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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35796/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza/contraddittorietà di motivazione sulla responsabilità penale e censura di illegittimità costituzionale della prescrizione imposta dal decreto di sorveglianza speciale (divieto di detenere telefoni cellulari), invocando la sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2023 e lamentando assenza di adeguata motivazione nel decreto del Tribunale di Trani del 23/06/2014; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per mancata rideterminazione in senso più favorevole della pena in appello dopo che una delle violazioni era stata riqualificata ex art. 650 c.p. e dichiarata estinta per prescrizione (profili di "reformatio in peius").

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (il dogma di illegittimità costituzionale e il profilo motivazionale sono stati ritenuti infondati: la prescrizione del divieto di detenere telefoni era stata imposta dal Tribunale con decreto e non dall'autorità amministrativa, perciò non si è ravvisata la questione di cui alla sentenza n. 2/2023 della Consulta) e ha invece accolto il secondo motivo. Considerato che in appello una delle violazioni era stata riqualificata e dichiarata estinta per prescrizione, la Corte ha ritenuto obbligatorio rideterminare la pena in senso favorevole al ricorrente. Avvalendosi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni 1 e 15 giorni di reclusione (elidendo l'aumento che era stato operato in relazione all'episodio riqualificato e dichiarato prescritto). Le restanti censure sono state respinte.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che punisce le violazioni delle prescrizioni previste dal decreto di sorveglianza speciale; nel procedimento il ricorrente è stato condannato per plurime violazioni di tale decreto.

  • art. 650 cod. pen.

    Norma che sanziona la violazione dell'obbligo di portare con sé la carta precettiva; in sede di appello tale contestazione è stata riqualificata come contravvenzione e dichiarata estinta per prescrizione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso utilizzato per censurare la motivazione della sentenza di merito (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Cassazione ha ritenuto la doglianza infondata nel profilo riferito al divieto di telefoni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso relativo a vizi nell'applicazione della legge penale e nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata rideterminazione favorevole della pena.

  • art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, ricorrendo i presupposti, di procedere alla rideterminazione immediata della pena in sede di legittimità. Qui è stata applicata per ridurre la pena senza rinvio.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modifica che ha inciso sulla disciplina dell'art. 620 c.p.p. e che è richiamata come base normativa per la possibilità di rideterminazione immediata della pena in Cassazione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 2 del 2023

    Ha affermato l'esistenza di una riserva di giurisdizione per le limitazioni all'uso dei telefoni mobili: il divieto è costituzionalmente problematico se imposto dall'autorità amministrativa senza potere motivato dell'autorità giudiziaria. Nel caso concreto tale presidio non opera perché il divieto era stato adottato con decreto giudiziario.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata ai fini della sintesi dei motivi nel ricorso; disciplina limiti di motivazione e forma della esposizione dei motivi in cassazione.

  • Decreto n. 39/2014 del Tribunale di Trani (23/06/2014)

    Atto di sorveglianza speciale che imponeva, fra le altre prescrizioni, il divieto di detenere telefoni cellulari: la legittimità di tale prescrizione è stata ritenuta regolare proprio perché proveniente dall'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Quando in appello una delle fattispecie per le quali si è stati condannati viene estinta per prescrizione, il giudice d'appello deve adeguare la determinazione della pena in senso favorevole all'imputato; la mancata riduzione complessiva conformemente al principio di "reformatio in peius" può essere emendata in Cassazione.
  • La Corte di cassazione può, nei casi previsti dall'art. 620 c.p.p., procedere direttamente alla rideterminazione della pena senza rinvio se la nuova quantificazione non richiede accertamenti di fatto ulteriori.
  • I divieti che incidono su diritti fondamentali (es. uso di telefoni cellulari) richiedono attenzione alla titolarità del potere impositivo: secondo la giurisprudenza costituzionale, la limitazione non può essere lasciata a discrezione amministrativa priva della riserva giurisdizionale; se la limitazione proviene da provvedimento giudiziario motivato è più difficilmente censurabile sul piano costituzionale.
  • Le censure sul vizio di motivazione devono essere specifiche e indicare gli elementi di criticità: affermazioni generiche e apodittiche sono destinate a essere respinte.
  • Il principio che vieta la reformatio in peius protegge l'imputato che impugna la sentenza: se il solo imputato impugna e parte delle imputazioni si estinguono, il trattamento sanzionatorio complessivo deve essere riesaminato in senso migliorativo.
  • Nel valutare la possibile applicazione di precedenti della Corte costituzionale o di sezioni della Cassazione, occorre verificare sempre la corrispondenza fattuale: una sentenza costituzionale che censura l'operato dell'autorità amministrativa non è automaticamente applicabile se il divieto contestato è stato emanato da un giudice.

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