Regolamento (UE) 2017/573
Regolamento delegato (UE) 2017/573 della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce requisiti tecnici per assicurare che i servizi di co-ubicazione offerti dalle sedi di negoziazione e le relative strutture commissionali siano equi, trasparenti e non discriminatori. Impone pubblicità delle condizioni economiche e operative, accesso alle stesse condizioni per utenti dello stesso tipo e divieti specifici contro tariffe che favoriscano comportamenti di trading anomali. La disciplina si applica alle sedi di negoziazione della direttiva MiFID II e decorre dal 3 gennaio 2018.
Norme tecniche UE sui requisiti per garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni delle sedi di negoziazione siano equi, trasparenti e non discriminatori.
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE, incluse le sedi che forniscono servizi di co-ubicazione e quelle che operano tramite centri dati di propria proprietà e gestione, di proprietà propria ma gestiti da terzi, di proprietà e gestione di terzi con accordi di esternalizzazione, nonché i servizi di hosting di prossimità forniti da terzi in base ad accordi contrattuali con la sede di negoziazione. Le regole riguardano sia l’accesso ai servizi di co-ubicazione sia la determinazione, la struttura e la trasparenza delle commissioni applicate a membri, partecipanti o clienti. Si applica dal 3 gennaio 2018, in parallelo con le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE.
Servizi di co-ubicazione e commissioni delle sedi di negoziazione
Il regolamento delegato completa la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) stabilendo norme tecniche di regolamentazione volte a garantire che i servizi di co-ubicazione offerti dalle sedi di negoziazione, così come le relative strutture delle commissioni, siano equi, trasparenti e non discriminatori. Il testo risponde all’esigenza di assicurare condizioni armonizzate, evitare pratiche tariffarie distorsive e rafforzare la trasparenza verso gli utenti dei mercati.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le sedi di negoziazione che forniscono servizi di co-ubicazione, incluse quelle che operano nei propri centri dati, in centri dati di propria proprietà ma gestiti da terzi, in centri dati di terzi oggetto di accordi di esternalizzazione e nei servizi di hosting di prossimità affidati a terzi mediante accordi contrattuali. Le regole incidono anche sulla struttura delle commissioni applicate a membri, partecipanti e clienti, con riferimento ai servizi offerti e alle condizioni di accesso.
Servizi di co-ubicazione: equità e non discriminazione
Le sedi di negoziazione devono garantire l’accesso ai servizi di co-ubicazione a condizioni equivalenti per gli utenti che hanno sottoscritto i medesimi servizi, nei limiti delle disponibilità materiali di spazio, alimentazione, raffreddamento e risorse analoghe. Le condizioni devono essere uniformi quanto a spazio, connettività, tecnologia, assistenza tecnica, accesso ai dati, lunghezza dei cavi, messaggi e altri elementi indicati dal regolamento. Inoltre, le sedi devono adottare misure ragionevoli per monitorare i collegamenti e misurare la latenza, così da evitare trattamenti discriminatori tra utenti con lo stesso tipo di latenza. È altresì previsto che i servizi siano offerti singolarmente e non solo in pacchetti.
Trasparenza delle informazioni sui servizi
Le sedi di negoziazione devono pubblicare sul proprio sito internet un insieme di informazioni dettagliate sui servizi di co-ubicazione: elenco dei servizi disponibili, struttura delle commissioni, condizioni di accesso, requisiti informatici e modalità operative, tipi di latenza disponibili, criteri di assegnazione dello spazio e requisiti per eventuali fornitori terzi. La finalità è consentire agli operatori di conoscere ex ante condizioni tecniche ed economiche del servizio.
Commissioni e criteri consentiti
Le commissioni devono essere applicate in modo uguale agli utenti dello stesso tipo di servizio sulla base di criteri oggettivi. Differenziazioni tariffarie sono ammesse solo se fondate su criteri non discriminatori, misurabili e oggettivi, come il volume totale degli scambi, il numero di negoziazioni, le commissioni complessivamente generate, i servizi o pacchetti acquistati, l’ambito o settore di utilizzo e la fornitura di liquidità, inclusa l’attività di market making ai sensi della direttiva 2014/65/UE. La struttura tariffaria deve essere sufficientemente dettagliata da permettere agli utenti di prevedere le commissioni dovute, con indicazione della natura fissa o variabile e degli eventuali rimborsi, incentivi o disincentivi.
