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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione prot. n. 1419 del 4.12.2025 con la quale la ASL BAT ha disposto l’aggiudicazione, in favore della Advanced Sterilization Products Italia s.r.l., della procedura aperta per la “fornitura di autoclavi a vapore, autoclavi gas plasma e lavastrumenti da destinare alle sale operatorie e i day surgery dei PP.OO. di Andria, Barletta, Canosa e Bisceglie, comprensivo di un periodo di garanzia full-risk di 24 mesi”, in relazione al Lotto 3 (CIG: B6D83E7706); - della comunicazione di aggiudicazione trasmessa in data 4.12.2025; - della proposta di aggiudicazione; - di tutti i verbali delle sedute della Commissione di gara e del Seggio di gara e dei relativi allegati; - delle determinazioni assunte nell’ambito dei subprocedimenti di verifica di congruità dell’offerta, nonché di verifica dei requisiti partecipativi; - per quanto possa occorrere, del bando, del disciplinare di gara, del capitolato e dei rispettivi allegati; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o conseguenziale e connesso; nonché - per il conseguimento dell’aggiudicazione, per la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, nonché per il subentro nello stesso; - per l’annullamento della nota della ASL BAT del 22.12.2025 e per la condanna della ASL BAT, ai sensi dell’art. 116, comma 4 c.p.a., ad ostendere gli atti e ai documenti indicati nell’istanza di accesso presentata dalla Steris. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERIS ITALY S.R.L. il giorno 11.2.2026: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI: - della deliberazione del 4 dicembre 2025, prot. n. 1419, con la quale la ASL BAT ha disposto l’aggiudicazione, in favore della Advanced Sterilization Products Italia S.r.l., della procedura aperta per la “fornitura di autoclavi a vapore, autoclavi gas plasma e lavastrumenti da destinare alle sale operatorie e i day surgery dei PP.OO. di Andria, Barletta, Canosa e Bisceglie, comprensivo di un periodo di garanzia full-risk di 24 mesi”, in relazione al lotto 3 (CIG B6D83E7706); - della comunicazione di aggiudicazione trasmessa in data 4.12.2025; - della proposta di aggiudicazione; - di tutti verbali delle sedute della Commissione di gara e del Seggio di gara e dei relativi allegati; - delle determinazioni assunte nell’ambito dei subprocedimenti di verifica di congruità dell’offerta, nonché di verifica dei requisiti partecipativi; - per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare di gara, del capitolato e dei rispettivi allegati; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o conseguenziale e connesso; NONCHÉ per il conseguimento dell’aggiudicazione, per la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, nonché per il subentro nello stesso.

Giustizia amministrativa202600025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 di una procedura aperta per la fornitura di autoclavi e lavastrumenti, connessi verbali e atti di gara, nonché diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 3, la relativa comunicazione, la proposta di aggiudicazione, i verbali della Commissione e del Seggio di gara, gli atti dei subprocedimenti di verifica di congruità dell'offerta e dei requisiti partecipativi, nonché, ove occorrente, la lex specialis. Ha inoltre chiesto il conseguimento dell'aggiudicazione, la declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Con una distinta domanda ha impugnato il diniego di accesso e chiesto l'ostensione degli atti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. I motivi contestavano, in particolare, l'attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub-criteri "numero di cicli", "alta produttività" e "diffusione agente", nonché l'interpretazione e il possesso del requisito minimo relativo al "ciclo rapido".

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Le censure sull'attribuzione dei punteggi tecnici riguardano valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice che, allo stato degli atti e riservati gli approfondimenti della fase di merito, non evidenziano macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Anche la censura relativa al requisito minimo del "ciclo rapido" non è stata ritenuta prima facie fondata: l'interpretazione funzionale dell'Amministrazione, orientata a soddisfare le esigenze di sterilizzazione anziché un dato meramente quantitativo o nominalistico, è stata considerata sostenibile e coerente con il favor participationis. Il periculum è stato valutato nel bilanciamento degli interessi: ha prevalso l'interesse pubblico alla celere esecuzione della fornitura di strumentazione sanitaria finanziata con fondi regionali, mentre il pregiudizio dell'impresa è stato ritenuto essenzialmente economico e ristorabile per equivalente, anche mediante eventuale successivo subentro nel contratto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione all'ostensione degli atti richiesti.

  • Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2025

    È richiamata a sostegno della valutazione secondo cui il pregiudizio economico dell'impresa concorrente può essere ristorato per equivalente, anche attraverso il successivo subentro nel contratto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le contestazioni relative all'attribuzione dei punteggi tecnici non sorrette da evidenti profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti non consentono di ritenere integrato il fumus boni iuris, trattandosi di valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice.
  • L'interpretazione funzionale di un requisito minimo di gara, volta a verificare l'effettiva idoneità della prestazione a soddisfare le esigenze dell'amministrazione anziché attribuire rilievo esclusivo a un dato quantitativo o nominalistico, può risultare prima facie sostenibile e coerente con il principio del favor participationis.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla celere acquisizione di strumentazione sanitaria può prevalere sull'interesse economico dell'impresa concorrente non aggiudicataria, quando quest'ultimo sia ristorabile per equivalente, anche mediante il successivo subentro nel contratto.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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