Sentenza n. 32/2026 - Genova, Sezione 1
per l'accertamento - del diritto di accesso della -OMISSIS- al fine di ottenere copia degli atti richiesti con istanza 27.8.25 di accesso agli atti amministrativi ex art 10 e 22 e segg. della legge n. 241/90; - per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS-, con cui è stato negato l’accesso richiesto con l’istanza suddetta; - per la condanna della Regione all’ostensione degli atti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso del 23 settembre 2025 relativo agli atti del fascicolo istruttorio della ricorrente e ai fascicoli istruttori delle domande finanziate nell’ambito del medesimo bando
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, la copia digitale: a) del fascicolo istruttorio integrale relativo alla propria domanda di finanziamento, respinta dalla Regione; b) dei fascicoli istruttori integrali relativi a tutte le proposte finanziate con il medesimo bando e sottomisura, allo scopo di tutelare i propri diritti e verificare la corretta applicazione dei criteri di ammissione al contributo. La Regione ha negato l’accesso agli atti sub a), ritenendoli già nella disponibilità o già comunicati alla richiedente, e agli atti sub b), reputando la richiesta generica e non sufficientemente motivata. In giudizio la Regione ha inoltre dedotto, per la prima volta, la natura massiva dell’istanza e la sua finalità di controllo generalizzato sull’attività amministrativa. La ricorrente ha contestato il diniego con ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo la sussistenza di un interesse diretto alla conoscenza degli atti, il carattere specifico della richiesta e la sua strumentalità alla tutela dei propri diritti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Quanto agli atti sub a), ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sul fatto che i documenti fossero già noti o già stati comunicati alla ricorrente: l’amministrazione è tenuta a esibire gli atti da essa detenuti, salvo specifiche ragioni ostative, non sussistenti nel caso concreto. L’ostensione deve avvenire nei limiti dei documenti effettivamente esistenti e previo rimborso dei diritti di copia. Quanto agli atti sub b), il giudice ha rilevato che la richiesta era circoscritta ai soli fascicoli delle domande finanziate, riferibili a una platea ristretta di beneficiari, e indicava l’interesse alla tutela legale dei diritti della richiedente, destinataria del rigetto della propria domanda. Le ulteriori ragioni addotte dalla Regione solo in giudizio, relative alla natura massiva e al controllo generalizzato, costituiscono integrazione postuma inammissibile della motivazione del diniego. In ogni caso, tali ragioni sono state ritenute infondate: la richiesta non era massiva né volta a un controllo generalizzato, ma diretta a verificare la corretta applicazione dei criteri di finanziamento e a consentire eventuali iniziative di tutela, incluso il riesame in autotutela o altre forme rimediali. Ai fini dell’accesso, è sufficiente che emerga l’astratta inerenza dei documenti richiesti alla posizione soggettiva del richiedente e alle finalità dichiarate; l’amministrazione e il giudice non possono subordinare l’accesso alla verifica preventiva della proponibilità o ammissibilità delle eventuali azioni giudiziarie. Il TAR ha accertato il diritto all’accesso, annullato il diniego e condannato la Regione a trasmettere entro 45 giorni le copie digitali degli atti, previo pagamento dei diritti di copia e, per gli atti sub b), previo espletamento delle formalità relative ai controinteressati previste dall’art. 3 del d.P.R. 184/2006. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale consente al richiedente di ottenere gli atti collegati alla propria posizione soggettiva e alle finalità di tutela dichiarate, quando sussista un’astratta inerenza tra documenti, posizione e finalità.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso avverso il diniego di accesso è stato trattato secondo il rito speciale previsto per le controversie in materia di accesso.
art. 3 d.P.R. 184/2006
L’ostensione degli atti relativi alle domande finanziate deve essere preceduta dall’adempimento delle formalità riguardanti i controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’amministrazione non può negare l’accesso documentale agli atti da essa detenuti per il solo fatto che il richiedente ne abbia già avuto conoscenza o abbia ricevuto precedenti comunicazioni; l’ostensione può essere esclusa soltanto in presenza di specifiche ragioni ostative previste dall’ordinamento.
- La motivazione del diniego di accesso deve indicare le concrete ragioni ostative entro il provvedimento impugnato; l’amministrazione non può introdurre per la prima volta in giudizio motivi nuovi, come la natura massiva della richiesta o la finalità di controllo generalizzato, mediante un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
- Una richiesta di accesso riferita ai soli fascicoli dei soggetti beneficiari di un contributo, individuati nell’ambito di una procedura determinata e di una platea ristretta, non è massiva né integra, di per sé, un controllo generalizzato sull’attività amministrativa quando sia funzionale alla tutela della posizione del richiedente.
- Ai fini dell’accesso difensivo è sufficiente che il richiedente indichi un interesse alla tutela dei propri diritti e che sussista un’astratta inerenza tra i documenti richiesti, la posizione soggettiva dedotta e le finalità dichiarate; l’amministrazione e il giudice non possono subordinare l’ostensione alla preventiva verifica della proponibilità o ammissibilità delle eventuali azioni giudiziarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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