Ordinanza n. 1286/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni comunali che hanno definito, per una cava di marmo, il rapporto percentuale tra superficie di agri marmiferi e superficie totale e conseguentemente rideterminato il canone di concessione
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato in parte qua le determinazioni comunali nn. 1782 dell’11 aprile 2022 e 1808 del 12 aprile 2022, sostenendo che il Comune di Carrara avesse erroneamente calcolato, per la cava n. 70 Bettogli A, la percentuale di superficie appartenente agli agri marmiferi in concessione e quella di bene estimato. In particolare, il Comune avrebbe omesso di computare nella superficie totale della cava il mappale 192 del foglio 26, bene estimato in comproprietà privata e asservito alla cava, con conseguente erronea determinazione delle percentuali e del canone concessorio dovuto dalla società. Nel corso del giudizio è emerso il mutamento della titolarità del mappale 192; le ricorrenti hanno quindi notificato il ricorso ai nuovi comproprietari e chiesto il rinvio dell’udienza per consentire il rispetto dei termini a difesa. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, prospettando che la controversia riguardi soltanto la corretta inclusione di dati catastali e fattuali nel conteggio economico utilizzato per determinare il canone, senza contestare l’oggetto della concessione o dell’autorizzazione.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 4 novembre 2026, in primo luogo per garantire il rispetto dei termini a difesa dei nuovi comproprietari del mappale 192, ai quali il ricorso era stato notificato il 22 maggio 2026. In secondo luogo, ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La questione è stata ritenuta rilevante perché la contestazione sembra attenere a un accertamento di dati catastali e presupposti fattuali di carattere economico-aziendale funzionali alla rideterminazione del canone, e non all’esercizio del potere concessorio o autorizzatorio. Le parti dovranno contraddire sulla questione di giurisdizione nei termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il rinvio dell’udienza consente alle parti di contraddire sulla questione rilevata dal Collegio nel rispetto dei termini processuali per il deposito delle memorie.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono fondare la decisione, come il possibile difetto di giurisdizione.
l.r. Toscana n. 35/2015
È richiamata quale disciplina regionale del canone di concessione degli agri marmiferi e del contributo di estrazione.
art. 36, comma 1, l.r. Toscana n. 35/2015
È richiamato quale fondamento del contributo di estrazione gravante sull’attività estrattiva.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile questione di giurisdizione idonea a definire il giudizio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando i termini processuali necessari per le relative difese.
- Una controversia relativa alla mera correttezza di dati catastali o di accertamenti fattuali ed economico-aziendali utilizzati per il calcolo di un canone concessorio può porre una questione di giurisdizione in favore del giudice ordinario quando non siano contestati l’oggetto della concessione, il titolo autorizzatorio o l’esercizio del potere amministrativo concessorio.
- La notifica del ricorso a nuovi soggetti individuati come comproprietari del bene interessato dalla controversia impone il rispetto dei relativi termini a difesa; ove tali termini non siano maturati, il giudice deve rinviare la trattazione della causa.
Come è indicizzato
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