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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1712

Regolamento delegato (UE) 2016/1712 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l'obbligo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce il contenuto minimo della documentazione particolareggiata dei contratti finanziari che taluni enti e imprese di investimento devono mantenere per agevolare l’attività di pianificazione e di esecuzione della risoluzione. L’obiettivo è consentire alle autorità competenti e di risoluzione un accesso rapido e strutturato ai dati essenziali sui contratti finanziari, in particolare quando nel piano di risoluzione è prevista l’adozione di misure di risoluzione. L’allegato elenca in dettaglio i campi informativi da conservare, includendo dati sulle parti, sul valore e sulla valutazione, sulle garanzie, sulla compensazione e su specifici riconoscimenti contrattuali di diritto di paesi terzi.

Norme tecniche che stabiliscono l’insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da includere nella documentazione dettagliata richiesta agli enti soggetti a risoluzione e le condizioni in cui tale obbligo può essere imposto.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE (BRRD) quando il piano di risoluzione o il piano di risoluzione di gruppo prevede azioni di risoluzione nei loro confronti, e le condizioni per la risoluzione risultano soddisfatte. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono estendere l’obbligo anche ad altri enti o entità della medesima categoria quando ciò sia necessario per garantire una programmazione completa ed efficace. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata

Il regolamento delegato attua l’articolo 71, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE (BRRD) e mira a rendere immediatamente accessibili alle autorità competenti e di risoluzione le informazioni essenziali sui contratti finanziari rilevanti ai fini della risoluzione. La logica del testo è quella di assicurare una pianificazione della risoluzione completa ed efficace, senza escludere la facoltà delle autorità di richiedere dati ulteriori quando necessario.

Ambito soggettivo e presupposti dell’obbligo

L’obbligo di tenuta della documentazione particolareggiata riguarda gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, cioè soggetti potenzialmente interessati da misure di risoluzione nell’ambito della BRRD. L’obbligo scatta quando il piano di risoluzione o il piano di risoluzione di gruppo prevede azioni di risoluzione nei confronti dell’ente o dell’entità interessata e siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione. Le autorità competenti e di risoluzione possono imporlo anche ad altri soggetti rientranti nelle medesime lettere, se ciò serve a garantire una programmazione completa ed efficace.

Funzione della documentazione particolareggiata

La documentazione deve consentire alle autorità di reperire con facilità i dati sui contratti finanziari, in modo da poterne valutare rapidamente la rilevanza ai fini dell’azione di risoluzione. Il regolamento precisa che la definizione dell’insieme minimo di informazioni non limita il potere delle autorità di usare tale elenco come modello operativo né quello di imporre un formato specifico per la trasmissione dei dati entro il termine assegnato.

Insieme minimo di informazioni richieste

L’allegato stabilisce un elenco articolato di campi informativi da mantenere continuativamente per ogni contratto finanziario. I dati coprono in particolare:

  • le parti del contratto, con dati identificativi, denominazioni, sede/domicilio, paese e legge applicabile;
  • le clausole contrattuali di riconoscimento relative a poteri di svalutazione e conversione, sospensione dei diritti di recesso e altri poteri di risoluzione, per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi;
  • le principali linee di business a cui il contratto si riferisce;
  • il valore del contratto, la valuta e la data/ora dell’ultima valutazione, nonché il tipo di valutazione (prezzi di mercato, modello o valutazione CCP);
  • le informazioni sulle garanzie reali, sulla garanzia per portafoglio e sui relativi codici identificativi;
  • i margini iniziali e di variazione forniti e ricevuti, con le relative valute;
  • la tipologia del contratto finanziario e il suo identificativo unico;
  • i dati dell’operazione, inclusi data di efficacia, scadenza, cessazione anticipata, diritto di recesso, accordo quadro, versione dell’accordo quadro, accordo di netting e classificazione delle passività/crediti rispetto al bail-in;
  • le informazioni sulla compensazione, compreso l’obbligo di compensazione, l’avvenuta compensazione, data e ora, identificativo della controparte centrale e indicazione di eventuale operazione infragruppo.

Regole specifiche per contratti soggetti a diritto di paesi terzi

Per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi, l’allegato richiede la registrazione delle clausole contrattuali di riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione, della sospensione dei diritti di recesso e di altri poteri di risoluzione. Tali clausole possono essere registrate a livello di accordo quadro quando siano inserite in un master agreement e si applichino a tutte le negoziazioni soggette a tale accordo.

Valutazione, garanzie e compensazione

Il regolamento collega alcuni campi informativi agli obblighi di segnalazione già previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 sui derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. In particolare, il valore del contratto e la sua valutazione devono essere coerenti con i metodi di valutazione a prezzi di mercato o a modello previsti dalla disciplina EMIR, mentre per le negoziazioni compensate si utilizza la valutazione della controparte centrale. Sono inoltre richieste informazioni dettagliate su garanzie reali, margini iniziali e margini di variazione, sia forniti sia ricevuti, anche su base di portafoglio.

Eccezione per campi non applicabili

Se un campo dell’allegato non si applica a un determinato tipo di contratto finanziario, l’ente o l’entità può escludere quel campo dall’obbligo solo dimostrando tale non applicabilità all’autorità competente o di risoluzione. L’eccezione è quindi subordinata a una prova fornita al supervisore o all’autorità di risoluzione.

Rapporti con EMIR e con le richieste alle trade repositories

Il regolamento chiarisce che l’obbligo di tenuta della documentazione non limita il potere delle autorità di acquisire informazioni dai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 71, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. Ne deriva una sovrapposizione funzionale tra archivi interni degli enti e fonti esterne di dati, a tutela dell’effettività della pianificazione della risoluzione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce testo rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Obbligo di tenere una documentazione dettagliata

L’autorità competente o l’autorità di risoluzione impone agli enti o alle entità interessate di mantenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari quando il piano di risoluzione o il piano di risoluzione di gruppo prevede azioni di risoluzione nei loro confronti, purché siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione. L’obbligo può essere esteso ad altri enti o entità della stessa categoria se necessario per assicurare una programmazione completa ed efficace.

Contenuto minimo delle informazioni da conservare

Per ciascun contratto finanziario deve essere mantenuto in modo continuativo l’insieme minimo di informazioni previsto nell’allegato. Le informazioni riguardano, tra l’altro, l’identificazione delle controparti, la legge applicabile, eventuali clausole di riconoscimento contrattuale per contratti soggetti a diritto di paesi terzi, il valore e la valuta di valutazione, le garanzie reali e di portafoglio, i margini iniziale e di variazione, la tipologia del contratto, gli identificativi della negoziazione e i dati sull’operazione, inclusi efficacia, scadenza e cessazione.

Trasmissione delle informazioni su richiesta

Su richiesta dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione, l’ente o l’entità deve mettere a disposizione e trasmettere le informazioni richieste sui contratti finanziari entro i termini fissati nella richiesta stessa.

Eccezione per campi non applicabili

Se un campo informativo dell’allegato non si applica a un determinato tipo di contratto finanziario e l’ente o l’entità può dimostrarlo all’autorità competente o di risoluzione, le informazioni relative a quel campo sono escluse dall’obbligo di cui all’articolo 1.

Rapporto con altre fonti informative

L’obbligo di tenuta della documentazione non pregiudica il potere delle autorità competenti e di risoluzione di richiedere le informazioni necessarie ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 71, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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