Cassazione Civile, Ordinanza n. 07295/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto concluso nel 2003 tra una società poi scissa e trasformata e la controparte appaltatrice. Quest'ultima otteneva nel 2010 un decreto ingiuntivo per oltre 1,1 milioni di euro, sulla base di un lodo arbitrale irrituale che aveva riconosciuto vizi dell'opera appaltata. La società ingiunta e altri soggetti proponevano opposizione, respinta dal Tribunale. In cassazione, la società ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sulla scissione societaria, sostenendo che il contratto di appalto e i debiti connessi fossero stati trasferiti alla società beneficiaria della scissione e che, comunque, la società risultante dalla trasformazione non potesse rispondere di un debito sorto dopo la scissione; 2) violazione dell'art. 2506-quater c.c., assumendo che, anche a volerla ritenere obbligata, la società ricorrente potesse rispondere solo nei limiti del patrimonio netto assegnato e previa escussione della beneficiaria; 3) violazione delle norme sull'errore essenziale degli arbitri, sostenendo che il lodo avesse trascurato il decreto di archiviazione penale e gli esiti delle analisi ASL che escludevano la legionella; 4) violazione delle norme sull'errore essenziale e riconoscibile, per avere gli arbitri sovrastimato i costi di ripristino e male interpretato la consulenza tecnica, specie quanto ai bagni del gruppo E e alla rumorosità degli scarichi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi erano inammissibili perché non confrontavano la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva qualificato la vicenda come arbitrato irrituale disciplinato dalla normativa anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, impugnabile solo per vizi della volontà, e aveva anche affermato che la questione della legittimazione/soggettività passiva non era stata tempestivamente proposta davanti agli arbitri; inoltre, la ricorrente non aveva specificamente censurato la ricostruzione del Tribunale sulla mancata indicazione del debito nel progetto di scissione e sulla persistenza della responsabilità della società scissa. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti parimenti inammissibili perché introducevano censure sull'errore degli arbitri senza contestare la decisiva affermazione del Tribunale secondo cui non era stata proposta in primo grado una domanda di annullamento del lodo per errore di fatto o vizio della volontà. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 2506 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, a seguito di scissione e successiva trasformazione, il debito non sarebbe rimasto in capo alla società ricorrente
art. 2506-bis, comma 3, c.c.
richiamato dalla Corte per affermare, in caso di debito non indicato nel progetto di scissione, la persistenza della responsabilità anche della società scissa insieme alle beneficiarie
art. 2506-quater c.c.
richiamato sia dalla ricorrente sia dalla Corte in tema di responsabilità per i debiti della società scissa e limiti della solidarietà
art. 2500-novies c.c.
richiamato nel fatto per evidenziare che la trasformazione della società scissa era avvenuta senza opposizione dei creditori
art. 1429 c.c.
invocato per sostenere l'esistenza di errore essenziale degli arbitri
art. 1431 c.c.
invocato per sostenere che l'errore degli arbitri fosse anche riconoscibile
art. 348-bis c.p.c.
richiamato per dare conto della declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale
art. 64 9 c.p.c.
richiamato nel testo della sentenza di merito in relazione al provvedimento del giudice istruttore sull'assenza di prova dell'errore di fatto degli arbitri
d.lgs. n. 40 del 2006
indicato come discrimine temporale: nel caso, l'arbitrato irrituale è stato ritenuto disciplinato dalla normativa anteriore e dunque impugnabile solo per vizi della volontà o incapacità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo in relazione agli effetti economici del rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura delle norme senza aggredire le autonome argomentazioni decisive del giudice di merito.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata tempestiva proposizione di una domanda o eccezione, la censura in cassazione è inammissibile se non investe specificamente tale autonoma ragione di rigetto.
- In tema di scissione societaria, se il debito non è indicato nel progetto di scissione, la responsabilità può permanere anche in capo alla società scissa insieme alle beneficiarie, secondo la disciplina positiva richiamata dalla Corte.
- La pretesa di limitare la responsabilità della società scissa alla sola quota di patrimonio netto rimasto richiede una specifica allegazione e dimostrazione del valore del patrimonio assegnato o residuo; in mancanza, la censura è generica e non scrutinabile.
- L'impugnazione del lodo arbitrale per errore di fatto o vizio della volontà presuppone che tale domanda sia stata effettivamente proposta nel giudizio di merito; non è consentito introdurla per la prima volta in cassazione.
- In caso di arbitrato irrituale disciplinato dalla normativa anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, l'impugnazione è limitata ai vizi della volontà negoziale o all'incapacità delle parti o degli arbitri, non agli errori di diritto nella valutazione del merito.
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