Circolare n. 30 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2023 per le cripto-attività (definite fiscalmente come rappresentazioni digitali di valore o diritti) vigente dal 1° gennaio 2023: definizione fiscale, regime di tassazione dei redditi diversi (aliquota 26%), soglia di esenzione di 2.000 euro, regimi opzionali (dichiarativo, risparmio amministrato, risparmio gestito), norme transitorie e procedure di emersione/regolarizzazione, obblighi di monitoraggio e di comunicazione per intermediari e fornitori di servizi (in coerenza con DAC8/CARF), imposte indirette (IVA, bollo e nuova imposta sul valore delle cripto-attività) e disposizioni sul trattamento IRES/IRAP.
Trattamento fiscale delle cripto-attività (art. 1, commi 126-147, legge n.197/2022) - Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023
Punti principali
Definizione e ambito di applicazione
Introduzione della lettera c-sexies) all'art.67 TUIR: cripto-attività = rappresentazione digitale di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente con tecnologia DLT o analoga. La norma è residuale: si applica alle cripto-attività che non rientrano in strumenti finanziari disciplinati altrove (es. tokenized securities).
Tassazione dei redditi prodotti da persone fisiche e soggetti non d'impresa
Plusvalenze e altri proventi derivanti da detenzione, rimborso, cessione o permuta di cripto-attività sono redditi diversi (art.67 c.1 c-sexies), assoggettati a imposta sostitutiva del 26% dal 1° gennaio 2023, con franchigia annuale di 2.000 euro. Permute tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non sono fiscalmente rilevanti.
Determinazione della plusvalenza e metodo di calcolo
Plusvalenza = differenza tra corrispettivo percepito (o valore normale) e costo/valore d'acquisto. Per cripto-attività della stessa denominazione si applica il criterio LIFO (last in, first out). Costi accessori non sono computabili ai fini del comma 9-bis; documentazione certa a cura del contribuente, altrimenti costo = 0.
Compensazione e riporto delle minusvalenze
Plusvalenze e minusvalenze su cripto-attività si sommano algebricamente; le minusvalenze eccedenti la franchigia di 2.000 euro possono essere portate in deduzione nei quattro periodi d'imposta successivi se indicate in dichiarazione.
Regimi di applicazione dell'imposta sostitutiva (opzioni)
Oltre al regime dichiarativo ordinario, il legislatore ha esteso ai proventi da cripto-attività i regimi opzionali del d.lgs. 461/1997: risparmio amministrato (imposta applicata e versata dall'intermediario/operatori CASP su ciascun realizzo) e risparmio gestito (tassazione per maturazione a cura del gestore). I prestatori di servizi crypto (CASP, wallet providers) possono ricevere l'opzione.
Rideterminazione del valore d'acquisto al 1° gennaio 2023
Facoltà per chi deteneva cripto-attività al 1/1/2023 di assumere come costo/valore d'acquisto il valore normale a tale data, versando imposta sostitutiva pari al 14% (codice tributo 1717). Pagamento in un'unica soluzione o in massimo 3 rate (interessi 3% annuo); termine originario prorogato fino al 15/11/2023.
Regolarizzazione (emersione) per omissioni fino al 31/12/2021
Procedura speciale per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici che non hanno indicato RW o non hanno dichiarato redditi da cripto-attività fino al 31/12/2021: istanza con documentazione probatoria e relazione, pagamento sanzione ridotta 0,5% per omissione RW e/o imposta sostitutiva 3,5% per redditi omessi (versamento entro termine stabilito; modelli e istruzioni con Provv. Agenzia delle Entrate 7/8/2023).
Obblighi degli intermediari e certificazione delle operazioni
Operatori che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (banche, SIM, CASP, prestatori wallet) sono tenuti a rilasciare certificazioni alle parti e comunicare all'Amministrazione i dati delle operazioni su cripto-attività (art.10 d.lgs.461/1997). Gli intermediari che raccolgono l'opzione amministrata/gestita devono applicare e versare l'imposta sostitutiva e fornire certificazioni su plus/minusvalenze.
Monitoraggio fiscale e quadro RW
Estensione degli obblighi di monitoraggio (art.4 d.l.167/1990): devono essere indicate nel quadro RW tutte le cripto-attività detenute (anche in Italia) e sono soggetti agli obblighi non solo gli intermediari ma anche titolari effettivi. Sanzioni ordinarie 3%-15% (o ridotte con regolarizzazione).
Cooperazione internazionale e scambio di informazioni (DAC8/CARF)
La direttiva DAC8 e il Crypto-Asset Reporting Framework (OCSE) prevedono scambio automatico di informazioni su transazioni crypto: soggetti obbligati sono i CASP; dati da comunicare includono identificativi utenti, aggregati importi/volumi e numero transazioni; prime informazioni per anno 2026 (scambio entro 9 mesi; primo scambio settembre 2027).
Imposte indirette: IVA, bollo e nuova imposta sul valore
IVA: si applica l'approccio 'look-through' e la sentenza C-264/14 (Hedqvist): conversioni fiat/crypto e attività finanziarie con funzione di moneta virtuale sono esenti; servizi accessori (custodia, gestione wallet, piattaforme, mining/staking) vanno valutati case-by-case (potenzialmente imponibili, esenti o fuori campo). Imposta di bollo: comunicazioni periodiche su prodotti finanziari e cripto-attività assoggettate al 2 per mille annuo (nota 3-ter); nuova imposta sul valore delle cripto-attività (cod. 1727) applicata ai residenti quando l'imposta di bollo non è assolta dall'intermediario, misura 2 per mille (max €14.000 per non persone fisiche).
Regole per il reddito d'impresa e valutazioni di bilancio
Per soggetti IRES/IRAP il comma 3-bis art.110 TUIR sterilizza gli effetti valutativi delle cripto-attività alla data di chiusura esercizio: componenti positivi/negativi da valutazione non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e all'IRAP. Realizzi (cessioni/permute con corrispettivo) restano fiscalmente rilevanti; classificazione contabile rimane rilevante per qualificazione fiscale.
Territorialità e titolarità delle chiavi
Per i non residenti, i redditi da cripto-attività si considerano prodotti in Italia se le chiavi/cripto-attività sono detenute presso intermediari o prestatori servizi residenti o presso stabile organizzazione italiana; se detenute direttamente (es. hardware wallet), rileva la localizzazione fisica del supporto (presunzione di produzione in Italia se il detentore è residente).
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