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Circolare

Circolare n. 31 del 9/11/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Per il solo periodo d'imposta 2023 il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi/compensi 2022 fino a 170.000 euro è differito dal 30/11/2023 al 16/01/2024 oppure può essere rateizzato in 5 rate mensili di pari importo da gennaio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi secondo l'art. 20, comma 2, d.lgs. 241/1997. La circolare chiarisce destinatari, esclusioni, modalità di calcolo della soglia e regole specifiche per attività agricole e imprese familiari.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Art. 4, decreto‑legge 18/10/2023, n. 145

Punti principali

Destinatari del rinvio

Persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2022 abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro; rientrano in linea generale imprenditori individuali, lavoratori autonomi, titolari di impresa familiare e dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e i contribuenti che versano l'acconto in un'unica soluzione.

Soggetti esclusi

Non possono fruire del rinvio le persone fisiche non titolari di partita IVA (es. soci senza partita IVA con redditi imputati per trasparenza), i titolari di partita IVA con ricavi/compensi 2022 superiori a 170.000 euro e i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali, enti non commerciali). I collaboratori familiari e il coniuge dell'imprenditore non beneficiano del rinvio salvo siano anch'essi titolari di partita IVA.

Termini e modalità di pagamento

Versamento differito dal 30/11/2023 al 16/01/2024 oppure possibilità di dilazionare in cinque rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di legge (art. 20, comma 2, d.lgs. 241/1997).

Componenti escluse dal differimento

Sono espressamente esclusi dal differimento i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi INAIL, che restano dovuti nei termini ordinari (30/11/2023).

Calcolo della soglia di 170.000 euro

La soglia si verifica con riferimento ai ricavi e compensi dichiarati per il 2022 (richiamo all'art. 57 del TUIR). In caso di più attività si sommano i ricavi/compensi delle diverse attività; per attività agricole si considera il volume d'affari (campo VE50 del modello IVA 2023) o, se non è presentata la dichiarazione IVA, il fatturato complessivo 2022; per impresa familiare/azienda coniugale rileva l'ammontare complessivo dei ricavi.

Attuazione e vigilanza

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni e i principi enunciati nella circolare siano osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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