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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/985

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/985 della Commissione, del 7 giugno 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de Pauillac (IGP)]

Normativa europea32016R0985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica del disciplinare relativo alla denominazione "Agneau de Pauillac", qualificata come modifica non minore ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia, ha pubblicato la modifica proposta e, in assenza di opposizioni, ne ha disposto l'approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione geografica protetta "Agneau de Pauillac".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Agneau de Pauillac" registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con effetti negli Stati membri dell'Unione europea. Il regolamento riguarda esclusivamente l'approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in GUUE, senza disciplinare in modo autonomo produzione, etichettatura o controlli oltre quanto necessario per tale approvazione.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Agneau de Pauillac"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/985 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Agneau de Pauillac", già registrata nel sistema UE delle DOP e IGP. L'atto si colloca nell'ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle denominazioni protette.

Contesto procedurale

La Commissione riferisce di aver esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non è stata considerata "minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), aprendo la fase per eventuali opposizioni.

Esito dell'esame e approvazione

La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di tale esito, la modifica del disciplinare è stata approvata con l'articolo 1 del regolamento.

Ambito di efficacia del regolamento

L'atto ha efficacia generale nell'Unione: entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non introduce una disciplina autonoma di merito sulla produzione dell'agnello, ma si limita a rendere vincolante la modifica del disciplinare della denominazione protetta.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione "Agneau de Pauillac" (IGP). L'atto recepisce l'esito positivo della procedura di esame della domanda di modifica presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Procedura seguita e assenza di opposizioni

La Commissione ha qualificato la modifica come non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, per tale ragione, ha pubblicato la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodottidenominazioni di origine protette

Testo integrale

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