Sentenza del 01/02/2022 n. 2934 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione che ha qualificato ai fini dell'imposta di registro la sentenza di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo come atto soggetto all'imposta proporzionale (1%) ai sensi dell'art. 8, lett. c) Tariffa parte I allegata al D.P.R. n.131/1986. La ricorrente sosteneva che la sentenza si era limitata a sciogliere una riserva sulla produzione documentale già prevista dall'ammissione al passivo del giudice delegato (art. 95 L. Fall. nel testo anteriore alle modifiche del 2006), per cui non avrebbe accertato nuovi diritti a contenuto patrimoniale e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa (lett. d)).
La decisione
Ricorso respinto. La Corte ha ritenuto che l'ammissione al passivo con riserva costituisca una prenotazione che non esclude il controllo giudiziale in contraddittorio: l'opposizione allo stato passivo può comportare un vero e proprio accertamento dell'esistenza, della quantità e dell'efficacia del credito nei confronti della procedura concorsuale. Pertanto la sentenza che, a seguito di opposizione, ammette definitivamente il credito precedentemente ammesso con riserva configura un atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e va assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale (1%). Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte I, art. 8
lett. c) assoggetta a imposta proporzionale (1%) gli atti giudiziari che definiscono controversie civili "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale"; lett. d) prevede imposta fissa per atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti patrimoniali. La Corte interpreta che la sentenza che ammette al passivo un credito dopo opposizione è atto di accertamento patrimoniale e rientra nella lett. c).
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 95
testo anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 5/2006
prevedeva l'ammissione al passivo con riserva per crediti condizionali o privi della documentazione; la Corte sottolinea che tale ammissione ha natura cautelare/prenotativa e non esclude il successivo controllo di merito in sede di opposizione.
Legge fallimentare, art. 98
attribuisce ai creditori esclusi o ammessi con riserva la legittimazione ad proporre opposizione allo stato passivo; la Corte ricorda che l'opposizione è il mezzo per ottenere lo scioglimento della riserva e per un giudizio in contraddittorio sulla documentazione e, se del caso, sulla prova del credito.
Costituzione della Repubblica Italiana
richiamati in tema di legittimità del procedimento e di tutela giurisdizionale e principi di uguaglianza e capacità contributiva; comunque non hanno modificato la valutazione sul carattere di accertamento patrimoniale della sentenza impugnata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 177/2017
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c) nella parte in cui assoggettava a imposta proporzionale pronunce che definiscono opposizioni allo stato passivo con crediti soggetti a IVA; la Corte di legittimità ha ritenuto la pronuncia non applicabile al caso, atteso che la questione qui riguarda la natura della sentenza (accertamento patrimoniale) e non l'interferenza con IVA.
Massime di principio
- L'ammissione al passivo con riserva ha natura cautelare/prenotativa: non esclude il controllo giudiziale successivo e non equivale a un accertamento definitivo dell'esistenza o dell'entità del credito.
- L'opposizione allo stato passivo (art. 98 L. Fall.) è il mezzo necessario per lo scioglimento della riserva e può comportare un accertamento di merito sulla sussistenza, quantità ed efficacia del credito; quando la sentenza di opposizione accerta definitivamente il credito nei confronti della procedura, va qualificata come atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e soggetta all'imposta di registro nella misura proporzionale (1%).
- Se la pronuncia giudiziale incide solo sulla qualità del credito (es. riconoscimento di privilegio) senza rimettere in discussione l'esistenza o l'ammontare del credito già accertato dal decreto di ammissione, può trovare applicazione l'imposta in misura fissa; è quindi necessario valutare caso per caso la portata effettiva della decisione.
- La mera produzione dei documenti dopo l'ammissione con riserva non è sufficiente a sostituire il contraddittorio: occorre verificare se è stata esperita opposizione; in assenza di opposizione non si realizza il giudizio che può fornire l'accertamento opponibile alla procedura.
- Per determinare la tassazione (fissa o proporzionale) in situazioni analoghe occorre esaminare concretamente l'oggetto della sentenza: se essa contiene un accertamento sull'an (esistenza) o sul quantum (entità) del credito, prevale la tassazione proporzionale; se invece si limita a modificare solo aspetti non patrimoniali o meramente qualificatori già definiti, può applicarsi la tassazione fissa.
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