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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 14092 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2005, ai fini IVA, IRPEF e IRAP, applicando gli studi di settore tramite il sistema GERICO. L'accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza relativa alla gestione del magazzino e alla rotazione delle scorte, dalla rilevata incoerenza dell'indice di rotazione, dalla mancanza degli inventari, dall'omesso rilascio di scontrini e dall'omessa o infedele registrazione dei ricavi. La contribuente contestava, tra l'altro, la motivazione dell'avviso, l'utilizzo di dati riferiti al 2008 per l'anno 2005, la percentuale di ricarico, il valore probatorio delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza e l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso. Ha rilevato d'ufficio che la contribuente non aveva depositato tempestivamente gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti il ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate. In mancanza di tale prova e di una costituzione dell'intimata, non risultava dimostrato il perfezionamento della notificazione e quindi l'instaurazione del contraddittorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    violazione e falsa applicazione dell'art. 42

    La contribuente contestava il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, ma la Corte non ha esaminato questa censura perché il ricorso è stato dichiarato preliminarmente inammissibile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)

    violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d)

    La disposizione era invocata con riferimento all'accertamento induttivo e alla necessità di elementi presuntivi idonei a sostenere la rideterminazione dei ricavi. Anche tale questione non è stata esaminata nel merito.

  • Codice civile, art. 2697

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.

    La contribuente contestava la ripartizione dell'onere della prova e il valore attribuito alle dichiarazioni riportate nel processo verbale di constatazione. La Corte non si è pronunciata su tali profili.

  • Codice civile, art. 2700

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.

    Era contestata l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza e riportate dal pubblico ufficiale. La questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, artt. 149 e 379, comma 1

    La produzione dell'avviso di ricevimento è richiesta per provare il perfezionamento della notificazione

    Quando il ricorso per cassazione è notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento deve essere prodotto entro l'udienza di discussione e comunque prima dell'inizio della relazione del giudice, perché costituisce la prova del perfezionamento della notificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 291

    non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione

    In caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, se l'intimato non si è costituito, non è automaticamente possibile rinnovare la notificazione.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento

    Il difensore può chiedere la rimessione in termini per depositare il duplicato dell'avviso di ricevimento solo dimostrando di essersi tempestivamente attivato presso l'amministrazione postale per ottenerlo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso è un requisito preliminare essenziale: l'assenza dell'avviso di ricevimento può determinare l'inammissibilità, anche senza esame delle contestazioni di merito.
  • Quando la controparte non si costituisce, il ricorrente deve prestare particolare attenzione a documentare integralmente la notificazione, perché non può fare affidamento sulla sanatoria derivante dalla costituzione dell'intimato.
  • L'avviso di ricevimento deve essere depositato tempestivamente e comunque prima dell'inizio della relazione in udienza o in camera di consiglio; il deposito tardivo non è normalmente sanabile.
  • La rimessione in termini può essere richiesta solo in presenza di una concreta prova dell'impossibilità non imputabile di produrre l'avviso e dell'attivazione tempestiva per ottenere un duplicato.
  • Le questioni sostanziali relative agli studi di settore, alla percentuale di ricarico e alle presunzioni tributarie possono non essere esaminate se il ricorso è preliminarmente inammissibile per vizi processuali.

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