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Sentenza

Sentenza n. 14276/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento sanzionatorio dell’Agcm nel procedimento C12476B (Provv. n. 30466), comunicato a mezzo PEC in data 2 febbraio 2023; - del provvedimento di avvio del procedimento dell’Agcm C12476B, comunicato in data 8 novembre 2022 e della comunicazione delle risultanze istruttorie; - della comunicazione di richiesta di informazioni trasmessa dall’Agcm in data 20 settembre 2022 e della successiva comunicazione di sollecito del 4 ottobre 2022; - ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;

Giustizia amministrativa202305684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000 per omesso riscontro, anche dopo sollecito, a una richiesta di informazioni dell’Agcm nell’ambito della valutazione preliminare di un’operazione di concentrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sanzione irrogata dall’Agcm ai sensi dell’art. 16-bis, comma 2, l. 287/1990, nonché gli atti presupposti. Con il primo motivo ha sostenuto che la richiesta di informazioni fosse eccentrica e non pertinente, poiché la società non sarebbe stata fornitrice di servizi di data center e cloud computing e non avrebbe quindi posseduto informazioni utili. Con il secondo motivo ha contestato la compatibilità con i principi costituzionali ed eurounitari degli artt. 14, 16 e 16-bis l. 287/1990, deducendo che il potere sanzionatorio non potesse essere esercitato prima dell’apertura di un procedimento istruttorio formale e che il ritardo nella risposta non fosse assimilabile al rifiuto o all’omissione sanzionati dalla legge. Ha inoltre prospettato la rimessione di questioni alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con il terzo motivo ha dedotto la sproporzionalità della sanzione. La richiesta riguardava l’attività di fornitore e di acquirente di servizi di data center e cloud computing e il relativo mercato, ed era stata rivolta alla società quale capogruppo di un gruppo comprendente una società il cui oggetto sociale includeva servizi tecnologici. La prima richiesta era rimasta senza risposta; anche il successivo sollecito non aveva avuto esito. La società aveva risposto soltanto dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il potere dell’Agcm di richiedere informazioni anche prima dell’apertura formale dell’istruttoria sulla concentrazione, poiché l’art. 16-bis l. 287/1990 consente di rivolgersi, in ogni momento, a imprese ed enti in possesso di informazioni o documenti utili. La sanzione prevista dall’art. 16-bis, comma 2, mediante rinvio all’art. 14, comma 5, è applicabile anche nella fase preliminare, essendo la raccolta di informazioni funzionale alla decisione sull’eventuale avvio dell’istruttoria. Il Collegio ha escluso i dubbi di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell’Unione, richiamando la necessità di rendere effettivo il potere investigativo dell’autorità e la disciplina eurounitaria che consente di richiedere informazioni anche prima dell’apertura dell’istruttoria in contraddittorio. Ha inoltre ritenuto che una risposta tardiva e ingiustificata integri un’omissione sanzionabile: l’illecito si perfeziona allo scadere del termine assegnato dall’Autorità, in presenza di un obbligo e di un termine di adempimento. La tardiva risposta non opera come causa di esclusione della responsabilità. La richiesta era stata giudicata pertinente e proporzionata, perché indirizzata a un gruppo che poteva disporre, direttamente o indirettamente, di informazioni sul mercato interessato e perché la società stessa aveva fornito, sia pure tardivamente, informazioni relative all’acquisto dei servizi considerati. Quanto alla misura della sanzione, il TAR ha valorizzato la persistente inerzia dopo il sollecito, la risposta intervenuta solo dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio e l’ostacolo arrecato all’attività dell’Agcm. L’importo di € 30.000, inferiore allo 0,01% del fatturato rilevante, è stato ritenuto proporzionato e coerente con le finalità dissuasive e preventive. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.000.

Norme richiamate

  • art. 16-bis l. 287/1990

    in ogni momento […] a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili

    Attribuisce all’Agcm il potere di richiedere informazioni e documenti utili nella valutazione delle concentrazioni anche prima dell’apertura formale dell’istruttoria.

  • art. 16-bis, comma 2, l. 287/1990

    rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti

    Sanziona l’inottemperanza alle richieste di informazioni; l’omissione si perfeziona allo scadere del termine assegnato dall’Autorità e comprende il mancato riscontro tardivamente seguito da una risposta ingiustificata.

  • art. 14, comma 5, l. 287/1990

    Prevede il regime sanzionatorio applicabile, per effetto del rinvio dell’art. 16-bis, comma 2, anche alle richieste di informazioni nell’ambito della valutazione delle concentrazioni.

  • art. 16, commi 4 e 8, l. 287/1990

    Disciplina l’avvio dell’istruttoria sulle concentrazioni e i termini entro i quali l’Autorità deve esercitare i relativi poteri; tali termini rendono rilevante la tempestività delle informazioni richieste.

  • art. 12, comma 2-bis, l. 287/1990

    Conferma, nel settore delle infrazioni antitrust, la possibilità di acquisire informazioni anche prima dell’apertura dell’istruttoria formale, secondo una logica coerente con l’art. 16-bis.

  • art. 8 dir. UE 2019/1

    di richiedere a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni che possano essere pertinenti ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 Tfue

    Impone agli Stati membri di assicurare alle autorità nazionali garanti della concorrenza un potere ampio di richiesta di informazioni, esercitabile anche nella fase anteriore all’istruttoria in contraddittorio.

  • art. 13, par. 2, lett. d), dir. UE 2019/1

    ammende efficaci, proporzionate e dissuasive

    Richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la mancata trasmissione delle informazioni entro il termine stabilito, principio esteso dal giudice anche alla materia delle concentrazioni.

  • l. 5 agosto 2022, n. 118

    Ha introdotto, tra le altre, le disposizioni che hanno ampliato i poteri dell’Agcm di acquisizione delle informazioni.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 185

    Ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva UE 2019/1.

Massime di principio

  • Il potere dell’Agcm di richiedere a imprese ed enti informazioni e documenti utili alla valutazione di un’operazione di concentrazione può essere esercitato anche prima dell’apertura formale dell’istruttoria, nella fase preliminare destinata a determinare se l’istruttoria debba essere avviata.
  • La sanzione per l’inottemperanza a una richiesta di informazioni dell’Agcm può essere irrogata anche quando la richiesta sia stata formulata nella fase preistruttoria, poiché la raccolta di informazioni costituisce attività istruttoria in senso funzionale, pur in assenza di un procedimento formale già aperto.
  • La risposta tardiva e ingiustificata a una richiesta di informazioni integra un’omissione sanzionabile quando l’Autorità abbia individuato le informazioni richieste e fissato un termine per adempiere; l’illecito si perfeziona allo scadere del termine e la successiva risposta non elimina la violazione.
  • La richiesta di informazioni dell’Agcm deve essere pertinente e proporzionata, ma il destinatario che la ritenga eccentrica o eccessivamente onerosa deve rappresentare tempestivamente tali circostanze all’Autorità, in ossequio ai doveri di leale collaborazione.
  • Nella valutazione della gravità dell’omessa risposta possono rilevare la mancata collaborazione protratta anche dopo un sollecito e il fatto che la risposta sia intervenuta soltanto dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio; la tardività può quindi giustificare una sanzione di importo significativo ma proporzionato al fatturato e alla condotta.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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