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Circolare

Circolare n. 35 del 28/12/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce precisazioni integrative alla n. 15/E (2022) su condizioni e limiti per l’applicazione della riduzione Ires (art. 6 DPR 601/1973) a fondazioni di origine bancaria, enti religiosi e altri enti di utilità sociale; definisce i requisiti per il godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare, la nozione di gratuità, l utilizzo dei proventi e l onere probatorio. Illustra inoltre il regime di detassazione del 50% degli utili previsto dalla L. 178/2020 (commi 44-47) e chiarisce che, se ricorrono i requisiti, la riduzione Ires e la detassazione possono cumularsi.

Riduzione a metà dell’aliquota Ires ex art. 6 d.P.R. 29/9/1973, n. 601 e chiarimenti sul regime agevolato per la detassazione degli utili degli enti non commerciali (art. 1, commi 44-47, L. 178/2020)

Punti principali

Premessa

Richiamo alla circolare 15/E del 17/5/2022; obiettivo della presente circolare: fornire ulteriori chiarimenti su FOB, enti religiosi, enti di assistenza/beneficenza e sulla compatibilità tra la riduzione Ires e la detassazione degli utili introdotta dalla L. 178/2020.

Fondazioni di origine bancaria (FOB)

Per beneficiare della riduzione Ires le FOB devono dimostrare sia formalmente sia sostanzialmente di rientrare nelle categorie dell'art. 6 e di svolgere direttamente ed esclusivamente attività meritevoli (promozione sociale e culturale). L erogazione indiretta di somme ad altri enti non sostituisce lo svolgimento diretto richiesto per la riduzione.

Enti religiosi: concetto di gratuità

La gratuità dell attività istituzionale è presupposto della finalità religiosa; contributi, rimborsi o quote prive di corrispettività non compromettono la gratuità e consentono l agevolazione.

Enti religiosi: gestione statico-conservativa del patrimonio immobiliare

La riduzione si applica ai proventi da locazione/vendita se il godimento è mero e non configura attività d impresa; valutazione caso per caso considerando pluralità di elementi (numero immobili, durata contratti, pubblicità, servizi accessori). Canoni di locazione pluriannuali con impiego minimo di risorse possono rientrare nell agevolazione; anche redditi catastali e immobili strumentali sono agevolabili.

Utilizzo parziale dei proventi immobiliari

I proventi agevolati devono essere effettivamente destinati all attività istituzionale ma non necessariamente integralmente o nello stesso periodo d imposta. Sono ammessi accantonamenti documentati e impieghi temporanei in investimenti a basso rischio; interessi e plusvalenze rilevano se reinvestiti nell attività istituzionale. Se l ente svolge anche altre attività non totalmente finanziate da tali proventi, deve dimostrare fonti ordinarie sufficienti per le altre attività.

Attività commerciali strumentali e marginali

Proventi da attività diverse, anche commerciali, possono essere agevolati se svolte in maniera marginale e con strumentalità immediata e diretta rispetto ai fini di religione o culto (es. strutture ricettive riservate a destinatari formativi, bar parrocchiali senza accesso diretto da strada, sale parrocchiali per iniziative religiose). Attività turistiche ordinarie non agevolabili, la presenza di una cappella non è sufficiente.

Istituti per il Sostentamento del Clero (ISC)

La giurisprudenza di legittimità conferma che gli ISC possono usufruire della riduzione sui proventi patrimoniali se si tratta di mero godimento (assenza di organizzazione d impresa) e i proventi sono impiegati esclusivamente nelle attività di religione o culto. La presenza di una struttura gestionale adeguata al patrimonio non esclude di per sé l agevolazione.

Onere probatorio e documentazione richiesta

Spetta al soggetto richiedente dimostrare i requisiti. Occorre conservare documentazione contabile idonea: contabilità separata per attività commerciali, estratti conto dedicati, giustificativi entrate/uscite, rendiconti annuali, delibere di accantonamento a riserva, evidenza degli impieghi dei proventi e di eventuali accantonamenti.

Enti di assistenza e beneficenza

I chiarimenti sulla agevolabilità dei proventi immobiliari si estendono, alle medesime condizioni, anche agli enti di assistenza e beneficenza: i proventi da locazioni/vendite possono godere della riduzione se destinati all attività istituzionale e in assenza di organizzazione d impresa nella gestione immobiliare.

Detassazione degli utili (L. 178/2020, commi 44-47)

La norma esclude al 50% dalla base imponibile Ires gli utili percepiti dagli enti non commerciali che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei settori elencati; i risparmi d imposta devono essere destinati al finanziamento delle attività di interesse generale e gli eventuali importi non erogati accantonati in riserva indivisibile e non distribuibile.

Cumulabilità tra riduzione Ires e detassazione degli utili

La circolare chiarisce che i due regimi non sono incompatibili e, se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi, possono applicarsi congiuntamente. La detassazione dalla L. 178/2020 e la riduzione prevista dall art. 6 DPR 601/1973 possono cumularsi a condizione di rispettare gli obblighi di destinazione e accantonamento previsti.

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