Cassazione Civile, Ordinanza n. 04622/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da sei avvisi di accertamento emessi nei confronti di alcune socie di una società di persone, per il recupero a tassazione, ai fini IRPEF per gli anni 2005 e 2006, di maggior reddito già accertato in capo alla società e imputato per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. Dopo il rigetto in primo grado e un accoglimento parziale in appello, una delle socie ha proposto ricorso per cassazione limitatamente a un rilievo relativo alle sopravvenienze attive per l’anno 2005, denunciando la violazione degli artt. 88 e 109 t.u.i.r. e dell’art. 2956 c.c. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuta la definizione agevolata dei carichi ex art. 6 d.l. 193/2016: la contribuente ha presentato istanza, l’agente della riscossione l’ha accolta e sono state versate integralmente le somme dovute. Sulla base di ciò le parti hanno chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 6 d.l. 193/2016, che l’istanza era stata accolta e che il debito risultava integralmente pagato. La pronuncia ha limitato l’effetto estintivo all’avviso di accertamento oggetto del ricorso per cassazione. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 5 t.u.i.r.
È richiamato come base dell’imputazione per trasparenza ai soci del reddito accertato in capo alla società di persone.
artt. 88 e 109 t.u.i.r.
Sono invocati dalla ricorrente come norme violate in tema di sopravvenienze attive e criterio di competenza.
art. 2956 c.c.
È denunciata la violazione di questa norma nel motivo di ricorso, in relazione al trattamento del credito/titolo fiscale contestato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 6 d.l. n. 193/2016
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, con dichiarazione di adesione, comunicazione dell’esattore, impegno a rinunciare ai giudizi e pagamento integrale, comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 19 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato nel testo del comma 4 dell’art. 6 d.l. 193/2016 come disciplina della rateizzazione non applicabile al residuo in caso di mancato perfezionamento della definizione.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, una volta perfezionata con l’adesione dell’ente esattore e con il pagamento integrale delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente sul carico definito.
- Quando il contribuente che ha aderito alla definizione agevolata è ricorrente in cassazione, la formale richiesta di estinzione o comunque la rinuncia al giudizio costituisce adempimento dell’impegno assunto ex lege e produce l’estinzione del processo.
- Le norme sulla definizione agevolata hanno natura sostanziale, perché incidono sulla situazione debitoria, ma contengono anche una disciplina processuale speciale che sostituisce l’assetto della lite pendente con quello risultante dalla definizione.
- La verifica del perfezionamento della definizione agevolata richiede di accertare: presentazione dell’istanza, accoglimento da parte dell’agente della riscossione e integrale pagamento delle somme richieste.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata, il giudice non decide il merito del motivo di ricorso, limitandosi a dichiarare l’estinzione del giudizio.
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