Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/889

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/889 della Commissione, del 6 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati sulla base della disciplina di esecuzione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per le origini/pesi paesi terzi ivi elencati, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'organizzazione comune dei mercati agricoli. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore; non contiene esclusioni ulteriori rispetto ai prodotti e ai codici indicati nell'allegato.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/889 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alla disciplina tecnica contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si chiarisce che, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.

Meccanismo di determinazione del valore forfettario

Il regolamento non introduce una disciplina generale nuova, ma aggiorna i valori numerici applicabili per il calcolo del prezzo di entrata. Il considerando rileva che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; il presente atto recepisce quindi la fissazione dei valori pertinenti per la data di riferimento.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. I valori riguardano specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e varie origini di paesi terzi, fra cui, a titolo esemplificativo, IL, MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, PE, US, UY, ZA e il codice ZZ per le altre origini. Tra i codici elencati figurano, tra gli altri, 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00 e 0809 29 00.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato dalla pubblicazione.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per singole origini di paesi terzi, inclusa la categoria "ZZ" corrispondente ad altre origini.

Ambito materiale e base giuridica

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando richiamano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Elenco dei prodotti e dei valori

L'allegato contiene i valori forfettari per i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00 e 0809 29 00, con distinzione per origine nazionale (ad esempio IL, MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, PE, US, UY, ZA) e per il codice ZZ relativo ad altre origini.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.