Circolare n. 32 del 5/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 al regime forfetario: innalzamento della soglia di accesso a 85.000 euro e previsione di fuoriuscita immediata dal regime nellanno in cui i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro. Sono specificati effetti ai fini IVA (obblighi di fatturazione, rettifica dellIVA non detratta secondo art.19-bis2), effetti sulle imposte dirette (criterio di cassa, determinazione del reddito ordinario per il periodo in cui si supera la soglia), sulle ritenute dacconto, nonche risposte a quesiti pratici (ragguaglio per inizi attività, opzioni per regime ordinario, reverse charge, clausola di salvaguardia per sanzioni).
Art. 1, comma 54, legge 29 dicembre 2022, n.197 – Modifiche al regime forfetario (soglie 85.000 e 100.000 euro, effetti IVA e transizione)
Punti principali
Soglie per accesso e permanenza
Soglia di accesso innalzata da 65.000 a 85.000 euro (ricavi/compensi ragguagliati ad anno). Se nel corso danno i compensi percepiti superano 85.000 ma restano <=100.000, la fuoriuscita dal forfetario avviene dallanno successivo; se si superano 100.000 euro la fuoriuscita è immediata, con effetti IVA e fiscali dal momento dellincasso che ha causato lo sforamento.
Adempimenti IVA e fatturazione
Nel forfetario non si addebita IVA nè si detrae lIVA sugli acquisti; esoneri da registrazioni, liquidazioni e dichiarazione annuale. Obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfetari dal 1° gennaio 2024 (già operativo dal 1° luglio 2022 per chi nel 2021 aveva ricavi>25.000). Se si supera 100.000 in corso danno, le operazioni a partire da quella il cui incasso determina lo sforamento devono essere fatturate con IVA.
Rettifica dellIVA non detratta (art. 19-bis2)
Al passaggio dal forfetario al regime ordinario è possibile rettificare limposta non detratta per beni e servizi non ceduti o non utilizzati e per cespiti ammortizzabili secondo i termini dellart. 19-bis2. Tempistiche: se fuoriuscita dallanno successivo (superamento 85k) rettifica nella dichiarazione dellanno di applicazione ordinaria; se fuoriuscita immediata (superamento 100k) rettifica nella dichiarazione relativa allo stesso anno del superamento.
Dettagli tecnici sulla rettifica e esempi
Sono forniti esempi pratici per magazzino, cespiti ammortizzabili e servizi non fruiti, illustrando il calcolo dei mesi/quinti residue e la compilazione del quadro relativo in dichiarazione IVA.
Effetti sulle imposte dirette e determinazione del reddito
Al superamento immediato di 100.000 euro, per il periodo d'imposta in corso si applicano le regole ordinarie di determinazione del reddito (criterio di cassa per verificare il limite). I costi concorrono al reddito al netto dellIVA rettificabile; adempimenti contabili e versamenti d'imposte devono essere rispettati per il periodo in cui si è entrati nel regime ordinario.
Ritenute d'acconto
I compensi percepiti dopo lincremento che provoca la fuoriuscita dal forfetario sono soggetti alle ordinarie ritenute d'acconto (art.25 DPR n.600/1973) allatto del pagamento; analogamente, il professionista diventa sostituto dimposta per i pagamenti effettuati dopo lo sforamento. Le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati restano obbligatorie sempre.
Quesiti operativi chiariti
Risposte su: impossibilità di 'spezzare' una singola operazione per applicare parzialmente IVA (no frazionamento artificioso); possibilità di rientrare nel forfetario negli anni successivi se ricavi 2024 <=85.000; per chi inizia lattività il limite dei 100.000 non va ragguagliato ad anno ma valutato sui compensi effettivamente percepiti; chi ha opzionato regime ordinario può tornare al forfetario dal 2023 senza attendere il triennio in ragione delle nuove disposizioni; il reverse charge assolto in costanza di forfetario va versato normalmente ma non va incluso nella comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al periodo in cui si fuoriesce dal regime.
Clausola di salvaguardia
Gli uffici valuteranno caso per caso la non applicazione delle sanzioni in presenza di oggettiva incertezza sui comportamenti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione della circolare, ai sensi dello Statuto del contribuente.
Indicazioni operative per gli uffici e relative istruzioni
Le direzioni regionali devono vigilare sullapplicazione delle istruzioni; la circolare richiama precedenti documenti di prassi utili e fornisce riferimenti normativi e modelli/quadri dichiarativi per la rettifica IVA.
Testo integrale
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