata si perfeziona con il rilascio dell'avviso di giacenza
Cassazione civile, Sez. III
Sostiene che la prova della conoscenza deve riguardare il momento in cui il destinatario ha potuto conoscere l'atto, e nei casi di giacenza l'avviso di giacenza costituisce il momento idoneo
Cassazione civile, Sez. III
Ribadisce i principi sulla presunzione di conoscenza e l'onere probatorio a carico del dichiarante
Cassazione civile, Sez. lavoro
Precedente giurisprudenziale coerente sul punto della rilevanza dell'avviso di giacenza quale elemento temporalmente decisivo per la presunzione di conoscenza
Massime di principio
- La presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. richiede la prova che la dichiarazione sia effettivamente pervenuta all'indirizzo del destinatario; l'onere probatorio grava sul soggetto che ha notificato l'atto
- Per le raccomandate non consegnate per assenza del destinatario, il momento in cui si può ritenere realizzata la presunzione di conoscenza è il rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale, non l'arrivo del plico al recapito
- La semplice dimostrazione che la lettera è transitata o è giunta al recapito senza prova del rilascio dell'avviso di giacenza non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza
- In situazioni analoghe l'ente notificante dovrebbe conservare e produrre documentazione specifica: registrazioni di giacenza, ricevute di avviso consegnate al destinatario, segnazioni di ritiro o certificazioni dell'ufficio postale che attestino il rilascio dell'avviso
- Il destinatario può efficacemente opporsi alla notifica se dimostra l'assenza dell'avviso di giacenza o l'impossibilità di conoscenza della comunicazione; contestualmente, è utile verificare date utili ai fini dei termini (es. decadenze e prescrizioni) a partire dalla data di rilascio dell'avviso e non dall'arrivo del plico
- Per una corretta gestione del rischio, gli enti notificanti dovrebbero considerare mezzi alternativi o complementari di notifica (es. notifiche via PEC, notifiche a mani o servizi di recapito tracciato con evidenza di consegna) quando la certezza della conoscenza è rilevante per l'efficacia dell'atto
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