Sentenza n. 5221/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensiva, del decreto del Questore di Napoli n.183 del 28.03.2026, notificato il 15.04.2026 di respingimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, nonché d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale ordine di espulsione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato rilasciato sulla base di un nulla osta richiesto da uno specifico datore di lavoro, ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno adottato dalla Questura dopo avere accertato che non risultavano comunicazioni UNILAV, versamenti contributivi o redditi riconducibili al rapporto di lavoro indicato nel nulla osta. Il contratto di soggiorno era stato sottoscritto circa ventidue mesi dopo l'ingresso e, secondo l'amministrazione, non aveva avuto effettiva esecuzione. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, della circolare ministeriale del 20 agosto 2007 e degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e mancata valutazione delle sopravvenienze. Ha sostenuto che l'omessa comunicazione UNILAV fosse imputabile al datore di lavoro originario, che i successivi rapporti di lavoro con altri datori imponessero il rilascio di un permesso per attesa occupazione o la rivalutazione della posizione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del TUI. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità, in ragione del proprio inserimento lavorativo in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego e la conseguente espulsione. La procedura di ingresso per lavoro subordinato prevista dall'art. 22 TUI è tipica e vincolata e richiede la corrispondenza tra il datore che ha richiesto il nulla osta e il rapporto di lavoro successivamente instaurato. Tale requisito impedisce l'utilizzo di proposte lavorative meramente formali per ottenere l'ingresso in Italia. Nel caso concreto, l'assenza di UNILAV, contribuzioni e redditi riferibili al datore originario, unitamente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno dopo circa ventidue mesi dall'ingresso, dimostrava l'assenza di un'effettiva instaurazione del rapporto e rendeva ragionevole ritenere il contratto un simulacro. Non è stato ravvisato alcun difetto di istruttoria, poiché la Questura aveva consultato le banche dati istituzionali e il ricorrente non aveva fornito prova dell'assunzione presso il datore originario. Il permesso per attesa occupazione presuppone la previa e valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva perdita; non è sufficiente una promessa di assunzione o un contratto formalmente sottoscritto ma mai eseguito. In assenza di prova di una causa di forza maggiore che avesse impedito l'assunzione, non ricorrevano neppure i presupposti per un rilascio eccezionale del titolo provvisorio. I rapporti di lavoro successivamente instaurati con datori diversi non potevano sanare il vizio genetico della procedura di ingresso, né fondare il rilascio del permesso sulla base dell'art. 5, comma 5, TUI, trattandosi di fatti sopravvenuti e incompatibili con la procedura originaria. L'amministrazione poteva eventualmente valutarli in autonoma sede di riesame. La circolare del 20 agosto 2007 non poteva derogare alla legge. Il richiamo all'art. 8 CEDU e alla proporzionalità è stato ritenuto inidoneo, poiché diniego ed espulsione costituivano esito vincolato dell'accertata insussistenza dei requisiti legali. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La procedura di ingresso per lavoro subordinato è tipica e vincolata e richiede che il rapporto di lavoro sia instaurato con il medesimo datore che ha richiesto il nulla osta.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
Il datore che ha richiesto il nulla osta deve confermare la richiesta allo Sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno
Il permesso per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro sia stato validamente instaurato e sia successivamente cessato; non è sufficiente una promessa o un rapporto solo formale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Consente una valutazione dinamica della posizione dello straniero, ma non permette di sanare il vizio genetico di una procedura di ingresso nella quale il rapporto di lavoro posto a fondamento del nulla osta non si è mai effettivamente instaurato; rilevano i nuovi elementi esistenti o conoscibili al momento dell'adozione del provvedimento.
art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa dell'ordine di espulsione adottato contestualmente al diniego del permesso.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto e la partecipazione procedimentale sono stati rispettati; le memorie del ricorrente sono state esaminate, ma non hanno dimostrato l'effettiva instaurazione del rapporto con il datore originario.
art. 8 CEDU
La sola presenza sul territorio italiano e l'instaurazione di rapporti lavorativi successivi non fondano un autonomo diritto alla permanenza quando mancano i requisiti legali per il soggiorno.
Massime di principio
- Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato disciplinata dall'art. 22 d.lgs. 286/1998, il rapporto di lavoro deve essere effettivamente instaurato con il medesimo datore che ha richiesto il nulla osta; rapporti meramente formali o rapporti con datori diversi non soddisfano il requisito genetico della procedura.
- L'assenza di comunicazione UNILAV, versamenti contributivi e redditi riferibili al rapporto indicato nel nulla osta, unitamente alla sottoscrizione tardiva del contratto di soggiorno, può comprovare l'inesistenza dell'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e legittimare il diniego del permesso di soggiorno.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione e la successiva perdita di un rapporto di lavoro; non può essere rilasciato quando vi sia soltanto una promessa di assunzione o un contratto di soggiorno formalmente sottoscritto ma mai eseguito, salvo eccezionali impedimenti oggettivi non imputabili al lavoratore.
- I rapporti di lavoro instaurati con datori diversi da quello indicato nel nulla osta, al di fuori della procedura prevista dai flussi, non sanano il vizio genetico dell'ingresso e non consentono di eludere la programmazione dei flussi migratori.
- L'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 consente di considerare nuovi elementi della posizione dello straniero, ma non attribuisce rilievo sanante a sopravvenienze lavorative rispetto a una procedura di ingresso originariamente viziata; tali elementi possono essere valutati dall'amministrazione in un autonomo riesame.
- In presenza dell'accertata insussistenza dei requisiti legali per il soggiorno, il diniego del permesso e la conseguente espulsione costituiscono esiti vincolati e non sono superati dalla sola integrazione lavorativa successiva o dal richiamo all'art. 8 CEDU.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →