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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20802/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. La difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto da ricettazione a furto; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p.; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le doglianze erano sostanzialmente riproduttive di questioni già dedotte in appello e già adeguatamente respinte dal giudice di merito, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione d'appello era congrua sia sulla configurabilità della ricettazione, sia sul diniego dell'attenuante speciale e delle generiche, valorizzando la mancanza di elementi per affermare il furto presupposto, la distanza temporale tra sottrazione e rinvenimento del bene, il non modico valore dei beni, la gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non consentiti perché reiterativi di doglianze già trattate in appello e comunque diretti a sollecitare una diversa lettura del merito. Ha ritenuto specificamente inammissibile e manifestamente infondato il terzo motivo sulle attenuanti generiche, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'attenuante speciale del quarto comma è stata ritenuta non concedibile alla luce del non modico valore dei beni sottratti e del contesto/modalità del fatto.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile derubricazione del fatto in furto, ma la Corte ha escluso che emergessero elementi specifici idonei a provare il delitto presupposto.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato, sulla base della gravità del fatto e dell'assenza di segnali di resipiscenza.

  • art. 591 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi non consentiti e manifestamente infondati; la formula impiegata rinvia alla disciplina dell'inammissibilità in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riproporre doglianze già dedotte in appello, quando la decisione di merito le abbia affrontate con motivazione esaustiva e immune da illogicità manifeste.
  • Il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una lettura alternativa delle prove, essendo precluso al giudice di legittimità un riesame del fatto.
  • La derubricazione da ricettazione a furto presuppone elementi specifici e univoci idonei a dimostrare la commissione del furto presupposto; in mancanza di tali elementi, il giudizio sulla ricettazione può fondarsi anche sulla distanza temporale tra sottrazione del bene e suo rinvenimento in possesso dell'imputato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione che valorizzi elementi negativi del fatto o della personalità dell'imputato, come la gravità della condotta e l'assenza di resipiscenza.
  • La concessione dell'attenuante speciale collegata alla ricettazione richiede una valutazione concreta del valore dei beni e del contesto criminoso; il non modico valore dei beni e le modalità del fatto possono giustificare il diniego.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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