Obbligo di pubblicazione di un documento unico
Oltre alla pubblicazione delle informazioni di dettaglio, le sedi di negoziazione devono rendere disponibile un documento unico, completo e accessibile al pubblico, contenente i criteri oggettivi per determinare commissioni, strutture tariffarie e condizioni contrattuali rilevanti, nonché tutte le commissioni di esecuzione, commissioni accessorie, rimborsi, incentivi e disincentivi. L’obiettivo è assicurare massima trasparenza e comparabilità.
Divieto di strutture commissionali retroattive o distorsive
Il regolamento vieta strutture delle commissioni che, superata una certa soglia, attribuiscano a tutte le negoziazioni del periodo, anche a quelle eseguite prima del raggiungimento della soglia, una commissione inferiore per un determinato periodo. Il divieto mira a impedire meccanismi che possano incoraggiare scambi ad alta intensità o generare pressioni eccessive sulle infrastrutture di mercato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018, in coerenza con la normativa MiFID II. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Servizi di co-ubicazione equi e non discriminatori
Le sedi di negoziazione che forniscono servizi di co-ubicazione devono garantire, nei limiti di spazio, alimentazione, raffreddamento e risorse analoghe disponibili, un trattamento equo e non discriminatorio per i servizi resi nei centri dati di cui hanno proprietà e gestione, nei centri di loro proprietà gestiti da terzi scelti da esse, nei centri dati di terzi con accordi di esternalizzazione e nei servizi di hosting di prossimità forniti da terzi. Tutti gli utenti che hanno sottoscritto gli stessi servizi devono avere accesso alla rete alle stesse condizioni; le sedi devono inoltre monitorare collegamenti e latenza per assicurare parità di trattamento fra utenti con la medesima tipologia di latenza e offrire i servizi singolarmente, senza obbligo di acquisto di pacchetti.
Obblighi di trasparenza sui servizi di co-ubicazione
Le sedi di negoziazione devono pubblicare sui propri siti internet informazioni dettagliate sui servizi di co-ubicazione, includendo elenco dei servizi offerti, elementi di spazio, alimentazione, raffreddamento, lunghezza dei cavi, accesso ai dati, connettività al mercato, tecnologia, assistenza tecnica, tipi di messaggio, telecomunicazioni e prodotti/servizi collegati, struttura delle commissioni, condizioni di accesso, requisiti informatici e modalità operative, tipi di latenza disponibili, procedura di assegnazione dello spazio e requisiti per eventuali fornitori terzi.
Commissioni e strutture tariffarie
Le sedi di negoziazione devono applicare le stesse commissioni e condizioni agli utenti dello stesso tipo di servizio sulla base di criteri oggettivi. Sono ammesse strutture commissionali diverse solo se fondate su criteri non discriminatori, misurabili e oggettivi, legati al volume totale degli scambi, al numero di negoziazioni o all’insieme delle commissioni generate, ai servizi o pacchetti forniti, all’ambito o settore d’uso richiesto e alla fornitura di liquidità o allo status di market maker. La struttura tariffaria deve essere sufficientemente dettagliata per consentire agli utenti di prevedere le commissioni dovute, indicando servizi a pagamento, commissione per ciascun servizio, natura fissa o variabile, nonché rimborsi, incentivi e disincentivi; i servizi devono essere offerti anche singolarmente e non solo in pacchetti.
Trasparenza documentale delle commissioni
Le sedi di negoziazione devono pubblicare in un unico documento, completo e accessibile al pubblico sul proprio sito web, i criteri oggettivi per la determinazione delle commissioni, delle strutture delle commissioni e delle altre condizioni di cui all’articolo 3, nonché le commissioni di esecuzione, le commissioni accessorie, i rimborsi, gli incentivi e i disincentivi.
Divieto di strutture commissionali che favoriscano effetti retroattivi sulla soglia
È vietato offrire a membri, partecipanti o clienti strutture delle commissioni per cui, una volta superata una determinata soglia, tutte le negoziazioni del periodo, incluse quelle effettuate prima del raggiungimento della soglia, beneficino di una commissione inferiore per un determinato periodo. La norma mira a evitare meccanismi che incentivino negoziazioni ad alta intensità o condizioni di mercato anomale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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