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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/984

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/984 della Commissione, del 7 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krupnioki śląskie (IGP)]

Normativa europea32016R0984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Krupnioki śląskie" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione adotta la registrazione dopo che la domanda presentata dalla Polonia è stata pubblicata e non è pervenuta alcuna opposizione entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Krupnioki śląskie" per un prodotto a base di carne.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Krupnioki śląskie", riconosciuta come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è valido in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria secondo le regole generali del regolamento.

Registrazione di "Krupnioki śląskie" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/984 della Commissione iscrive la denominazione "Krupnioki śląskie" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Polonia.

Contesto procedurale

La Commissione precisa che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento, sono venuti meno i presupposti ostativi alla registrazione.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone che "Krupnioki śląskie" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)". Per gli operatori del settore agroalimentare ciò significa che la denominazione beneficia della tutela tipica dei regimi di qualità UE riservata ai prodotti conformi al disciplinare registrato.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Krupnioki śląskie" è registrata come IGP. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama la pubblicazione preventiva della domanda di registrazione presentata dalla Polonia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione viene registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiequalità dei prodotti agricoli e alimentariindicazioni geografiche protetteagroalimentareregistri delle denominazioni protette

Testo integrale

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