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Sentenza

Sentenza n. 586/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 377/2024 del 15.07.2024, emessa dal Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro (n.r.g. 744/2023).

Giustizia amministrativa202500746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa n. 377/2024, concernente il riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 377 del 15 luglio 2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di € 751,52, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, e aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi € 1.000,00, condannando il Ministero a metterla a disposizione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza munita di attestazione di conformità era stata notificata al Ministero il 29 luglio 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, ed era intervenuto il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di conformarsi integralmente al giudicato del Tribunale di Pisa, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'ordine di esecuzione non comprende la condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza ottemperanda, perché tale statuizione esula dalla domanda di ottemperanza come proposta. Il TAR ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 800,00 per le spese del giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È la base normativa dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso concreto, presupposto di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata in ottemperanza era munita dell'attestazione di conformità richiesta per la notificazione del titolo esecutivo.

  • l. 107/2015

    Costituisce la fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione munito dei requisiti necessari per l'esecuzione ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia alla scadenza del termine assegnato.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è delimitato dalla domanda esecutiva e dal contenuto del giudicato; la condanna alle spese contenuta nel titolo può essere esclusa dall'ordine di esecuzione quando esuli dall'oggetto concretamente azionato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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