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Sentenza

Sentenza n. 7459/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento: – della determina della Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 24300 del 12 dicembre 2022, trasmessa a mezzo pec in data 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 1); – della comunicazione della Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di pubblicazione della determina n. 24300, trasmessa via pec in data 13 dicembre 2022 (doc. 2); – del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022 (G.U. del 15-9-2022 Serie Generale n. 216) recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 3); – del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022 (G.U. del 26-10-2022 Serie Generale n. 251) recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 4); – di ogni altro atto presupposto, quali le determinazioni delle aziende sanitarie regionali di “validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici” ex art. 3, co. 3 del D.M. 6 ottobre 2022; – nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202302850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina della Regione Emilia-Romagna di individuazione dell'azienda fornitrice e della quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determina regionale di quantificazione della quota di payback per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida e gli atti di validazione del fatturato. Ha dedotto, quanto ai vizi propri della determina regionale, violazione della partecipazione procedimentale, del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché carenza e difetto di istruttoria, violazione della disciplina sull'accesso e dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015. In via derivata ha contestato l'efficacia retroattiva della determina, la lesione del legittimo affidamento, l'incidenza su rapporti contrattuali esauriti, la violazione dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e trasparenza, la fissazione postuma dei tetti di spesa, l'indeterminatezza delle modalità di contabilizzazione e l'omessa prova dei calcoli. Ha inoltre dedotto l'illegittima richiesta di restituzione dell'IVA e l'eccesso di potere per contraddittorietà e difetto dei presupposti. In via incidentale ha prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina legislativa del payback per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97 e 117, comma 1, Cost. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dalla normativa sopravvenuta del 2025 e ha chiesto la definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti né la questione di costituzionalità. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi. La ricorrente ha documentato il pagamento alla Regione Emilia-Romagna e ha chiesto l'estinzione, ma non ha depositato l'atto regionale formale di accertamento del versamento previsto dalla disposizione sopravvenuta, né tale atto è stato comunicato al Tribunale. Pertanto non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere secondo il meccanismo specifico previsto dall'art. 7 d.l. 95/2025. Tuttavia, il pagamento effettuato, unitamente alla richiesta della ricorrente e al rilievo d'ufficio svolto in udienza, evidenziava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito determinata dalla normativa e dalle circostanze sopravvenute.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento del tetto di spesa e costituisce la base normativa degli atti regionali impugnati.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    La disciplina sopravvenuta consente di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento ridotto del 25 per cento; l'integrale versamento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali. La cessazione della materia del contendere per i ricorsi pendenti richiede l'accertamento formale regionale del pagamento e la relativa comunicazione al TAR.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    Il pagamento sopravvenuto e il comportamento processuale della ricorrente possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità, anche in assenza dell'atto formale regionale necessario per la specifica declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una normativa sopravvenuta prevede la definizione agevolata di obblighi oggetto di un ricorso e subordina la cessazione della materia del contendere a un formale accertamento dell'amministrazione, il pagamento documentato dal ricorrente non consente di per sé tale declaratoria in assenza dell'atto amministrativo richiesto.
  • Il pagamento sopravvenuto dell'importo previsto da una disciplina transattiva o definitoria, accompagnato dalla richiesta della parte di non proseguire il giudizio, costituisce un fatto univoco dal quale il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La mancata produzione dell'atto formale regionale di accertamento impedisce l'applicazione del meccanismo speciale di cessazione della materia del contendere previsto dalla normativa sopravvenuta, ma non esclude che il giudizio possa essere definito per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della prova del pagamento e del comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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