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Circolare

Circolare n. 29 del 19/10/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: il coacervo successorio previsto dall'art. 8, comma 4, del TUS si ritiene implicitamente abrogato e quindi non applicabile né per la determinazione delle aliquote né per il calcolo delle franchigie. Il coacervo donativo previsto dall'art. 57, comma 1, continua a trovare applicazione, ma esclude le donazioni effettuate nel periodo di abrogazione dell'imposta (25/10/2001 - 28/11/2006). Si invita la revisione delle controversie pendenti e l'adeguamento della prassi degli uffici.

Imposta sulle successioni e donazioni - Art. 8, comma 4, e art. 57, comma 1, d.lgs. n. 346/1990 - Coacervo successorio e donativo

Punti principali

Quadro normativo

L'art. 8, comma 4, TUS disponeva il cumulo del valore delle donazioni (donatum) con l'asse ereditario (relictum); l'art. 57, comma 1, disciplina il cumulo tra donazioni precedenti e il valore della donazione corrente ai fini della franchigia.

Coacervo successorio - esito

Sulla base della giurisprudenza di legittimità l'art. 8, comma 4, è da considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità con il sistema di aliquota proporzionale introdotto dalla L. n. 342/2000: non va più applicato né per determinare aliquote né per il calcolo delle franchigie.

Coacervo donativo - esito

L'art. 57, comma 1, resta operativo e rileva ai fini delle franchigie dell'imposta di donazione, ma il cumulo esclude le donazioni effettuate nel periodo in cui l'imposta era abrogata (25/10/2001 - 28/11/2006).

Sovrapposizione con prassi precedente

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E del 2008 sono in parte superati: quelli relativi al coacervo successorio devono essere abbandonati; quelli sul coacervo donativo vanno corretti escludendo il periodo di abrogazione.

Giurisprudenza

La circolare richiama un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (più pronunce tra cui ord. 20/10/2020 n. 22738 e successive) che ha dichiarato l'inapplicabilità del coacervo successorio e ha chiarito i limiti del coacervo donativo.

Indicazioni operative e contenzioso

Le strutture territoriali devono riesaminare le controversie pendenti e, se la liquidazione è stata effettuata secondo criteri non conformi, abbandonare la pretesa tributaria secondo le modalità di rito; nelle istanze per cessazione della materia del contendere valutare anche la posizione sulle spese di giudizio.

Esecuzione e vigilanza

Le direzioni regionali devono assicurare l'osservanza delle istruzioni fornite dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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