Regolamento (UE) 2016/888
Regolamento (UE) 2016/888 del Consiglio, del 6 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/323 recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda il versamento delle quote
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento finanziario dell’11° Fondo europeo di sviluppo per regolare in modo più preciso il versamento delle quote degli Stati membri. La modifica nasce dall’esigenza di evitare effetti negativi sul bilancio del FES derivanti dall’applicazione di interessi negativi sui conti speciali utilizzati per i contributi. Viene quindi stabilito che tali conti siano tenuti senza spese o interessi e che, se si applicano interessi negativi, lo Stato membro interessato accrediti un importo corrispondente. La Commissione deve inoltre gestire i prelievi in modo da attenuare l’impatto finanziario per gli Stati membri e mantenere la ripartizione degli attivi coerente con il criterio di contribuzione previsto dall’accordo interno.
Modifica il regolamento finanziario dell'11° Fondo europeo di sviluppo per disciplinare il versamento delle quote e la gestione degli interessi negativi sui conti speciali degli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri tenuti a versare i contributi al Fondo europeo di sviluppo (FES) ai sensi del regolamento (UE) 2015/323, nonché alla Commissione europea nella gestione dei relativi flussi di tesoreria. Riguarda i contributi espressi e versati in euro, depositati su conti speciali aperti presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso un istituto finanziario designato. La disciplina incide in particolare sui casi in cui tali conti siano soggetti a spese o interessi negativi; non introduce un nuovo regime sostanziale del FES, ma modifica le modalità operative di accredito e gestione delle quote. Si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento (UE) 2016/888 del Consiglio: versamento delle quote dell’11° Fondo europeo di sviluppo
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2015/323, che contiene il regolamento finanziario dell’11° Fondo europeo di sviluppo (FES), per adeguare la disciplina dei versamenti alle condizioni di mercato caratterizzate da tassi di interesse negativi. Il legislatore europeo mira a evitare che l’applicazione di spese o interessi negativi sui conti speciali del FES produca perdite per il bilancio del Fondo o disparità di trattamento tra Stati membri.
Contesto e finalità della modifica
La modifica è motivata dal fatto che la Banca centrale europea e altre banche centrali nazionali hanno adottato decisioni che comportano tassi negativi e, quindi, un possibile obbligo di pagamento a carico del depositante nei confronti della banca centrale nazionale. Poiché i contributi al FES devono essere accreditati su conti speciali aperti presso la banca centrale dello Stato membro interessato o presso un istituto designato, l’applicazione di interessi negativi può ridurre il bilancio del FES. Per questo il regolamento introduce una regola specifica di compensazione e un criterio di gestione dei prelievi da parte della Commissione.
Ambito soggettivo e operativo
La disciplina riguarda gli Stati membri tenuti a versare le quote del FES e la Commissione europea nella gestione dei conti speciali e della tesoreria del Fondo. I contributi sono espressi in euro e devono essere versati in euro. Il meccanismo si applica ai contributi di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2015/323, in particolare a quelli di cui al paragrafo 7, lettere a) e b).
Modalità di accredito delle quote
L’articolo 22 del regolamento (UE) 2015/323 viene sostituito integralmente. Le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi stabiliti per i precedenti Fondi europei di sviluppo. Il contributo di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera a), deve essere accreditato da ciascuno Stato membro su un conto speciale intestato "Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo", aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l’istituto finanziario da esso designato.
Regime dei conti speciali e interessi negativi
Gli importi versati devono essere conservati sui conti speciali fino a quando è necessario effettuare i pagamenti. Il conto deve essere tenuto senza spese o interessi. Se tuttavia al conto si applicano interessi negativi, lo Stato membro interessato deve accreditare sul conto, al più tardi il giorno del versamento di ogni quota di cui all’articolo 21, un importo corrispondente agli interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della quota.
Gestione della tesoreria da parte della Commissione
La Commissione deve operare per distribuire i prelievi dai conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi conforme al criterio di contribuzione previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno. Inoltre, nel coprire i bisogni di tesoreria del FES, la Commissione deve mirare a ridurre l’incidenza dell’obbligo di accredito degli interessi negativi, utilizzando in via prioritaria le somme accreditate sui conti interessati.
Ulteriore contributo e modalità di accredito
Il contributo di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera b), resta disciplinato dall’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/323 e deve essere accreditato da ciascuno Stato membro secondo tale disposizione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2015/323
L’articolo 22, relativo al versamento delle quote, viene sostituito integralmente per disciplinare le modalità di accredito dei contributi degli Stati membri al FES e la gestione dei conti speciali dedicati.
Ordine di utilizzo delle richieste di contributi
Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi stabiliti per i precedenti Fondi europei di sviluppo.
Contributi in euro e conti speciali
I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e versati in euro. Il contributo di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera a), è accreditato su un conto speciale intestato "Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo", aperto presso la banca centrale nazionale competente o presso l’istituto designato dallo Stato membro.
Conti senza spese o interessi
Il conto speciale deve essere tenuto senza spese o interessi fino al momento in cui siano necessari i pagamenti.
Trattamento degli interessi negativi
Se al conto si applicano interessi negativi, lo Stato membro interessato deve accreditare, al più tardi il giorno del versamento di ogni quota di cui all’articolo 21, un importo corrispondente agli interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della quota.
Ripartizione dei prelievi e tutela della tesoreria
La Commissione deve distribuire i prelievi dai conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi conforme al criterio di contribuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno. Inoltre, nel coprire i bisogni di tesoreria del FES, deve dare priorità alle somme accreditate sui conti interessati per ridurre l’impatto dell’obbligo di accredito degli interessi negativi.
Contributo di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera b)
Il contributo previsto all’articolo 21, paragrafo 7, lettera b), è accreditato da ogni Stato membro a norma dell’articolo 53, paragrafo 1.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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